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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 33870/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] iRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena, ha proposto personalmente impugnazione avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Bologna il 30 gennaio 2026, con il quale è stato rigettato il suo reclamo generico ex art. 35 ord. pen. riguardante l'utilizzo di pinzette per la cura della persona.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato.

L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] iRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena, ha proposto personalmente impugnazione avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Bologna il 30 gennaio 2026, con il quale è stato rigettato il suo reclamo generico ex art. 35 ord. pen. riguardante l'utilizzo di pinzette per la cura della persona. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dich P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33870/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris