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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33836/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 maggio 1983; avverso la sentenza del 12 aprile 2022 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sen- tenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 dicembre 2022, la Corte d'appello di Catania ha di- chiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente ritenendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello deducendo, con un unico motivo d'impugnazione, la violazione dell'art. 157 cod. pen. nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto matu- rato il termine di prescrizione, non rilevando come al Bonsignore fosse stata con- testata, oltre all'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., anche quella di cui al n. 11 dell'art. 61.

Cosicché il predetto termine di prescrizione sarebbe da individuarsi in dieci anni, non ancora maturati al momento della pronuncia della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha ritenuto il reato prescritto ritenendo che il termine di maturazione della prescrizione fosse di sei anni, laddove il reato contestato al ri- corrente prevede (in ragione della contestazione delle due aggravanti suindicate) la pena edittale massima di anni dieci di reclusione, con conseguente parallela determinazione del termine di prescrizione.

Ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e la conse- guente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catania per il giudizio.

Così deciso il 4 luglio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 maggio 1983; avverso la sentenza del 12 aprile 2022 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sen- tenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 dicembre 2022, la Corte d'appello di Catania ha di- chiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente ritenendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello deducendo, con un unico motivo d'impugnazione, la violazione dell'art. 157 cod. pen. nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto matu- rato il termine di prescrizione, non rilevando come al Bonsignore fosse stata con- testata, oltre all'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., anche quella di cui al n. 11 dell'art. 61. Cosicché il predetto termine di prescrizione sarebbe da individuarsi in dieci anni, non ancora maturati al momento della pronuncia della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha ritenuto il reato prescritto ritenendo che il termine di maturazione della prescrizione fosse di sei anni, laddove il reato contestato al ri- corrente prevede (in ragione della contestazione delle due aggravanti suindicate) la pena edittale massima di anni dieci di reclusione, con conseguente parallela determinazione del termine di prescrizione. Ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e la conse- guente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catania per il giudizio. Così deciso il 4 luglio 2023
Sentenza Cassazione n. 33836/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris