CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06457/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7627/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore Speciale, domiciliata Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] "Sole di [OSCURATO:PERSONA]", domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 16/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 15/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato nel maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta "Sole di Mezzanotte", chiese al Tribunale di Melfi di ordinare alla [OSCURATO:SOCIETA]. di ristampare su foglio adesivo la pagina relativa alla propria utenza nell'elenco telefonico relativo agli anni 2006/2007 e di distribuirla a tutti gli abbonati della provincia di Potenza; all'esito del reclamo proposto dal Sonnessa avverso un primo provvedimento reiettivo, il Tribunale ordinò alla [OSCURATO:SOCIETA] di pubblicare una sola volta, nella bolletta telefonica inoltrata agli utenti delle aree incluse nelle "Pagine bianche" del comune di Melfi, il numero telefonico e l'indicazione dell'esercizio commerciale del ricorrente; il Sonnessa introdusse quindi il giudizio di merito, mediante comparsa di riassunzione, per ottenere il risarcimento dei danni patiti per non avere la [OSCURATO:SOCIETA] dato pubblicità alla sua ditta mediante inserimento nell'elenco telefonico; all'esito del giudizio -cui non partecipò la società convenuta-, il Tribunale riconobbe all'attore un risarcimento di oltre 26.000,00 euro ed accessori; la [OSCURATO:SOCIETA] impugnò la sentenza assumendone l'inesistenza e l'inefficacia per omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito, in quanto non effettuata nei luoghi e alle persone indicate dall'art. 145 c.p.c.; contestò inoltre la proponibilità della domanda (per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione), negò il proprio inadempimento e dedusse la carenza della prova del danno; la Corte di Appello di Potenza ha rigettato il gravame, dichiarando «la validità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata» e confermando l'importo del risarcimento liquidato dal primo giudice; la Corte ha affermato -fra l'altro- che «la notifica è stata eseguita correttamente presso la cancelleria del Tribunale adito, atteso che il procuratore della [OSCURATO:SOCIETA] esercitava il proprio ufficio in una circoscrizione diversa da quella del Tribunale di Melfi ed aveva eletto il domicilio presso un difensore con studio nella circoscrizione del Tribunale di Potenza»; che, peraltro, il difensore del Sonnessa, «per scrupolo difensivo», aveva notificato la comparsa di riassunzione anche «presso la sede del domicilio eletto dalla [OSCURATO:SOCIETA] in diversa circoscrizione»; con specifico riferimento ai rapporti tra procedimento cautelare e giudizio di merito, non vi era «dubbio che la procura conferita per la fase cautelare estendesse la propria validità anche alla fase del merito» e che, comunque, l'elezione di domicilio «nella comparsa di costituzione e risposta successiva al ricorso d'urgenza [...] non conteneva l'espressa limitazione degli effetti al procedimento cautelare»; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), affidandosi a due motivi; ad esso ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: col primo motivo, la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., comma 1, "giusto processo", del principio di difesa in relazione all'art. 24 Cost., e degli artt. 145 e 161 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nullità della sentenza e del procedimento»; assume che «alcun atto di citazione è mai stato notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. nei luoghi e/o alle persone indicate nell'art. 145 del c.p.c.», con la conseguenza che la stessa «non è [stata] posta in condizione di partecipare al giudizio di merito» e che «l'omessa o inesistente notificazione dell'atto di citazione comporta la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza»;contestata la motivazione della sentenza impugnata, sostiene che «la notifica dell'atto di citazione relativa a giudizio di merito successivo a procedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. andava [effettuata] alla società ai sensi dell'art. 145 c.p.c. e non al difensore presso la cancelleria del Tribunale di Melfi»; evidenzia che «la procura rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al difensore nella fase di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. era limitata a tale giudizio ed esauriva il proprio effetto con la pronuncia dell'ordinanza decisiva»; e ciò tanto più in considerazione dell'«autonomia fra procedimento cautelare e successivo processo di merito relativo al medesimo diritto cautelato» conseguente alla riforma del 2006 (segnatamente, quanto alla previsione dell'art. 669 octies c.p.c.), applicabile al presente giudizio (in quanto avviato nell'anno 2007), dovendosi pertanto ritenere che «la fase di reclamo abbia concluso definitivamente il giudizio cautelare», con la conseguenza che «l'atto di citazione non poteva essere notificato al procuratore costituito nel procedimento cautelare»; il motivo è fondato; questa Corte ha affermato che «è valida la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare effettuata non alla parte personalmente, ma nel domicilio da questa eletto nel corso del procedimento cautelare presso il proprio difensore, qualora dal tenore letterale della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito» (Cass. n. 16461/2009); il principio è stato ribadito negli stessi termini da Cass. n. n. 17221/2014, con la precisazione che, «a fronte della eccepita nullità della notificazione, è onere del notificante provare che la procura conferita dalla controparte fosse valida per la fase cautelare e per i successivi gradi»; venendo al caso in esame, la procura rilasciata dal procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio cautelare, in calce alla copia notificata dell'atto di reclamo, così recita: «nomino procuratore e mandatario speciale perché possa rappresentare e difendere la società nel giudizio di cui al presente atto con ogni facoltà di legge compresa quella di chiamare terzi in garanzia spiegare domanda riconvenzionale transigere la lite e rinunziare agli atti. Ratifico sin da ora il suo operato ed eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Potenza alla via IV Novembre n. 46»; appare evidente che il sintagma «nel giudizio di cui al presente atto» vale a circoscrivere il conferimento del potere di rappresentanza e difesa al giudizio cautelare, tale essendo -per l'appunto- il giudizio di cui all'atto di reclamo; dal che consegue che anche l'elezione di domicilio accedente alla procura deve intendersi riferita al solo procedimento cautelare (e, più specificamente, alla sua fase di reclamo); deve inoltre ritenersi che non basti a considerare la procura come conferita anche per il giudizio di merito la circostanza che la stessa preveda pure le facoltà di chiamare terzi e di spiegare domanda riconvenzionale; e ciò tenuto conto -per un verso- che l'esercizio delle anzidette facoltà non è escluso anche nell'ambito di un procedimento cautelare, ancorché con finalità cautelari (si veda, per un'ipotesi di intervento di terzo in procedimento ex art. 700 c.p.c., Cass. n. 2903/1995), e, per altro verso, che il conferimento delle stesse non appare comunque effettuato in termini tali da superare il chiaro dato testuale dell'espressione che limita il potere di rappresentanza e di difesa al «giudizio di cui al presente atto», ossia -per quanto detto- alla fase di reclamo del giudizio cautelare; una tale conclusione si impone a maggior ragione in considerazione della pacifica autonomia del giudizio di merito rispetto a quello cautelare (cfr., da ultimo, Cass. n. 28197/2020) che ha trovato definitivo suggello con le modifiche apportate all'art. 669 octies c.p.c. dal d.l. n. 35/2005 (conv. con modifiche in I. n. 80/2005) e dalla I. n. 69/2009;ritenuta pertanto la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito e, conseguentemente, degli atti successivi, deve cassarsi la sentenza impugnata, con rimessione -ex art. 383, 3° co. c.p.c.- al Tribunale di Potenza (essendo stato soppresso quello di Melfi); il secondo motivo -concernente la quantificazione del danno in quanto effettuata «in misura corrispondente alla differenza di ricavi (fatturato) e non in riferimento all'utile netto»- resta assorbito; il giudice dì rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, cassa e rimette al Tribunal