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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17700/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, in via preliminare, il rinvio del procedimento in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite, insistendo comunque nell'accoglimento del ricorso con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza proposta, ai sensi dell'art. 309, cod. proc. pen., nell'interesse di NURRA Kostantino, avverso l'ordinanza del GIP di quel Tribunale, applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1) e a più reati di cui all'art. 73 stesso d.P.R. (capi 8, 12 e 43).

2. Il giudice del riesame, dato atto che l'indagine aveva costituito seguito di altra svolta tra il 2019 e il 2020, esitata in plurimi arresti, ha rilevato che, in quel contesto, erano state acquisite le dichiarazioni etero-accusatorie di alcuni arrestati, nonché gli esiti di intercettazioni e videoriprese effettuate nei loro confronti e che, alla stregua di tale materiale, erano stati identificati alcuni soggetti coinvolti nell'attività in contestazione, individuati le loro basi e gli appoggi logistici, ricostruite e monitorate importazioni di droga effettuate sino al settembre 2022.

Le successive indagini, invece, avevano avuto a oggetto l'acquisizione, tramite appositi 0.I.E., del contenuto di chat intercorse tramite utilizzo di apparati telefonici dotati di software per la criptazione (SkyECC), il cui contenuto - ritenuto esplicito e inequivoco - aveva rivelato l'operatività di un'associazione finalizzata al narcotraffico di hashish e marijuana operante in Italia, Spagna e altri territori esteri, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ezio e GJETIA Nikolin.

In tale contesto associativo, ai soggetti operanti dall'Italia spettava il compito di organizzare lo stoccaggio e la distribuzione del prodotto e restituire le somme ricavate dalla cessione ai complici in Spagna per il finanziamento di ulteriori operazioni; ai soggetti che si trovavano in territorio spagnolo, quello di reperire la merce e organizzarne il trasporto in Italia.

Quanto al NURRA [titolare di una pizzeria sita in Badalona (E), al quale è stato ricondotto l'appellativo "pizze], gli è stato contestato di aver partecipato a tre operazioni nell'arco di poco più di un mese, tra luglio e agosto 2020, con la collaborazione del soggetto che aveva reperito la droga in Spagna.

In tali occasioni, il suo contributo era stato ricostruito grazie al contenuto dei messaggi scambiati da alcuni apicali (soprattutto PARINI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) che si aggiornavano sull'approvvigionamento tramite cripto telefonini.

La prima questione esaminata dal Tribunale ha riguardato la questione della utilizzabilità del contenuto di dette chat: la difesa, senza prendere posizione sulla natura della messaggistica acquisita, aveva opposto la necessità di un provvedimento autorizzativo giudiziale, in quanto operazione "invasiva", contestando la riconducibìlità della messaggistica ai documenti di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen.

Il Tribunale, precisato che con gli O.I.E. il PM non aveva chiesto la trasmissione di una prova da acquisire, bensì di dati freddi, ha ritenuto irrilevante la modalità di acquisizione da parte dell'AG francese richiesta, nel fascicolo non essendo stati riversati gli atti relativi al percorso acquisitivo presso quell'autorità, non avendo la difesa allegato elementi per chiarire tale aspetto, essendosi limitata a lamentarne l'assenza, senza allegare di avere rivolto apposita richiesta all'AG straniera.

Ha ritenuto correttamente acquisita la messaggistica, non essendo necessaria, per l'emissione del relativo 0.I.E., alcuna autorizzazione del GIP, quale che sia la qualificazione giuridica dei documenti acquisiti, richiamando gli artt. 244, 247, comma 1-bis, 254 bis, 352 comma 1-bis, cod. proc. pen. con riferimento ai dati di natura informatica, l'eventuale inosservanza delle regole acquisitive (neppure allegata a difesa) potendosi al più riflettere sull'affidabilità della prova, ma non sulla acquisibilità.

Sotto altro profilo, ha osservato che la qualificazione quale documento ai sensi dell'art. 234 o dell'art. 234 bis, cod. proc. pen. non ne modificherebbe il regime di utilizzabilità, potendo essa acquisirsi con i comuni mezzi (sequestro o consegna diretta), il riferimento al "legittimo titolare" non essendo indicativo del "proprietario" del documento e che si trova nella disponibilità del titolare del procedimento che lo ha acquisito.

Il Tribunale, peraltro, ha ritenuto la utilizzabilità delle chat anche ove le si ritenga intercettazioni di flussi informatici effettuate in Francia, sulla scorta delle autorizzazioni dei Tribunali di Lille e Parigi dal giugno 2019 al marzo 2021: in tal caso, i dati sarebbero utilizzabili alla stregua del disposto di cui all'art. 270, cod. proc. pen. che riserva al potere del PM di acquisire al proprio fascicolo intercettazioni autorizzate e disposte da altra AG in un diverso procedimento, senza necessità di acquisire e allegare i relativi provvedimenti autorizzativi, né di fornirsi di autorizzazione giudiziale, ciò valendo anche ove il diverso procedimento penda davanti a una AG straniera, con i soli limiti di utilizzabilità (nella specie insussistenti) della natura dei reati per i quali si procede (quali ipotesi che impongono l'arresto) e della indispensabilità dei dati richiamati per l'accertamento di detti reati, violazioni che la difesa, nella specie, non aveva dedotto.

Ha, poi, richiamato i principi sui quali si regge la cooperazione penale nella cornice dell'Unione Europea, rilevando che lo strumento attivato è stato previsto proprio dalla normativa europea, richiamando il contenuto del parere dell'Avvocato generale UE nelle conclusioni rassegnate il 26/10/2023 nella causa pendente davanti alla Corte di Giustizia UE (a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Berlino sull'utilizzabilità di tale tipo di messaggistica - in quel caso piattaforma Encrochat - acquisita dal PM tedesco a mezzo di 0.I.E.), laddove si é messo in risalto il vincolo del riconoscimento reciproco che incombe sugli Stati membri nell'ambito della cooperazione penale che si fonda sul presupposto che essi rispettino i diritti fondamentali, distinguendosi tra espletamento di prove e acquisizione di quelle esistenti, senza che l'AG richiedente possa mettere in discussione la legittimità degli atti con i quali esse sono raccolte nello Stato membro richiesto.

In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che né il PM, né il giudice cautelare possano allo stato sindacare la legittimità delle operazioni svolte in Francia ed eseguite - indipendentemente dagli O.I.E. italiani - su autorizzazione dei giudici francesi, da ritenersi legittime, salvo prova contraria non allegata a difesa, sulla base del principio di affidamento vigente in materia, osservando che l'unica verifica percorribile attiene al rispetto dei diritti fondamentali e ricordando che l'Italia, come gli altri Stati membri dell'Unione, ha implementato la direttiva su tale strumento di cooperazione penale, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta di Nizza in tema di diritti fondamentali e dei diritti di libertà e del giusto processo.

La difesa non aveva lamentata una tale violazione, la doglianza avendo avuto ad oggetto unicamente il mancato accesso al materiale "originale".

Nella specie, peraltro, la conformità dei dati trasmessi rispetto a quelli acquisiti dall'AG francese era attestata dai verbali redatti dalla PG d'oltralpe in esecuzione dei provvedimenti autorizzativi della Corte d'appello di Parigi, fatta salva la possibilità per la difesa di evidenziarne anomalie tecniche, non essendo state articolate censure sul contenuto delle chat trasmesse che il Tribunale ha ritenuto attendibile, anche in ragione dei molteplici riferimenti a fatti e dati personali dell'indagato.

Esposti gli elementi giustificativi della gravità indiziaria, mediante richiamo e trascrizione di interi passaggi delle comunicazioni riguardanti tale posizione, ai quali si rinvia per comodità espositiva (pagg. da 17 a 22 dell'ordinanza impugnata), il Tribunale ha poi evidenziato il ruolo di partecipe del [OSCURATO:PERSONA], ricavandolo da plurime circostanze: al predetto il sodalizio aveva fornito un cripto telefonino (come riferito da PARINI a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); egli aveva avuto rapporti costanti con PARINI [OSCURATO:PERSONA], con GFJET3A, i due fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e COLOMBO, ma anche con numerosi fornitori, non individuati); inoltre, era ritenuto a tal punto fidato da avere rappresentato il riferimento della copertura della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

3. La difesa del NURRA ha proposto ricorso, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge processuale penale in relazione alla ritenuta regolarità dell'acquisizione, nell'ambito del procedimento straniero, delle chat SkyECC utilizzate, quale unica prova, a carico.

Si rileva l'erroneità della decisione nella parte in cui il giudice del riesame ha ritenuto la presunzione di regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, altre pronunce legittimando l'opposta conclusione, secondo la quale non è sufficiente l'acquisizione della messaggistica tramite 0.E.I., essendo necessario un riscontro di conoscenza delle modalità di acquisizione di detto materiale, per valutare, anche nella fase cautelare, che esse non siano in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali del nostro ordinamento.

Sotto altro profilo, ha rilevato che la presunzione di regolarità sarebbe in contrasto con l'art. 729, cod. proc. pen. che impone una vigilanza sulle prove acquisite all'estero, tutta la disciplina delle impugnazioni essendo intesa a detta verifica e non essendo detta presunzione codificata.

Nella specie, l'attività investigativa di estrapolazione era stata effettuata a mezzo di un vero e proprio "hackeraggio" segreto, i cui dettagli non sono stati chiariti per avere le autorità francesi opposto il segreto militare.

Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione, avendo il Tribunale ravvisato un onere di allegazione della difesa quanto ai provvedimenti autorizzativi delle conversazioni intercettate, non presenti agli atti del fascicolo, evidenziandosi però la contraddittorietà dell'assunto, per impossibilità della difesa di depositare atti che lo stesso Tribunale ha ammesso non esser stati trasmessi dall'AG francese.

Con il terzo motivo, infine, la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dei tratti distintivi di un'associazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, rilevando che le chat utilizzate a carico del NURRA sarebbe ascrivibili a interlocuzioni tra terzi soggetti, senza che sia stato indicato alcun elemento di rilievo proveniente o destinato al cripto- telefonino di pertinenza dell'indagato.

Sotto altro profilo, sì è sottolineato che le rare conversazioni tra terzi aventi a oggetto tale "pizza", ritenuto essere il NURRA, in effetti sarebbero dimostrative della non intraneità di costui, avendo il Tribunale valorizzato un episodio di perdita del carico che aveva costretto il [OSCURATO:PERSONA] a prestare un'attività gratuita (con "trattenuta" del denaro sino all'ammontare del valore della droga perduta), incompatibile con il ruolo di partecipe.

4. La precedente udienza del 21 febbraio 2024 è stata rinviata, su concorde richiesta scritta del Procuratore generale e della difesa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite penale di questa Corte sulla questione rimessa avente a oggetto proprio l'utilizzabilità delle chat acquisite con 0.E.I., intervenuta il 29 febbraio 2024 e della quale constano, allo stato, solo notizie di decisione.

5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso anche alla luce delle informazioni provvisorie nn. 3 e 4 del 2023 delle Sezioni unite penali sui quesiti sottoposti.

6. Il difensore del ricorrente, pur avendo chiesto la trattazione orale, vi ha rinunciato con memoria, con la quale ha chiesto in via preliminare un ulteriore rinvio in attesa del deposito delle motivazioni di cui al citato arresto delle Sezioni unite e, in ogni caso, raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato.

2. Il primo e il secondo motivo sono infondati.

Essi introducono direttamente la questione della utilizzabilità del materiale informatico (messaggistica scambiata su piattaforma SkyECC) acquisito con O.E.I. del pubblico ministero procedente.

Sul tema della disciplina delle garanzie con riferimento a tali acquisizioni, va intanto operata una premessa di tipo generale e di inquadramento normativo.

Il PM, in questo come in altri numerosi casi, già venuti all'attenzione di questo giudice di legittimità, ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d.

Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme dì attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale.

Egli non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato ("Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni"), ai limitati fini della trasmissione di documentazione già acquisita, non d'iniziativa dell'autorità richiedente, ma in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria, autonoma attività, nel corso di un diverso procedimento già pendente in quel Paese.

Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute.

Si tratta di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40].

Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55).

La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine.

Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla Carta.

Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di impugnazione nello Stato di emissione, l'applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica.

Una tale conseguenza sarebbe contraria all'impianto generale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59).

Possiamo, pertanto, affermare che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando).

In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva».

Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame).

2.1. Nel caso all'esame, l'ordine europeo di indagine doveva solo dare (e ha dato) conto dello specifico oggetto della prova richiesta, che - nella specie - ha riguardato l'acquisizione di messaggi (in entrata e in uscita) scambiati mediante il sistema di messaggistica SkyECC nel periodo dal 1^ gennaio 2019 fino alla data di esecuzione dell'O.E.I. con utilizzo degli apparati ai quali erano abbinati alcuni IMSI/IMEI.

Il dispositivo criptato che qui interessa era abbinato a un codice univoco (9XYLZI), a sua volta collegato a un nome utente ("ROMA3"), in uso al co- indagato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tra giugno 2020 e i primi di marzo 2021 (nel marzo del 2021, infatti, il sistema é stato abbondonato dagli utenti, essendosi diffusa la notizia della violazione della piattaforma).

Al primo O.E.I. avevano fatto seguito altri due, relativi ad altri apparecchi, risultati in contatto con quello del [OSCURATO:PERSONA].

3. Operata tale precisazione quanto allo strumento di cooperazione penale attivato dall'organo d'indagine, deve rilevarsi come la difesa abbia censurato la utilizzazione dei dati inviati dall'AG francese, sostanzialmente dolendosi della mancata allegazione degli atti (decreti autorizzativi) dell'autorità giudiziaria richiesta relativi al procedimento di acquisizione della messaggistica scambiata sulla piattaforma violata, adducendo la conseguente impossibilità per l'indagato di articolare il proprio ragionamento difensivo in ordine a tali provvedimenti autorizzativi e per il giudice di operare la necessaria verifica del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell'ordinamento, invocando a sostegno anche un'asserita violazione dell'art. 729, cod. proc. pen. («Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria»).

4. La questione introdotta con il ricorso ha già formato oggetto di plurimi pronunciamenti da parte di questa Corte di legittimità: richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea, si è affermato infatti che, in tema di mezzi di prova, la messaggistica su "chat" dì gruppo su sistema "Sky ECC', acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne ha eseguito la decriptazione, costituisce dato informativo documentale conservato all'estero, utilizzabile ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, non trovando applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. (sez. 4, n. 16347 del 5/4/2023, Papa/la, Rv. 284563-01; sez. 3, n. 47201 del 19/10/2023, Bruzzaniti, Rv. 285350-01), spettando, dunque, al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui, in motivazione, si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 dei 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457 - 01).

In altre pronunce, invece, sempre con riguardo all'acquisizione della messaggistica críptata dalla piattaforma Sky-Ecc, si è affermato che l'O.E.I. può essere emesso dal pubblico ministero per richiedere il trasferimento di intercettazioni di conversazioni già disposte dal giudice straniero nel paese membro di esecuzione, facendosi rinvio, quanto allo strumento interno, alle norme in tema di intercettazioni, essendo ultronea la verifica giudiziale di utilizzabilità, da parte del giudice nazionale, perché non prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. neppure per il trasferimento di intercettazioni nei procedimenti interni (sez. 6, n. 46482 del 27/9/2023, Bruzzaniti, Rv. 285363- 02).

5. Le Sezioni unite penali di questa Corte di legittimità sono state chiamate a dirimere il contrasto sull'esatto inquadramento del regime di utilizzabilità interna delle comunicazioni captate da tale piattaforma e già decrittate dalla AG estera in altro procedimento penale e si sono pronunciate su tre collegate questioni di diritto.

Alla stregua della notizia di decisione (informazione provvisoria di decisione del 29 febbraio 2024), il precedente orientamento interpretativo, secondo il quale le chat intervenute sulla piattaforma SkyEcc hanno natura di «documenti di dati informatici», deve essere certamente rivisitato, avendo il Supremo collegio adottato la soluzione per la quale il trasferimento di tali dati rientra nell'acquisizione di atti di un procedimento penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento negli artt. 78 disp. att. cod. proc. pen., 238, 270 cod. proc. pen. e, in quanto tale, rispetta l'art. 6 della Direttiva 2014/41/UE, riconoscendo, da un lato, il potere del pubblico ministero di acquisire gli atti di altro procedimento penale, dall'altro, il dovere dell'Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine di verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.

Orbene, alla luce di tale soluzione, può intanto ribadirsi che l'acquisizione di atti di altro procedimento penale non deve essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva della sua legittimità nello Stato di emissione dell'O.I.E. e che il pubblico ministero italiano é legittimato, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 108 del 2017, a emettere, nell'ambito delle proprie attribuzioni nella fase delle indagini preliminari, un ordine europeo di indagine volto all'acquisizione di una prova «già disponibile» e a trasmetterlo direttamente all'autorità di esecuzione (CGUE del 8/12/2020, C584/19 a proposito delle condizioni in virtù della quali un ufficio di Procura sia qualificabile come «Autorità di emissione»).

6. Nella specie, il Tribunale, edotto del profilato contrasto sulla natura dello strumento interno per l'utilizzabilità dei dati trasmessi a seguito di inoltro di 0.E.I., ha ritenuto infondata la tesi difensiva con la quale si era contestata l'utilizzabilità delle chat, dal momento che, anche valorizzando il dato che i messaggi erano frutto di vere e proprie intercettazioni disposte in Francia, sulla scorta di provvedimenti autorizzativi delle AA.GG. di Lille e Parigi, la normativa interna appronta in ogni caso uno specifico strumento, per l'appunto quello dell'art. 270, cod. proc. pen. che regolamenta l'utilizzo delle intercettazioni nel procedimento diverso da quello nel quale sono state autorizzate, procedimento che può essere anche quello pendente nel Paese membro richiesto, trattandosi di captazioni rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti oggetto della íncolpazione provvisoria, per í quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Pertanto, sotto tale profilo, non può accedersi alla richiesta di ulteriore rinvio formulata dalla difesa, in attesa del deposito delle motivazioni della decisione delle Sezioni Unite del 29/2/2024, posto che il Tribunale ha già ritenuto, in maniera del tutto coerente con quanto affermato dal Supremo collegio, l'utilizzabilità dei dati ai sensi dell'art. 270, cod. proc. pen., cosicché, nella specie, il tema da sottoporre al Tribunale del riesame sarebbe stato piuttosto quello della verifica del rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.

7. Sotto tale specifico profilo, tuttavia, deve rilevarsi che la difesa si è limitata ad opporre la mancata acquisizione dei decreti autorizzativi dell'autorità giudiziaria francese e l'impossibilità di accedervi, onde poter controllare ex post la conformità degli elementi raccolti rispetto a quelli trasmessi, conformità nella specie attestata dai verbali redatti dalla PG francese in esecuzione dei provvedimenti autorizzativi, senza nulla dedurre in ordine a specifiche violazioni dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo, come correttamente evidenziato dallo stesso Tribunale a pag. 15 nel provvedimento impugnato.

Tuttavia, è lo stesso strumento del diritto interno a non contemplare alcun obbligo del pubblico ministero di deposito dei provvedimenti autorizzativi dell'AG che ha autorizzato le intercettazioni nel diverso procedimento, tale adempimento non essendo per l'appunto contemplato nell'art. 270, cod. proc. pen. 8.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La difesa ha dedotto una violazione di legge per asserito difetto degli elementi costitutivi del delitto associativo, in realtà contestando il percorso argomentativo del Tribunale che ha ritenuto la sussistenza del sodalizio e l'intraneità del [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta del materiale probatorio analiticamente esposto alle pagg da 17 a 22 del provvedimento impugnato.

In ogni caso, mette conto evidenziare che una censura che attacchi la motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, lo scrutinio delle doglianze inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non anche di quelle che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/il, Rv. 276976). ([OSCURATO:PERSONA] specie, peraltro, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, dovendosi ribadire il principio per il quale la interpretazione e la valutazione del contenuto di conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).

La ricostruzione della fattispecie associativa è avvenuta alla stregua degli elementi riversati nella ordinanza impugnata, dai quali il Tribunale ha tratto la esistenza degli elementi costitutivi di quel reato, tratteggiandone i connotati e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo, dando conto del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ritenuti espressione dei modus operandi del gruppo, ponendo in evidenza la circostanza che egli era stato dotato di telefono criptato a mezzo del quale si era tenuto in contatto con il PARINI, godendo da parte dei sodali di un fiducia tale da essere designato a coprire la latitanza del [OSCURATO:PERSONA].

La difesa, di contro, si è limitata alla generica contestazione della conducenza degli elementi valorizzati dal Tribunale, senza evidenziare tuttavia alcun vizio del ragionamento svolto dai giudici territoriali che, quindi, resta in questa sede incensurabile.

9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, in via preliminare, il rinvio del procedimento in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite, insistendo comunque nell'accoglimento del ricorso con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza proposta, ai sensi dell'art. 309, cod. proc. pen., nell'interesse di NURRA Kostantino, avverso l'ordinanza del GIP di quel Tribunale, applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1) e a più reati di cui all'art. 73 stesso d.P.R. (capi 8, 12 e 43). 2. Il giudice del riesame, dato atto che l'indagine aveva costituito seguito di altra svolta tra il 2019 e il 2020, esitata in plurimi arresti, ha rilevato che, in quel contesto, erano state acquisite le dichiarazioni etero-accusatorie di alcuni arrestati, nonché gli esiti di intercettazioni e videoriprese effettuate nei loro confronti e che, alla stregua di tale materiale, erano stati identificati alcuni soggetti coinvolti nell'attività in contestazione, individuati le loro basi e gli appoggi logistici, ricostruite e monitorate importazioni di droga effettuate sino al settembre 2022. Le successive indagini, invece, avevano avuto a oggetto l'acquisizione, tramite appositi 0.I.E., del contenuto di chat intercorse tramite utilizzo di apparati telefonici dotati di software per la criptazione (SkyECC), il cui contenuto - ritenuto esplicito e inequivoco - aveva rivelato l'operatività di un'associazione finalizzata al narcotraffico di hashish e marijuana operante in Italia, Spagna e altri territori esteri, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ezio e GJETIA Nikolin. In tale contesto associativo, ai soggetti operanti dall'Italia spettava il compito di organizzare lo stoccaggio e la distribuzione del prodotto e restituire le somme ricavate dalla cessione ai complici in Spagna per il finanziamento di ulteriori operazioni; ai soggetti che si trovavano in territorio spagnolo, quello di reperire la merce e organizzarne il trasporto in Italia. Quanto al NURRA [titolare di una pizzeria sita in Badalona (E), al quale è stato ricondotto l'appellativo "pizze], gli è stato contestato di aver partecipato a tre operazioni nell'arco di poco più di un mese, tra luglio e agosto 2020, con la collaborazione del soggetto che aveva reperito la droga in Spagna. In tali occasioni, il suo contributo era stato ricostruito grazie al contenuto dei messaggi scambiati da alcuni apicali (soprattutto PARINI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) che si aggiornavano sull'approvvigionamento tramite cripto telefonini. La prima questione esaminata dal Tribunale ha riguardato la questione della utilizzabilità del contenuto di dette chat: la difesa, senza prendere posizione sulla natura della messaggistica acquisita, aveva opposto la necessità di un provvedimento autorizzativo giudiziale, in quanto operazione "invasiva", contestando la riconducibìlità della messaggistica ai documenti di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen. Il Tribunale, precisato che con gli O.I.E. il PM non aveva chiesto la trasmissione di una prova da acquisire, bensì di dati freddi, ha ritenuto irrilevante la modalità di acquisizione da parte dell'AG francese richiesta, nel fascicolo non essendo stati riversati gli atti relativi al percorso acquisitivo presso quell'autorità, non avendo la difesa allegato elementi per chiarire tale aspetto, essendosi limitata a lamentarne l'assenza, senza allegare di avere rivolto apposita richiesta all'AG straniera. Ha ritenuto correttamente acquisita la messaggistica, non essendo necessaria, per l'emissione del relativo 0.I.E., alcuna autorizzazione del GIP, quale che sia la qualificazione giuridica dei documenti acquisiti, richiamando gli artt. 244, 247, comma 1-bis, 254 bis, 352 comma 1-bis, cod. proc. pen. con riferimento ai dati di natura informatica, l'eventuale inosservanza delle regole acquisitive (neppure allegata a difesa) potendosi al più riflettere sull'affidabilità della prova, ma non sulla acquisibilità. Sotto altro profilo, ha osservato che la qualificazione quale documento ai sensi dell'art. 234 o dell'art. 234 bis, cod. proc. pen. non ne modificherebbe il regime di utilizzabilità, potendo essa acquisirsi con i comuni mezzi (sequestro o consegna diretta), il riferimento al "legittimo titolare" non essendo indicativo del "proprietario" del documento e che si trova nella disponibilità del titolare del procedimento che lo ha acquisito. Il Tribunale, peraltro, ha ritenuto la utilizzabilità delle chat anche ove le si ritenga intercettazioni di flussi informatici effettuate in Francia, sulla scorta delle autorizzazioni dei Tribunali di Lille e Parigi dal giugno 2019 al marzo 2021: in tal caso, i dati sarebbero utilizzabili alla stregua del disposto di cui all'art. 270, cod. proc. pen. che riserva al potere del PM di acquisire al proprio fascicolo intercettazioni autorizzate e disposte da altra AG in un diverso procedimento, senza necessità di acquisire e allegare i relativi provvedimenti autorizzativi, né di fornirsi di autorizzazione giudiziale, ciò valendo anche ove il diverso procedimento penda davanti a una AG straniera, con i soli limiti di utilizzabilità (nella specie insussistenti) della natura dei reati per i quali si procede (quali ipotesi che impongono l'arresto) e della indispensabilità dei dati richiamati per l'accertamento di detti reati, violazioni che la difesa, nella specie, non aveva dedotto. Ha, poi, richiamato i principi sui quali si regge la cooperazione penale nella cornice dell'Unione Europea, rilevando che lo strumento attivato è stato previsto proprio dalla normativa europea, richiamando il contenuto del parere dell'Avvocato generale UE nelle conclusioni rassegnate il 26/10/2023 nella causa pendente davanti alla Corte di Giustizia UE (a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Berlino sull'utilizzabilità di tale tipo di messaggistica - in quel caso piattaforma Encrochat - acquisita dal PM tedesco a mezzo di 0.I.E.), laddove si é messo in risalto il vincolo del riconoscimento reciproco che incombe sugli Stati membri nell'ambito della cooperazione penale che si fonda sul presupposto che essi rispettino i diritti fondamentali, distinguendosi tra espletamento di prove e acquisizione di quelle esistenti, senza che l'AG richiedente possa mettere in discussione la legittimità degli atti con i quali esse sono raccolte nello Stato membro richiesto. In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che né il PM, né il giudice cautelare possano allo stato sindacare la legittimità delle operazioni svolte in Francia ed eseguite - indipendentemente dagli O.I.E. italiani - su autorizzazione dei giudici francesi, da ritenersi legittime, salvo prova contraria non allegata a difesa, sulla base del principio di affidamento vigente in materia, osservando che l'unica verifica percorribile attiene al rispetto dei diritti fondamentali e ricordando che l'Italia, come gli altri Stati membri dell'Unione, ha implementato la direttiva su tale strumento di cooperazione penale, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta di Nizza in tema di diritti fondamentali e dei diritti di libertà e del giusto processo. La difesa non aveva lamentata una tale violazione, la doglianza avendo avuto ad oggetto unicamente il mancato accesso al materiale "originale". Nella specie, peraltro, la conformità dei dati trasmessi rispetto a quelli acquisiti dall'AG francese era attestata dai verbali redatti dalla PG d'oltralpe in esecuzione dei provvedimenti autorizzativi della Corte d'appello di Parigi, fatta salva la possibilità per la difesa di evidenziarne anomalie tecniche, non essendo state articolate censure sul contenuto delle chat trasmesse che il Tribunale ha ritenuto attendibile, anche in ragione dei molteplici riferimenti a fatti e dati personali dell'indagato. Esposti gli elementi giustificativi della gravità indiziaria, mediante richiamo e trascrizione di interi passaggi delle comunicazioni riguardanti tale posizione, ai quali si rinvia per comodità espositiva (pagg. da 17 a 22 dell'ordinanza impugnata), il Tribunale ha poi evidenziato il ruolo di partecipe del [OSCURATO:PERSONA], ricavandolo da plurime circostanze: al predetto il sodalizio aveva fornito un cripto telefonino (come riferito da PARINI a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); egli aveva avuto rapporti costanti con PARINI [OSCURATO:PERSONA], con GFJET3A, i due fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e COLOMBO, ma anche con numerosi fornitori, non individuati); inoltre, era ritenuto a tal punto fidato da avere rappresentato il riferimento della copertura della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 3. La difesa del NURRA ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge processuale penale in relazione alla ritenuta regolarità dell'acquisizione, nell'ambito del procedimento straniero, delle chat SkyECC utilizzate, quale unica prova, a carico. Si rileva l'erroneità della decisione nella parte in cui il giudice del riesame ha ritenuto la presunzione di regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, altre pronunce legittimando l'opposta conclusione, secondo la quale non è sufficiente l'acquisizione della messaggistica tramite 0.E.I., essendo necessario un riscontro di conoscenza delle modalità di acquisizione di detto materiale, per valutare, anche nella fase cautelare, che esse non siano in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali del nostro ordinamento. Sotto altro profilo, ha rilevato che la presunzione di regolarità sarebbe in contrasto con l'art. 729, cod. proc. pen. che impone una vigilanza sulle prove acquisite all'estero, tutta la disciplina delle impugnazioni essendo intesa a detta verifica e non essendo detta presunzione codificata. Nella specie, l'attività investigativa di estrapolazione era stata effettuata a mezzo di un vero e proprio "hackeraggio" segreto, i cui dettagli non sono stati chiariti per avere le autorità francesi opposto il segreto militare. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione, avendo il Tribunale ravvisato un onere di allegazione della difesa quanto ai provvedimenti autorizzativi delle conversazioni intercettate, non presenti agli atti del fascicolo, evidenziandosi però la contraddittorietà dell'assunto, per impossibilità della difesa di depositare atti che lo stesso Tribunale ha ammesso non esser stati trasmessi dall'AG francese. Con il terzo motivo, infine, la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dei tratti distintivi di un'associazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, rilevando che le chat utilizzate a carico del NURRA sarebbe ascrivibili a interlocuzioni tra terzi soggetti, senza che sia stato indicato alcun elemento di rilievo proveniente o destinato al cripto- telefonino di pertinenza dell'indagato. Sotto altro profilo, sì è sottolineato che le rare conversazioni tra terzi aventi a oggetto tale "pizza", ritenuto essere il NURRA, in effetti sarebbero dimostrative della non intraneità di costui, avendo il Tribunale valorizzato un episodio di perdita del carico che aveva costretto il [OSCURATO:PERSONA] a prestare un'attività gratuita (con "trattenuta" del denaro sino all'ammontare del valore della droga perduta), incompatibile con il ruolo di partecipe. 4. La precedente udienza del 21 febbraio 2024 è stata rinviata, su concorde richiesta scritta del Procuratore generale e della difesa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite penale di questa Corte sulla questione rimessa avente a oggetto proprio l'utilizzabilità delle chat acquisite con 0.E.I., intervenuta il 29 febbraio 2024 e della quale constano, allo stato, solo notizie di decisione. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso anche alla luce delle informazioni provvisorie nn. 3 e 4 del 2023 delle Sezioni unite penali sui quesiti sottoposti. 6. Il difensore del ricorrente, pur avendo chiesto la trattazione orale, vi ha rinunciato con memoria, con la quale ha chiesto in via preliminare un ulteriore rinvio in attesa del deposito delle motivazioni di cui al citato arresto delle Sezioni unite e, in ogni caso, raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo e il secondo motivo sono infondati. Essi introducono direttamente la questione della utilizzabilità del materiale informatico (messaggistica scambiata su piattaforma SkyECC) acquisito con O.E.I. del pubblico ministero procedente. Sul tema della disciplina delle garanzie con riferimento a tali acquisizioni, va intanto operata una premessa di tipo generale e di inquadramento normativo. Il PM, in questo come in altri numerosi casi, già venuti all'attenzione di questo giudice di legittimità, ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme dì attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Egli non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato ("Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni"), ai limitati fini della trasmissione di documentazione già acquisita, non d'iniziativa dell'autorità richiedente, ma in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria, autonoma attività, nel corso di un diverso procedimento già pendente in quel Paese. Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute. Si tratta di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55). La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine. Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla Carta. Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di impugnazione nello Stato di emissione, l'applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica. Una tale conseguenza sarebbe contraria all'impianto generale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59). Possiamo, pertanto, affermare che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame). 2.1. Nel caso all'esame, l'ordine europeo di indagine doveva solo dare (e ha dato) conto dello specifico oggetto della prova richiesta, che - nella specie - ha riguardato l'acquisizione di messaggi (in entrata e in uscita) scambiati mediante il sistema di messaggistica SkyECC nel periodo dal 1^ gennaio 2019 fino alla data di esecuzione dell'O.E.I. con utilizzo degli apparati ai quali erano abbinati alcuni IMSI/IMEI. Il dispositivo criptato che qui interessa era abbinato a un codice univoco (9XYLZI), a sua volta collegato a un nome utente ("ROMA3"), in uso al co- indagato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tra giugno 2020 e i primi di marzo 2021 (nel marzo del 2021, infatti, il sistema é stato abbondonato dagli utenti, essendosi diffusa la notizia della violazione della piattaforma). Al primo O.E.I. avevano fatto seguito altri due, relativi ad altri apparecchi, risultati in contatto con quello del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Operata tale precisazione quanto allo strumento di cooperazione penale attivato dall'organo d'indagine, deve rilevarsi come la difesa abbia censurato la utilizzazione dei dati inviati dall'AG francese, sostanzialmente dolendosi della mancata allegazione degli atti (decreti autorizzativi) dell'autorità giudiziaria richiesta relativi al procedimento di acquisizione della messaggistica scambiata sulla piattaforma violata, adducendo la conseguente impossibilità per l'indagato di articolare il proprio ragionamento difensivo in ordine a tali provvedimenti autorizzativi e per il giudice di operare la necessaria verifica del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell'ordinamento, invocando a sostegno anche un'asserita violazione dell'art. 729, cod. proc. pen. («Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria»). 4. La questione introdotta con il ricorso ha già formato oggetto di plurimi pronunciamenti da parte di questa Corte di legittimità: richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea, si è affermato infatti che, in tema di mezzi di prova, la messaggistica su "chat" dì gruppo su sistema "Sky ECC', acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne ha eseguito la decriptazione, costituisce dato informativo documentale conservato all'estero, utilizzabile ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, non trovando applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. (sez. 4, n. 16347 del 5/4/2023, Papa/la, Rv. 284563-01; sez. 3, n. 47201 del 19/10/2023, Bruzzaniti, Rv. 285350-01), spettando, dunque, al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui, in motivazione, si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 dei 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457 - 01). In altre pronunce, invece, sempre con riguardo all'acquisizione della messaggistica críptata dalla piattaforma Sky-Ecc, si è affermato che l'O.E.I. può essere emesso dal pubblico ministero per richiedere il trasferimento di intercettazioni di conversazioni già disposte dal giudice straniero nel paese membro di esecuzione, facendosi rinvio, quanto allo strumento interno, alle norme in tema di intercettazioni, essendo ultronea la verifica giudiziale di utilizzabilità, da parte del giudice nazionale, perché non prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. neppure per il trasferimento di intercettazioni nei procedimenti interni (sez. 6, n. 46482 del 27/9/2023, Bruzzaniti, Rv. 285363- 02). 5. Le Sezioni unite penali di questa Corte di legittimità sono state chiamate a dirimere il contrasto sull'esatto inquadramento del regime di utilizzabilità interna delle comunicazioni captate da tale piattaforma e già decrittate dalla AG estera in altro procedimento penale e si sono pronunciate su tre collegate questioni di diritto. Alla stregua della notizia di decisione (informazione provvisoria di decisione del 29 febbraio 2024), il precedente orientamento interpretativo, secondo il quale le chat intervenute sulla piattaforma SkyEcc hanno natura di «documenti di dati informatici», deve essere certamente rivisitato, avendo il Supremo collegio adottato la soluzione per la quale il trasferimento di tali dati rientra nell'acquisizione di atti di un procedimento penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento negli artt. 78 disp. att. cod. proc. pen., 238, 270 cod. proc. pen. e, in quanto tale, rispetta l'art. 6 della Direttiva 2014/41/UE, riconoscendo, da un lato, il potere del pubblico ministero di acquisire gli atti di altro procedimento penale, dall'altro, il dovere dell'Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine di verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo. Orbene, alla luce di tale soluzione, può intanto ribadirsi che l'acquisizione di atti di altro procedimento penale non deve essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva della sua legittimità nello Stato di emissione dell'O.I.E. e che il pubblico ministero italiano é legittimato, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 108 del 2017, a emettere, nell'ambito delle proprie attribuzioni nella fase delle indagini preliminari, un ordine europeo di indagine volto all'acquisizione di una prova «già disponibile» e a trasmetterlo direttamente all'autorità di esecuzione (CGUE del 8/12/2020, C584/19 a proposito delle condizioni in virtù della quali un ufficio di Procura sia qualificabile come «Autorità di emissione»). 6. Nella specie, il Tribunale, edotto del profilato contrasto sulla natura dello strumento interno per l'utilizzabilità dei dati trasmessi a seguito di inoltro di 0.E.I., ha ritenuto infondata la tesi difensiva con la quale si era contestata l'utilizzabilità delle chat, dal momento che, anche valorizzando il dato che i messaggi erano frutto di vere e proprie intercettazioni disposte in Francia, sulla scorta di provvedimenti autorizzativi delle AA.GG. di Lille e Parigi, la normativa interna appronta in ogni caso uno specifico strumento, per l'appunto quello dell'art. 270, cod. proc. pen. che regolamenta l'utilizzo delle intercettazioni nel procedimento diverso da quello nel quale sono state autorizzate, procedimento che può essere anche quello pendente nel Paese membro richiesto, trattandosi di captazioni rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti oggetto della íncolpazione provvisoria, per í quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Pertanto, sotto tale profilo, non può accedersi alla richiesta di ulteriore rinvio formulata dalla difesa, in attesa del deposito delle motivazioni della decisione delle Sezioni Unite del 29/2/2024, posto che il Tribunale ha già ritenuto, in maniera del tutto coerente con quanto affermato dal Supremo collegio, l'utilizzabilità dei dati ai sensi dell'art. 270, cod. proc. pen., cosicché, nella specie, il tema da sottoporre al Tribunale del riesame sarebbe stato piuttosto quello della verifica del rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo. 7. Sotto tale specifico profilo, tuttavia, deve rilevarsi che la difesa si è limitata ad opporre la mancata acquisizione dei decreti autorizzativi dell'autorità giudiziaria francese e l'impossibilità di accedervi, onde poter controllare ex post la conformità degli elementi raccolti rispetto a quelli trasmessi, conformità nella specie attestata dai verbali redatti dalla PG francese in esecuzione dei provvedimenti autorizzativi, senza nulla dedurre in ordine a specifiche violazioni dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo, come correttamente evidenziato dallo stesso Tribunale a pag. 15 nel provvedimento impugnato. Tuttavia, è lo stesso strumento del diritto interno a non contemplare alcun obbligo del pubblico ministero di deposito dei provvedimenti autorizzativi dell'AG che ha autorizzato le intercettazioni nel diverso procedimento, tale adempimento non essendo per l'appunto contemplato nell'art. 270, cod. proc. pen. 8. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha dedotto una violazione di legge per asserito difetto degli elementi costitutivi del delitto associativo, in realtà contestando il percorso argomentativo del Tribunale che ha ritenuto la sussistenza del sodalizio e l'intraneità del [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta del materiale probatorio analiticamente esposto alle pagg da 17 a 22 del provvedimento impugnato. In ogni caso, mette conto evidenziare che una censura che attacchi la motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, lo scrutinio delle doglianze inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non anche di quelle che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/il, Rv. 276976). ([OSCURATO:PERSONA] specie, peraltro, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, dovendosi ribadire il principio per il quale la interpretazione e la valutazione del contenuto di conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). La ricostruzione della fattispecie associativa è avvenuta alla stregua degli elementi riversati nella ordinanza impugnata, dai quali il Tribunale ha tratto la esistenza degli elementi costitutivi di quel reato, tratteggiandone i connotati e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo, dando conto del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ritenuti espressione dei modus operandi del gruppo, ponendo in evidenza la circostanza che egli era stato dotato di telefono criptato a mezzo del quale si era tenuto in contatto con il PARINI, godendo da parte dei sodali di un fiducia tale da essere designato a coprire la latitanza del [OSCURATO:PERSONA]. La difesa, di contro, si è limitata alla generica contestazione della conducenza degli elementi valorizzati dal Tribunale, senza evidenziare tuttavia alcun vizio del ragionamento svolto dai giudici territoriali che, quindi, resta in questa sede incensurabile. 9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancel
Sentenza Cassazione n. 17700/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris