CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2021
Cassazione n. 09743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il differimento dell'udienza in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in data 27 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato la richiesta di riesame presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta dei beni della società, in relazione al reato dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 contestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. La difesa della ricorrente presenta due motivi di censura. )/14), Con il primo deduce la violazione di legge in merito alla qualificazione delle somme sopravvenute sul conto corrente della società come profitto del reato, dopo la consumazione dello stesso e in assenza di un nesso di pertinenzialità anche indiretto. Riferisce che il sequestro disposto dal GIP era stato eseguito il 9 dicembre 2020 con l'apprensione di circa diecimila euro, ma, successivamente, il vincolo era stato esteso, su iniziativa autonoma della polizia giudiziaria e in assenza di provvedimenti integrativi del Giudice, alle somme sopravvenute sui conti correnti, ancorché acquisite lecitamente. Contesta la decisione del Tribunale del riesame che aveva parlato di "profitto permanente", che sussisteva e si rinnovava fin quando l'obbligazione tributaria non fosse stata in altro modo estinta. Lamenta che tale interpretazione aveva reciso anche il più flebile legame tra il profitto confiscabile e le utilità costituenti almeno la conseguenza indiretta e mediata dell'illecito. Con il secondo denuncia la violazione di legge perché il sequestro aveva avuto a oggetto anche la somma di euro 127.520,00, costituita in pegno in favore del Banco di Desio, che aveva prestato una fideiussione di pari importo nell'interesse della società. Sostiene che la somma di denaro prelevata, distratta o destinata ad altri fini dal contribuente, prima della scadenza del termine, non può essere qualificata come "profitto" del reato perché non può esservi "profitto" prima della consumazione di un reato istantaneo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. Il Tribunale del riesame ha fatto puntuale applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647-01 e n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437-01, secondo cui tutte le poste attive del patrimonio, presenti e future, non destinate all'assolvimento dell'obbligo tributario costituiscono profitto del reato in termini di risparmio di spesa o di vantaggio patrimoniale derivante da reato. Ha ulteriormente osservato che, se nella nozione di profitto rientra qualunque utilità che si realizza come conseguenza anche indiretta o mediata dell'attività criminosa, è difficile e irragionevole ritenere che ciò che l'indagato consegua dopo la consumazione del reato e riesca a conservare per effetto indiretto o mediato dell'attività criminosa non sia esso stesso profitto confiscabile. In questo caso l'utilità-arricchimento consiste proprio nel conservare i beni che, ove il reato non fosse stato commesso, non avrebbero potuto essere ritenuti e avrebbero dovuto essere destinati ad altri. L'ordinanza impugnata è in linea anche con la sentenza delle Sezioni Unite pronunciata in data 27 maggio 2021 nel proc. RG. 20290/20, i cui motivi non sono stati ancora depositati al momento della presente decisione e di cui si conosce solo l'informazione provvisoria, a tenore della quale, qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente. L'anticipazione del principio di diritto nell'informazione provvisoria esclude la necessità di un rinvio della decisione in attesa del deposito dei motivi. Le considerazioni svolte impongono il rigetto di entrambe le censure sollevate. Tuttavia, un'ulteriore considerazione s'impone in relazione alla somma di euro 127.520, oggetto del secondo motivo di ricorso. La società sostiene infatti che sia nella disponibilità della banca per effetto del pegno. Il deposito del contratto di fideiussione non consente di ritenere provato l'asserto, che, tuttavia, se dimostrato, escluderebbe la legittimazione ad agire della società. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 27 ottobre