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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 05970/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19310-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 19310/2021 Numero sezionale 68/2022 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 5970/2022Data pubblicazione 23/02/2022– nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 27, presso l’Avvocatura regionale, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― l’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 19310/2021 Numero sezionale 68/2022 Diego, nonché del Comune di Civitavecchia e della Regione [OSCURATO:PERSONA] con Numero di raccolta generale 5970/2022Data pubblicazione 23/02/2022 riguardo alla causa pendente dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il [OSCURATO:PERSONA], l’Umbria e la Toscana con il numero di registro generale 23 del 2019.

2. ― Il Comune di Civitavecchia e la Regione [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, mentre le persone fisiche intimate non hanno svolto difese.

3. ― Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibi lità. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― La ricorrente ha proposto tre motivi: -) il primo è volto a sostenere che il giudizio sarebbe stato officiosamente introdotto dal Commissario per gli usi civici, sollevando questione di costituzionalità dell’articolo 29 della legge 1766 del 1927, nella parte in cui attribuisce al Commissario il potere di procedere anche d’ufficio all’accertamento ivi contemplato; -) il secondo concerne l’accertamento disposto con sentenza numero 19 del 1990 del Commissario degli usi civici di Roma per l’individuazione sia degli estremi catastali delle terre sia dell’identità dei possessori, accertamento che non spetterebbe all’autorità amministrativa ivi indicata; -) il terzo concerne talune contestazioni avanzate dagli interessati con l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA]

5. ― L’antefatto su cui s’innesta il regolamento in esame ha avuto inizio nel 1931, a seguito di una ancora precedente vicenda risalente al 1914, con l’instaurazione di un procedimento, promosso dalla dante causa dell’odierna ricorrente, l’allora [OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia, conclusosi con sentenza numero 19 del 1990 del F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 19310/2021 Numero sezionale 68/2022 Commissario per la liquidazione degli usi civici adito, il quale ha così Numero di raccolta generale 5970/2022Data pubblicazione 23/02/2022 deciso: «Dichiara la qualità demaniale delle tenute “Ferrara” e “delle Mortelle”, site in territorio del Comune di Civitavecchia, ed ordina la reintegra delle stesse nel demanio collettivo civico dell’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, a cura dell’Assessore agli usi civici per la Regione [OSCURATO:PERSONA], il quale accerterà preventivamente per quali parti siano intervenuti gli atti di sdemanializzazione indicati in motivazione ed accerterà, altresì, i dati catastali di tali terre provvedendo, altresì, ad identificare gli attuali possessori.

Rimette alla Regione [OSCURATO:PERSONA], in sede amministrativa, la liquidazione degli usi civici sulla tenuta XIII Quartucci.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata oltre alle parti a cui deve essere effettuata per legge, anche all’Assessore agli usi civici per la regione [OSCURATO:PERSONA] e all’ufficio usi civici della stessa regione.

Spese compensate».

6. ― Successivamente è stata proposta una opposizione, nella quale si è innestato il regolamento necessario di giurisdizione proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia.

7. ― Va dichiarata la giurisdizione commissariale.

7.1. ― Esula dall’ambito del proposto regolamento il primo motivo, senza che occorra soffermarsi sulla questione di costituzionalità ivi svolta, giacché esso muove da una non condivisibile premessa in fatto, e cioè dall’assunto secondo cui il giudizio sul quale si è innestato il regolamento preventivo di giurisdizione sarebbe stato introdotto d’ufficio dal Commissario per la liquidazione degli usi civici.

Risulta invece che quest’ultimo «letti gli atti del procedimento demaniale indicato a margine», dunque un procedimento preesistente, «relativo all’opposizione proposta dal Comune di Civitavecchia», constato che «tale ricorso riguarda oltre 1220 cittadini di Civitavecchia possessori di immobili ricadenti all'interno F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 19310/2021 delle aree oggetto della suddetta relazione tecnica», ha disposto Numero sezionale 68/2022Numero di raccolta generale 5970/2022 «avviarsi un accertamento relativamente allo stato giuridico delle Data pubblicazione 23/02/2022 terre …» raggruppando i fondi per foglio catastale.

In tal modo si è originato il fascicolo in relazione al quale è stato proposto Regolamento preventivo di giurisdizione.

È dunque palese che il giudice ha ritenuto di essere stato investito di un giudizio di opposizione, ed ha giudicato opportuno suddividere le diverse posizioni, per aree omogenee, di guisa che il procedimento in discorso appare frutto di un provvedimento meramente ordinatorio.

7.2. ― Per il resto è sufficiente rammentare che queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare recentemente, in una diversa controversia introdotta dall’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia, ma in situazione processuale diversa, e cioè a fronte di un’iniziativa giudiziaria intrapresa dalle diverse persone fisiche dinanzi al giudice amministrativo, «che la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che rientrano nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, ai sensi dell'art. 29 legge n. 1766 del 1927, le controversie concernenti l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale del suolo, puntualizzandosi che la questione della demanialità deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo incidenter tantum, dovendosi altresì porre la questione relativa alla qualitas del suolo quale antecedente logico giuridico della decisione» (Cass., Sez.

Un., 26 marzo 2021, n. 8564, che richiama Cass., Sez.

Un., n. 605 del 2015; Cass., Sez.

Un., n. 26816 del 2009; Cass, Sez.

Un., n. 7429 del 2009; Cass., Sez.

Un., n. 16268 del 2002; Cass., Sez.

Un., n. 5621 del 1996; Cass., Sez.

Un., n. 6689 del 1995; Cass., Sez.

Un., n. 11255 del 1994).

7.3. ― Il principio che precede è qui ribadito e condiviso, e, poiché la domanda oggetto del giudizio a quo investe senza dubbio la F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 19310/2021 Numero sezionale 68/2022 qualitas soli dei fondi cui si riferisce, la giurisdizione non può che Numero di raccolta generale 5970/2022Data pubblicazione 23/02/2022 essere del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

8. ― Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi civici, in quanto organo deputato a decidere ogni questione attinente alla qualità demaniale collettiva delle terre in contestazione.

Ad esso vanno rimesse le parti, anche per la liquidazione delle spese di questo procedimento.

In materia di regolamento preventivo non v'è luogo per il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] la Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del Commissario per gli Usi civici, al quale rimette gli atti e che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, l’8 febbraio 2022.

Il presidente F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19310-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 19310/2021 Numero sezionale 68/2022 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 5970/2022Data pubblicazione 23/02/2022– nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 27, presso l’Avvocatura regionale, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― l’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 19310/2021 Numero sezionale 68/2022 Diego, nonché del Comune di Civitavecchia e della Regione [OSCURATO:PERSONA] con Numero di raccolta generale 5970/2022Data pubblicazione 23/02/2022 riguardo alla causa pendente dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il [OSCURATO:PERSONA], l’Umbria e la Toscana con il numero di registro generale 23 del 2019. 2. ― Il Comune di Civitavecchia e la Regione [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, mentre le persone fisiche intimate non hanno svolto difese. 3. ― Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibi lità. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― La ricorrente ha proposto tre motivi: -) il primo è volto a sostenere che il giudizio sarebbe stato officiosamente introdotto dal Commissario per gli usi civici, sollevando questione di costituzionalità dell’articolo 29 della legge 1766 del 1927, nella parte in cui attribuisce al Commissario il potere di procedere anche d’ufficio all’accertamento ivi contemplato; -) il secondo concerne l’accertamento disposto con sentenza numero 19 del 1990 del Commissario degli usi civici di Roma per l’individuazione sia degli estremi catastali delle terre sia dell’identità dei possessori, accertamento che non spetterebbe all’autorità amministrativa ivi indicata; -) il terzo concerne talune contestazioni avanzate dagli interessati con l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― L’antefatto su cui s’innesta il regolamento in esame ha avuto inizio nel 1931, a seguito di una ancora precedente vicenda risalente al 1914, con l’instaurazione di un procedimento, promosso dalla dante causa dell’odierna ricorrente, l’allora [OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia, conclusosi con sentenza numero 19 del 1990 del F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 19310/2021 Numero sezionale 68/2022 Commissario per la liquidazione degli usi civici adito, il quale ha così Numero di raccolta generale 5970/2022Data pubblicazione 23/02/2022 deciso: «Dichiara la qualità demaniale delle tenute “Ferrara” e “delle Mortelle”, site in territorio del Comune di Civitavecchia, ed ordina la reintegra delle stesse nel demanio collettivo civico dell’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, a cura dell’Assessore agli usi civici per la Regione [OSCURATO:PERSONA], il quale accerterà preventivamente per quali parti siano intervenuti gli atti di sdemanializzazione indicati in motivazione ed accerterà, altresì, i dati catastali di tali terre provvedendo, altresì, ad identificare gli attuali possessori. Rimette alla Regione [OSCURATO:PERSONA], in sede amministrativa, la liquidazione degli usi civici sulla tenuta XIII Quartucci. Dispone che la presente sentenza sia comunicata oltre alle parti a cui deve essere effettuata per legge, anche all’Assessore agli usi civici per la regione [OSCURATO:PERSONA] e all’ufficio usi civici della stessa regione. Spese compensate». 6. ― Successivamente è stata proposta una opposizione, nella quale si è innestato il regolamento necessario di giurisdizione proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia. 7. ― Va dichiarata la giurisdizione commissariale. 7.1. ― Esula dall’ambito del proposto regolamento il primo motivo, senza che occorra soffermarsi sulla questione di costituzionalità ivi svolta, giacché esso muove da una non condivisibile premessa in fatto, e cioè dall’assunto secondo cui il giudizio sul quale si è innestato il regolamento preventivo di giurisdizione sarebbe stato introdotto d’ufficio dal Commissario per la liquidazione degli usi civici. Risulta invece che quest’ultimo «letti gli atti del procedimento demaniale indicato a margine», dunque un procedimento preesistente, «relativo all’opposizione proposta dal Comune di Civitavecchia», constato che «tale ricorso riguarda oltre 1220 cittadini di Civitavecchia possessori di immobili ricadenti all'interno F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 19310/2021 delle aree oggetto della suddetta relazione tecnica», ha disposto Numero sezionale 68/2022Numero di raccolta generale 5970/2022 «avviarsi un accertamento relativamente allo stato giuridico delle Data pubblicazione 23/02/2022 terre …» raggruppando i fondi per foglio catastale. In tal modo si è originato il fascicolo in relazione al quale è stato proposto Regolamento preventivo di giurisdizione. È dunque palese che il giudice ha ritenuto di essere stato investito di un giudizio di opposizione, ed ha giudicato opportuno suddividere le diverse posizioni, per aree omogenee, di guisa che il procedimento in discorso appare frutto di un provvedimento meramente ordinatorio. 7.2. ― Per il resto è sufficiente rammentare che queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare recentemente, in una diversa controversia introdotta dall’[OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia, ma in situazione processuale diversa, e cioè a fronte di un’iniziativa giudiziaria intrapresa dalle diverse persone fisiche dinanzi al giudice amministrativo, «che la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che rientrano nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, ai sensi dell'art. 29 legge n. 1766 del 1927, le controversie concernenti l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale del suolo, puntualizzandosi che la questione della demanialità deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo incidenter tantum, dovendosi altresì porre la questione relativa alla qualitas del suolo quale antecedente logico giuridico della decisione» (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8564, che richiama Cass., Sez. Un., n. 605 del 2015; Cass., Sez. Un., n. 26816 del 2009; Cass, Sez. Un., n. 7429 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 16268 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 5621 del 1996; Cass., Sez. Un., n. 6689 del 1995; Cass., Sez. Un., n. 11255 del 1994). 7.3. ― Il principio che precede è qui ribadito e condiviso, e, poiché la domanda oggetto del giudizio a quo investe senza dubbio la F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 19310/2021 Numero sezionale 68/2022 qualitas soli dei fondi cui si riferisce, la giurisdizione non può che Numero di raccolta generale 5970/2022Data pubblicazione 23/02/2022 essere del Commissario per la liquidazione degli usi civici. 8. ― Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi civici, in quanto organo deputato a decidere ogni questione attinente alla qualità demaniale collettiva delle terre in contestazione. Ad esso vanno rimesse le parti, anche per la liquidazione delle spese di questo procedimento. In materia di regolamento preventivo non v'è luogo per il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] la Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del Commissario per gli Usi civici, al quale rimette gli atti e che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, l’8 febbraio 2022. Il presidente F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E
Sentenza Cassazione n. 05970/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris