CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05668/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 settembre 2002 avverso la sentenza resa dal gup del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'uno Febbraio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il GUP del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dell'i Febbraio 2022 ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti di anni tre mesi 8 di reclusione e 1.000 C di multa in ordine al delitto di rapina pluriaggravata. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con un unico motivo violazione degli articoli 448 comma due bis, 444 codice procedura penale per l'erronea qualificazione giuridica del fatto, senza articolare ulteriori ragioni a sostegno di tale Censura. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Nel caso in esame il ricorrentetpur formalmente invocando il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta,non ha in alcun modo argomentato tale censura destinandola all' inammissibilita. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 29 novembre 2022 ì il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] < Sergio 8eltrani CANCELLEr '431, -_)•EPOSITATO N :SEC