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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 01161/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 19/01/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza di assoluzione, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all 'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto illegalmente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], 2,7 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana in un locale adiacente alla loro abitazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l 'imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ai sensi dell 'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.Il giudizio di colpevolezza sarebbe stato formulato sul presupposto della inattendibilità "della versione antagonista resa dall'imputato" (così il ricorso).

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata; si assume che il verbale dei pubblici ufficiali valorizzato in chiave accusatoria, sarebbe stato smentito da altri elementi probatori contenuti nel verbale redatto alle ore 12,20, secondo cui, invece, all'esito della perquisizione, tanto del garage quanto "del vano condominiale posto sul retro", sarebbe stata rinvenuta una sola piantina di marjuana, peraltro non nel garage, come erroneamente affermato, ma nel vano condominiale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi, possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile

2. La Corte di appello ha puntualmente ricostruito i fatti ed ha spiegato come: a) i carabinieri alle ore 7,45 del 6.4.2019 eseguirono una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dei "fratelli Quinci"; b) nell'occasione fu sottoposto a perquisizione anche un ripostiglio posto sul retro dell'abitazione /il cui lucchetto fu aperto con le chiavi in possesso dell'imputato; c) proprio in tale locale, diverso dall'appartamento e dal garage, fu trovata la sostanza stupefacente per cui si procede, d) gli imputati furono arrestati alle 14.30 dello stesso giorno, dopo che furono acquisiti gli esiti del narcotest eseguito alle ore 13,10 sulla marjuana sequestrata nel vano retrostante l'abitazione dell'imputato; e) non vi sia nessuna anomalia nella successione cronologica degli atti e dell'attività dei militari, neppure con riguardo al tempo trascorso fino al trasferimento in carcere dei due soggetti; f) in relazione alla ricostruzione fattuale compiuta non appaiano diversamente valutate le dichiarazioni degli imputati- a cui non potrebbe nemmeno attribuirsi valenza decisiva- né in ordine alle modalità conit'svilupparono gli accadimenti, né, soprattutto, in relazione alla circostanza- da loro riferita - secondo cui la sostanza stupefacente non fu trovata all'interno dell'abitazione o del garage, atteso che, come detto, detta sostanza fu trovata in un vano ulteriore, del quale gli stessi imputati non avevano negato la disponibilità.

3. Rispetto a tale quadro di riferimento i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità, atteso che, da una parte, il ricorrente non ha spiegato sotto quale profilo le dichiarazioni degli imputati sarebbero state diversamente valutate dalla Corte di appello e perché le stesse avrebbero assunto valenza decisiva nel giudizio assolutorio formulato dal Tribunale, tenuto conto, come detto, che la droga fu trovata in un altro posto, e, dall'altra, che l'imputato si è limitato a valorizzare solo una diversa lettura degli atti di indagine, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.Le censure dedotte con il secondo motivo, in particolare, si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 19/01/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza di assoluzione, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all 'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto illegalmente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], 2,7 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana in un locale adiacente alla loro abitazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l 'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ai sensi dell 'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.Il giudizio di colpevolezza sarebbe stato formulato sul presupposto della inattendibilità "della versione antagonista resa dall'imputato" (così il ricorso). 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata; si assume che il verbale dei pubblici ufficiali valorizzato in chiave accusatoria, sarebbe stato smentito da altri elementi probatori contenuti nel verbale redatto alle ore 12,20, secondo cui, invece, all'esito della perquisizione, tanto del garage quanto "del vano condominiale posto sul retro", sarebbe stata rinvenuta una sola piantina di marjuana, peraltro non nel garage, come erroneamente affermato, ma nel vano condominiale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi, possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile 2. La Corte di appello ha puntualmente ricostruito i fatti ed ha spiegato come: a) i carabinieri alle ore 7,45 del 6.4.2019 eseguirono una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dei "fratelli Quinci"; b) nell'occasione fu sottoposto a perquisizione anche un ripostiglio posto sul retro dell'abitazione /il cui lucchetto fu aperto con le chiavi in possesso dell'imputato; c) proprio in tale locale, diverso dall'appartamento e dal garage, fu trovata la sostanza stupefacente per cui si procede, d) gli imputati furono arrestati alle 14.30 dello stesso giorno, dopo che furono acquisiti gli esiti del narcotest eseguito alle ore 13,10 sulla marjuana sequestrata nel vano retrostante l'abitazione dell'imputato; e) non vi sia nessuna anomalia nella successione cronologica degli atti e dell'attività dei militari, neppure con riguardo al tempo trascorso fino al trasferimento in carcere dei due soggetti; f) in relazione alla ricostruzione fattuale compiuta non appaiano diversamente valutate le dichiarazioni degli imputati- a cui non potrebbe nemmeno attribuirsi valenza decisiva- né in ordine alle modalità conit'svilupparono gli accadimenti, né, soprattutto, in relazione alla circostanza- da loro riferita - secondo cui la sostanza stupefacente non fu trovata all'interno dell'abitazione o del garage, atteso che, come detto, detta sostanza fu trovata in un vano ulteriore, del quale gli stessi imputati non avevano negato la disponibilità. 3. Rispetto a tale quadro di riferimento i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità, atteso che, da una parte, il ricorrente non ha spiegato sotto quale profilo le dichiarazioni degli imputati sarebbero state diversamente valutate dalla Corte di appello e perché le stesse avrebbero assunto valenza decisiva nel giudizio assolutorio formulato dal Tribunale, tenuto conto, come detto, che la droga fu trovata in un altro posto, e, dall'altra, che l'imputato si è limitato a valorizzare solo una diversa lettura degli atti di indagine, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.Le censure dedotte con il secondo motivo, in particolare, si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021
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