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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 28455/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29026-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistente - avverso la sentenza n. 369/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte d'appello di Catania confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, perché proposta oltre il termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999, l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di addebito relativo a contributi per gli anni 2008/2013; il Tribunale aveva rilevato che, a fronte di specifica eccezione di inammissibilità per tardività, l'opponente non aveva svolto alcuna deduzione per confutare l'assunto, né aveva richiesto l'acquisizione della relata di notifica dell'avviso; la Corte d'appello perveniva alla medesima conclusione all'esito della produzione in sede di gravame di documento (ritenuto indispensabile perché attinente alla tempestività dell'opposizione) attestante la notifica dell'avviso di addebito per compiuta giacenza il 14/10/2014, a fronte di ricorso depositato il 16 marzo 2015, rilevando che era stata così colmata una lacuna del giudice di primo grado, che aveva omesso di sollecitare la produzione dell'avviso di addebito notificato; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Montalto sulla base di tre motivi; Ric. 2019 n. 29026 sez.

ML - ud. 26-05-2022 -2- l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerate non partecipata è stata notificata alla controparte; Considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile la produzione documentale depositata dall'[OSCURATO:PERSONA] per la prima volta in appello, osservando che, essendo la sentenza di primo grado pubblicata il 2 marzo 2017, trova applicazione l'art. 345 c.p.c. nella formulazione di cui al D.L. 83 2012, per cui l'unico caso in cui la produzione di documenti in appello è ammissibile è costituito dalla causa non imputabile alla parte; con il secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., osservando che la Corte aveva omesso di considerare i rilievi del ricorrente riguardo alle circostanze che l'avviso di ricevimento non era sottoscritto dal contribuente e che in relazione alla compiuta giacenza dell'atto presso l'ufficio postale mancava l'invio della raccomandata; deduce ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 24 d.

Igs, 46/1999 e 140 c.p.c., rilevando che il ricorso sarebbe comunque tempestivo per nullità della notifica dall'avviso di addebito avvenuta per compiuta giacenza senza invio di raccomandata di avviso, come previsto dall'art. 140 c.p.c.; Ric. 2019 n. 29026 sez.

ML - ud. 26-05-2022 -3- gli ultimi due motivi di ricorso pongono la questione relativa alla rilevanza della raccomandata informativa nel procedimento attinente alla riscossione dei contributi previdenziali, questione rispetto alla quale, contrariamente a quanto avviene per la riscossione dei tributi (Cass. n. 10037 del 10/04/2019), non risultano orientamenti univoci (si veda da ultimo Cass.n. 35692 del 19/11/2021), con conseguente rilevanza nomofilattica della questione, che va rimessa alla sezione quarta; P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla quarta sezione, area previdenziale.

Così deciso n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29026-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistente - avverso la sentenza n. 369/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d'appello di Catania confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, perché proposta oltre il termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999, l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di addebito relativo a contributi per gli anni 2008/2013; il Tribunale aveva rilevato che, a fronte di specifica eccezione di inammissibilità per tardività, l'opponente non aveva svolto alcuna deduzione per confutare l'assunto, né aveva richiesto l'acquisizione della relata di notifica dell'avviso; la Corte d'appello perveniva alla medesima conclusione all'esito della produzione in sede di gravame di documento (ritenuto indispensabile perché attinente alla tempestività dell'opposizione) attestante la notifica dell'avviso di addebito per compiuta giacenza il 14/10/2014, a fronte di ricorso depositato il 16 marzo 2015, rilevando che era stata così colmata una lacuna del giudice di primo grado, che aveva omesso di sollecitare la produzione dell'avviso di addebito notificato; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Montalto sulla base di tre motivi; Ric. 2019 n. 29026 sez. ML - ud. 26-05-2022 -2- l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerate non partecipata è stata notificata alla controparte; Considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile la produzione documentale depositata dall'[OSCURATO:PERSONA] per la prima volta in appello, osservando che, essendo la sentenza di primo grado pubblicata il 2 marzo 2017, trova applicazione l'art. 345 c.p.c. nella formulazione di cui al D.L. 83 2012, per cui l'unico caso in cui la produzione di documenti in appello è ammissibile è costituito dalla causa non imputabile alla parte; con il secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., osservando che la Corte aveva omesso di considerare i rilievi del ricorrente riguardo alle circostanze che l'avviso di ricevimento non era sottoscritto dal contribuente e che in relazione alla compiuta giacenza dell'atto presso l'ufficio postale mancava l'invio della raccomandata; deduce ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 24 d. Igs, 46/1999 e 140 c.p.c., rilevando che il ricorso sarebbe comunque tempestivo per nullità della notifica dall'avviso di addebito avvenuta per compiuta giacenza senza invio di raccomandata di avviso, come previsto dall'art. 140 c.p.c.; Ric. 2019 n. 29026 sez. ML - ud. 26-05-2022 -3- gli ultimi due motivi di ricorso pongono la questione relativa alla rilevanza della raccomandata informativa nel procedimento attinente alla riscossione dei contributi previdenziali, questione rispetto alla quale, contrariamente a quanto avviene per la riscossione dei tributi (Cass. n. 10037 del 10/04/2019), non risultano orientamenti univoci (si veda da ultimo Cass.n. 35692 del 19/11/2021), con conseguente rilevanza nomofilattica della questione, che va rimessa alla sezione quarta; P.Q.M. La Corte rimette la causa alla quarta sezione, area previdenziale. Così deciso n
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