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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 26300/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19731/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende , con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PAVIA n. 186/2022 depositata il15/02/2022.

R.g. n. 19731 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/06/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e il coniuge [OSCURATO:PERSONA] (deceduto dopo le fasi di merito), affermando di ave re avviato una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3 del 27 /01/ 2012, poiché in data 18/10/2019 avevano chiesto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pavia la nomina di un professionista per la procedura di sovraindebitamento, che venne individuato (e la cui indicazione nominativa non è qui necessaria), chies er o, dopo aver ricevuto l’atto di precetto per un decreto ingiuntivo, non opposto, per oneri condominiali, la sospensione dell’esecuzione; l’istanza di sospensione dell’esecuzione venne rigettata e la Pellegrini e lo Sbrigata proposero opposizione all’esecuzione, rigettata, nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA], dal Giudice di pacedi Abbiategrasso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello e, nel ricostituito contraddittorio, il Tribunale di Pavia , con sentenza n. 186 del 15/02/2022, ha rigettato l’impugnazione; con un unico motivodi violazione e falsa applicazione degli artt.112, 615, 295, 480 cod. proc. civ. e della legge n. 3 del 2012 e di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la sola [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza d’appello; risponde con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; la ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato rattenuta per la decisione.

R.g. n. 19731 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] che: l’unico motivo del ricorso contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 615, 295, 480 cod. proc. civ. e della legge n. 3 del 2012, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo, ai sensi del n. 5 dello stesso art. 360 codice di rito « quanto alla motivazione apparente, perplessa e incomprensibile sul punto della possibilità di sospensione dell’esecutività»; il motivo è del tutt o i nammissibile , poiché esso si limita a contestare apoditticamente, senza alcuna critica ragionata, il percorso argomentativo del giudice di merito dove questo afferma che «il giudice designato per la procedura di sovraindebitamento ad essere investito del potere di disporre con decreto il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (ove si tratti di “accordo di composizione della crisi” ex art. 10 comma 2° lett. c) oppure la sospensione delle eventuali procedure esecutive (ove si tratti di “piano del consumatore” ex art. 12 bis comma 2°, con l’ulteriore precisazione che, in questo secondo caso, tale provvedimento è emesso qualora lo stesso giudice ritenga che la prosecuzione della procedura esecutiva possa “pregiudicare la fattibilità del piano”).

Se il giudice dell’esecuzione adottasse i suddetti provvedimenti senza essere investito del relativo potere, porrebbe in essere atti illegittimi, per non dire abnormi.

Ove poi lo stesso g.e. dovesse ritenere, il difetto del decreto di cui sopra e nelle more della procedura di sovraindebitamento, di differire alcuni incombenti per mere ragioni di opportunità, nulla toglierebbe al fatto che l’azione esecutiva, fino a quando non intervengono i suddetti provvedimenti, può e deve proseguire per R.g. n. 19731 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore: C. Valle giungere utilmente a conclusione, senza che il debitore esecutato abbia il diritto di opporvisi.

L’ipotesi, vagheggiata dagli appellanti, che il debitore esecutato acquisti un vero e proprio diritto di ottenere (si presume, dal giudice dell ’ esecuzione) la sospensione della procedura esecutiva semplicemente con il deposito della domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento, oltre che poco plausibile, è da escludersi alla luce delle menzionate disposizioni di legge e della tipicità delle cause di sospensione del processo esecutivo.»; l’ulteriore argomento relativo, di cui alla pag. 3 del ricorso, al d.l. n. 83 del 27/06/2015 convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 6 /08/ 2015 , in tema di cd. credit crunch , secondo la terminologia bancaria anglosassone richiamata in ricorso, non costituisce un’utile critica in diritto alla sentenza d’appello, che , sulla base della ricognizione degli artt. 7 e segg. e segnatamente dell’art. 10 della legge n. 3 del 2012 , ha escluso la sussistenza di un’ipotesi di sospensione dell’esecuzione, precisando, peraltro, che nella specie l’esecuzione non era ancora i niziata, trattandosi di un’opposizioneavverso il precetto; l’ulteriore parte del motivo unico , relativa al n. 5 dell ’ art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile, in quanto i fatti di causa sono stati ricostruiti in modo identico dai giudici delle due fasi di merito e il motivo non individua alcun fatto nuovo e diverso, cosicché esso ricade nell’ambito della preclusione all’impugnazione di cui all’art. 348 ter commi 3 e 4 cod. proc. civ. (fattispecie di inammissibilità ora trasfusa nell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., come risultante a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022); in concreto la detta parte di motivo contesta un vizio di motivazione insufficiente , non più ascrivibile al novero delle censure spendibili in sede di legittimitàqualora non si riscontri una carenza motivazionale al di sotto del cd.

«minimo costituzionale» R.g. n. 19731 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore: C. Valle (si veda, per tutte, la giurisprudenza principiata da Sez.

U n. 8053 del 7/4/2014), non riscontrabile nella sentenza d’appello in oggetto; in conclusione , deve ribadirsi l’affermazione decisoria già resa da questa Corte (Cass. n. 22715 del 26/07/2023) secondo la quale: «i rapporti tra giudice dell’esecuzione individuale e giudice del sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), per l’ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice; pertanto, qualora a carico del debitore - proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 e ss. della citata legge - siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato alla procedura concorsuale, ove ne ricorrano i presupposti, col decreto di apertura della stessa ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., può solo pronunciare il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell’accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse, riservati esclusivamente al giudice delle singole esecuzioni (oppure al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte)»; da tanto consegue che solo dopo l’esplicito provvedimento in tal senso da parte del giudice della procedura di sovraindebitamento potrà insorgere il potere-dovere del giudice dell’esecuzione iniziata o, a determinate condizioni, del giudice dell’opposizione a quella meramente minacciata (come nel caso della contestazione fin dalla notifica del solo precetto) di conformarvisi, ricorrendone i presupposti: con l’ulteriore corollario che il mero avvio di quella procedura non sortisce alcun effetto sospensivo di alcunché; R.g. n. 19731 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore: C. Valle il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia; la decisione di rigetto del l ’ impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 . 000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 200 2, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19731/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende , con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PAVIA n. 186/2022 depositata il15/02/2022. R.g. n. 19731 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/06/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e il coniuge [OSCURATO:PERSONA] (deceduto dopo le fasi di merito), affermando di ave re avviato una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3 del 27 /01/ 2012, poiché in data 18/10/2019 avevano chiesto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pavia la nomina di un professionista per la procedura di sovraindebitamento, che venne individuato (e la cui indicazione nominativa non è qui necessaria), chies er o, dopo aver ricevuto l’atto di precetto per un decreto ingiuntivo, non opposto, per oneri condominiali, la sospensione dell’esecuzione; l’istanza di sospensione dell’esecuzione venne rigettata e la Pellegrini e lo Sbrigata proposero opposizione all’esecuzione, rigettata, nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA], dal Giudice di pacedi Abbiategrasso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello e, nel ricostituito contraddittorio, il Tribunale di Pavia , con sentenza n. 186 del 15/02/2022, ha rigettato l’impugnazione; con un unico motivodi violazione e falsa applicazione degli artt.112, 615, 295, 480 cod. proc. civ. e della legge n. 3 del 2012 e di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la sola [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza d’appello; risponde con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; la ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato rattenuta per la decisione. R.g. n. 19731 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] che: l’unico motivo del ricorso contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 615, 295, 480 cod. proc. civ. e della legge n. 3 del 2012, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo, ai sensi del n. 5 dello stesso art. 360 codice di rito « quanto alla motivazione apparente, perplessa e incomprensibile sul punto della possibilità di sospensione dell’esecutività»; il motivo è del tutt o i nammissibile , poiché esso si limita a contestare apoditticamente, senza alcuna critica ragionata, il percorso argomentativo del giudice di merito dove questo afferma che «il giudice designato per la procedura di sovraindebitamento ad essere investito del potere di disporre con decreto il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (ove si tratti di “accordo di composizione della crisi” ex art. 10 comma 2° lett. c) oppure la sospensione delle eventuali procedure esecutive (ove si tratti di “piano del consumatore” ex art. 12 bis comma 2°, con l’ulteriore precisazione che, in questo secondo caso, tale provvedimento è emesso qualora lo stesso giudice ritenga che la prosecuzione della procedura esecutiva possa “pregiudicare la fattibilità del piano”). Se il giudice dell’esecuzione adottasse i suddetti provvedimenti senza essere investito del relativo potere, porrebbe in essere atti illegittimi, per non dire abnormi. Ove poi lo stesso g.e. dovesse ritenere, il difetto del decreto di cui sopra e nelle more della procedura di sovraindebitamento, di differire alcuni incombenti per mere ragioni di opportunità, nulla toglierebbe al fatto che l’azione esecutiva, fino a quando non intervengono i suddetti provvedimenti, può e deve proseguire per R.g. n. 19731 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore: C. Valle giungere utilmente a conclusione, senza che il debitore esecutato abbia il diritto di opporvisi. L’ipotesi, vagheggiata dagli appellanti, che il debitore esecutato acquisti un vero e proprio diritto di ottenere (si presume, dal giudice dell ’ esecuzione) la sospensione della procedura esecutiva semplicemente con il deposito della domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento, oltre che poco plausibile, è da escludersi alla luce delle menzionate disposizioni di legge e della tipicità delle cause di sospensione del processo esecutivo.»; l’ulteriore argomento relativo, di cui alla pag. 3 del ricorso, al d.l. n. 83 del 27/06/2015 convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 6 /08/ 2015 , in tema di cd. credit crunch , secondo la terminologia bancaria anglosassone richiamata in ricorso, non costituisce un’utile critica in diritto alla sentenza d’appello, che , sulla base della ricognizione degli artt. 7 e segg. e segnatamente dell’art. 10 della legge n. 3 del 2012 , ha escluso la sussistenza di un’ipotesi di sospensione dell’esecuzione, precisando, peraltro, che nella specie l’esecuzione non era ancora i niziata, trattandosi di un’opposizioneavverso il precetto; l’ulteriore parte del motivo unico , relativa al n. 5 dell ’ art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile, in quanto i fatti di causa sono stati ricostruiti in modo identico dai giudici delle due fasi di merito e il motivo non individua alcun fatto nuovo e diverso, cosicché esso ricade nell’ambito della preclusione all’impugnazione di cui all’art. 348 ter commi 3 e 4 cod. proc. civ. (fattispecie di inammissibilità ora trasfusa nell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., come risultante a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022); in concreto la detta parte di motivo contesta un vizio di motivazione insufficiente , non più ascrivibile al novero delle censure spendibili in sede di legittimitàqualora non si riscontri una carenza motivazionale al di sotto del cd. «minimo costituzionale» R.g. n. 19731 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore: C. Valle (si veda, per tutte, la giurisprudenza principiata da Sez. U n. 8053 del 7/4/2014), non riscontrabile nella sentenza d’appello in oggetto; in conclusione , deve ribadirsi l’affermazione decisoria già resa da questa Corte (Cass. n. 22715 del 26/07/2023) secondo la quale: «i rapporti tra giudice dell’esecuzione individuale e giudice del sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), per l’ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice; pertanto, qualora a carico del debitore - proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 e ss. della citata legge - siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato alla procedura concorsuale, ove ne ricorrano i presupposti, col decreto di apertura della stessa ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., può solo pronunciare il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell’accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse, riservati esclusivamente al giudice delle singole esecuzioni (oppure al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte)»; da tanto consegue che solo dopo l’esplicito provvedimento in tal senso da parte del giudice della procedura di sovraindebitamento potrà insorgere il potere-dovere del giudice dell’esecuzione iniziata o, a determinate condizioni, del giudice dell’opposizione a quella meramente minacciata (come nel caso della contestazione fin dalla notifica del solo precetto) di conformarvisi, ricorrendone i presupposti: con l’ulteriore corollario che il mero avvio di quella procedura non sortisce alcun effetto sospensivo di alcunché; R.g. n. 19731 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore: C. Valle il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia; la decisione di rigetto del l ’ impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 . 000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 200 2, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
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