CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 19971/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8244-2017 proposto da: MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 6185/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 06/10/2016 R.G. n. 2720/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’Appello d Napoli, con sentenza n. 6185/2016, confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta da R.G.N. 8244/2017 Pag.[OSCURATO:PERSONA], ex dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, transitato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del d.P.C.M. n. 325 del 1988, avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità integrativa speciale nella misura percepita presso l’Ente di provenienza; riteneva la Corte territoriale che l’indennità in questione concorresse a determinare il “trattamento economico in godimento” da portare a raffronto con quello dell’Ente di destinazione ai fini della quantificazione dell’assegno ad personam; 2. il Ministero ricorre per cassazione affidandosi ad un motivo; 3. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia violazione e/o falsa applicazione di plurime norme di legge (d.lgs. n. 29 del 1933, art. 33, del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 3, della l. n. 554 del 1988, art. 4, comma 2, del d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5, comma 2); lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il diritto al pagamento della maggiore I.I.S. percepita dal dipendente presso l’Ente di provenienza avendo riguardo all’importo della singola componente della retribuzione base (come prevista dall’art. 33del c.c.n.l.) e non anche all’entità del trattamento economico complessivamente goduto prima e dopo iltrasferimento; rileva che in sede di atto di appello era stato specificamente evidenziato che il trattamento retributivo complessivo del Russo era rimasto identico pur a seguito deltrasferimento; 2. il motivo è fondato; emerge dalla sentenza impugnata che effettivamente l’esame della Corte territoriale ha riguardato solo, partitamente, le differenze a titolo di indennità integrativa speciale tra l’importo percepito prima deltrasferimento del Russo e quello percepito dopo, non l’intero ammontare del trattamento economico goduto prima e dopo iltrasferimento; ciò si evince dal passaggio motivazionale in cui la Corte partenopea (pag. 3) ha ritenuto di dover porre a confronto l’indennità integrativa speciale per i dipendenti delle ferrovie e quella percepita dai dipendenti del Ministero ed ha affermato che la differenza deve essere calcolata ed inserita nell’assegno ad personam, con ciò di fatto, non considerando tale emolumento quale elemento di un insieme (si veda Cass. 9 maggio 2006, n. 10637che, con riguardo al premio di esercizio, ha precisato che: “L’art. 5 del d.P.C.M. n.325 del 1988 garantisce al personale dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, risultante in esubero a seguito della ristrutturazione, inquadrato in altre pubbliche amministrazioni, la conservazione del trattamento economico in godimento, R.G.N. 8244/2017 Pag.inteso come il complesso degli emolumenti, alla condizione che questo sia più favorevole, e dispone anche in ordine allo strumento per tale conservazione, costituito dall’attribuzione della differenza fra i due trattamenti con assegno ‘ad personam’: conseguentemente, il premio di esercizio corrisposto dalle Ferrovie in base alle previsioni del contratto collettivo può venire in rilievo solo quale elemento tra tutti quelli che compongono il trattamento, onde vederlo computare al fine di stabilire il trattamento complessivo precedentemente goduto e riconoscere il diritto alla differenza, in forma di assegno ‘ad personam’, se risulta se risultasse superiore a quello attribuito dalla amministrazione ricevente”); il raffronto, dunque, andava fatto tra il trattamento economico complessivamente considerato dovuto prima e dopo iltrasferimento; questa Corte aSez. Un. nella decisione del 21 giugno 2010, n. 14898 ha affermato che: “l'art. 5, predetto d.P.C.M., nel prevedere, al comma 2, che il dipendente in mobilità conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimentoall'atto deltrasferimento mediante l'attribuzione ad personam della differenza, esige un raffronto globale fra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la qualifica di inquadramento presso la pubblica amministrazione cui il dipendente ètrasferito, poiché non qualsiasi vantaggio economico viene conservato al dipendentetrasferito, ma solo le voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione (cui corrisponde, ai sensi del d.P.C.M. n. 428 del 1989, l'obbligo dell'ente di provenienza ditrasferire i relativi fondi all'ente di nuova destinazione)” - si veda ancheCass. 4 gennaio 2013, n. 113 -; in sostanza la mobilità comporta il diritto del lavoratore a mantenere non un trattamento economico qualitativamente identico in relazione alle singole componenti, ma soltanto un trattamento economicamente non deteriore inteso nel suo complesso, il che richiede una comparata valutazione complessiva dei due trattamenti (quello goduto nell'amministrazione di provenienza e quello presso l'amministrazione di destinazione) -cfr. in tal senso Cass. 21 gennaio 2013, n. 1319 - ; dunque, l'indennità integrativa speciale non rileva, in sè, in quanto elemento isolato del trattamento precedente, ma confluisce nella determinazione dell'importo globale esigibile dal nuovo datore di lavoro(v., in vicenda analoga, Cass. 30 luglio 2015, n.16127); 3. per tutto quanto sopra considerato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata rinviandosi, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione; R.G.N. 8244/2017 Pag.4. non trova infine applicazione il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla C