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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39883/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 09/06/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo A) per Casella, rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inammissibili i restanti ricorsi, letta per i Caravella la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi letta per i Cappello e la Luciani la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 9 giugno 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 9 luglio 2021 del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato gli imputati alle pene di legge per plurime violazioni del [OSCURATO:PERSONA] degli stupefacenti nonché per la messa in circolazione di banconote contraffatte e la simulazione di reato (Cassella), per estorsione e truffa ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

2. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio deduce con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla cessione di una dose di cocaina per il corrispettivo di euro 50 (capo K), perché sostiene l'uso di gruppo nella forma del mandato all'acquisto non punibile; con il secondo il vizio di motivazione per il diniego dell'art. 131-bis cod. pen.; con il terzo il vizio di motivazione sul diniego dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai reati di messa in circolazione di monete false e di simulazione di reato e con il secondo l'omessa risposta alla richiesta di disporre la non menzione.

2.2. Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] lamentano il diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e insistono sul punto anche con conclusioni scritte dopo la requisitoria del Procuratore generale.

2.3. Valerio e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] eccepiscono con il primo motivo la violazione di legge in ordine ai reati dei capi C), E), F), G), H), I), 3), per il diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'aggravante dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 (utilizzo di minore non imputabile) in ordine ai reati dei capi I) e 3); con il terzo la violazione di legge in ordine al reato di estorsione del capo Z). [OSCURATO:PERSONA]

3. Il presente procedimento ha avuto origine da due denunce-querele presentate da [OSCURATO:PERSONA] e dal padre Vittorio (che aveva definito la sua posizione con il patteggiamento), per la spendita di 700 euro false.

Gli inquirenti, sospettando che le denunce fossero strumentali a evitare le conseguenze penali delle loro condotte, avevano avviato le intercettazioni telefoniche e avevano scoperto l'esistenza di una distinta attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di [OSCURATO:PERSONA] e nei comuni limitrofi, in cui erano coinvolti vari soggetti.

Sempre grazie alle intercettazioni avevano poi scoperto che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano soliti organizzare delle truffe (acquisto di merci verso il corrispettivo di assegni bancari insoluti) e avevano effettuato un'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], a cui avevano intimato di adoperarsi per l'assunzione del Valerio da parte di una società di trasporti, dietro la minaccia di comunicare alla moglie che era un pedofilo, circostanza poi smentita dalle successive indagini.

4. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio è stato condannato solo per un episodio di cessione di cocaina (capo K) che il GUP ha ritenuto di qualificare ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorrente contesta tale qualificazione trattandosi di consumo di gruppo.

L'assunto si fonda su un'inammissibile lettura alternativa delle intercettazioni telefoniche.

E' pacifico in giurisprudenza che l'interpretazione e la valutazione delle conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (si veda tra le più recenti Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).

E' altresì pacifico che per aversi consumo di gruppo è necessaria la ricorrenza di una serie di condizioni: che l'acquirente sia uno degli assuntori; che l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; che sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia, Rv. 272961 - 01).

I Giudici di merito hanno accertato sulla base delle intercettazioni e delle dichiarazioni dello stesso acquirente che non vi era stato il consumo di gruppo, ma la cessione dello stupefacente.

L'acquirente aveva confermato di aver contattato il D'Onofrio per acquistare lo stupefacente.

Dalle intercettazioni erano emersi dunque sia i contatti con il fornitore sia i contatti con l'acquirente che aspettava la droga.

Secondo il ricorrente, l'uso del verbo "racimolare", riferito al denaro necessario per realizzare un unico acquisto di stupefacente da spartirsi in due, era decisivo nel senso del consumo di gruppo.

I Giudici, invece, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, hanno escluso che ci fosse il consumo di gruppo perché non coerente con il racconto dell'acquirente che aveva riferito di aver acquistato per sé.

Il primo motivo sull'accertamento di responsabilità è pertanto inammissibile.

Sono fondate invece le eccezioni in merito al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62 n. 4 cod. pen.

I motivi di appello erano specifici e riguardavano essenzialmente l'occasionalità dell'episodio e l'irrisorietà del corrispettivo che poteva essere stato al massimo di 50 euro.

La risposta della Corte di appello è stata apodittica: ha negato la causa di proscioglimento sulla base di un presunto contesto criminale mai accertato e l'attenuante del lucro di speciale tenuità/ senza verificare quale fosse stato l'effettivo prezzo della cessione.

S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a questi due profili, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

5. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per la spendita di monete false (capo A) e per la simulazione di reato (capo B).

La Corte territoriale ha confermato la condanna con motivazione assertiva che non risponde ai motivi di appello.

Ha ritenuto provato il reato del capo A) perché era emerso dalle immagini della videosorveglianza che l'imputato aveva effettuato il prelievo di denaro al bancomat dell'Ufficio postale insieme al padre e il reato del capo B) perché aveva sporto la denuncia insieme a lui.

I Giudici di merito hanno accertato che le banconote false consegnate al parente, [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, non erano quelle ritirate dal bancomat dell'Ufficio postale.

Quindi, non è possibile ritenere che il ricorrente, per il solo fatto di essere stato presente al bancomat, fosse consapevole della spendita delle monete contraffatte.

D'altra parte, la circostanza della presenza della denuncia, utilizzata, sia per ritenere provato il reato del capo B), sia come riscontro del reato del capo A), è stata chiaramente travisata perché il Cassella non aveva sporto denuncia "insieme" al padre, ma, come verbalizzato dagli operanti, lo assisteva ed era presente all'atto insieme a [OSCURATO:PERSONA]Onofrio.

La motivazione in ordine alla prova dei reati a suo carico è quindi gravemente lacunosa.

Il motivo sul beneficio della non menzione è da ritenersi assorbito.

S'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

6. Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per plurimi episodi di cessione di stupefacenti.

Nel ricorso per cassazione unitario sostengono però che si trattava di piccolo spaccio necessario a finanziare la loro tossicodipendenza e lamentano l'assenza di prova sulla quantità e qualità di sostanze trattate.

Si tratta di censure generiche e fattuali che non si confrontano con la decisione impugnata secondo cui le intercettazioni, peraltro non contestate, avevano restituito il dato incontrovertibile dell'acquisto continuativo di sostanze stupefacenti - eroina, crack, cocaina e metadone - dalla famiglia Cappello e nella zona del Parco verde di Caivano, a fini di cessione verso corrispettivo a terzi, minimo per 15-20 euro a dose, che avevano confermato gli acquisti.

La Corte territoriale ha applicato i criteri di valutazione delle Sezioni Unite Murolo (sent. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01), perché, oltre all'eterogeneità delle sostanze, ha valorizzato ulteriori e significativi elementi: i rapporti con i fornitori, il numero di clienti, la durata nel tempo delle condotte di spaccio, la capacità di penetrazione nel territorio.

Con l'atto di appello i ricorrenti avevano eccepito il consumo di gruppo, mentre nel ricorso per cassazione deducono lo stato di tossicodipendenza.

La Corte territoriale ha escluso il consumo di gruppo con motivazione non censurata.

Non risulta accertata la condizione di tossicodipendenza che è questione di fatto il cui esame è precluso in sede di legittimità.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi dei Caravella debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

7. Del pari immune da censure è l'accertamento di responsabilità per i reati di cessione di stupefacenti da parte dei membri della famiglia Cappello, padre (Valerio), figlio (Giovanni) e madre, [OSCURATO:PERSONA].

La tesi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R n. 309 del 1990 non ha alcuna consistenza.

I Giudici di merito hanno ricostruito in dettaglio il ruolo di stabili fornitori di stupefacente, tra gli altri, dei Caravella.

Giovanni sostiene di essere estraneo all'aggravante dell'art. 80 consistente nel coinvolgimento del fratellino Mattia da parte dei genitori/non da parte sua.

Si tratta di una censura fattuale che non si confronta con la decisione di merito secondo cui un acquirente, [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito di aver ricevuto la droga da Giovanni e da Mattia cui aveva effettuato il pagamento.

Non sono emersi quindi nella ricostruzione dei Giudici di merito elementi decisivi per escludere la citata aggravante rispetto a Giovanni.

E' fondato invece il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie rispetto al reato di estorsione del capo Z) ai danni dell'Osvelli.

Risulta accertato che l'Osvelli avrebbe dovuto far assumere il Cappello da una società di trasporti e, siccome ciò non avveniva, la Luciani l'aveva minacciato che, se non avesse raggiunto l'obiettivo, avrebbero inviato alla moglie e alle Forze dell'ordine un video comprovante la sua pedofilia.

Secondo la Corte territoriale la richiesta di ottenere l'assunzione con modalità minacciose integrava l'estorsione perché pretesa diretta a ottenere un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale consistente nel fatto stesso che la vittima era stata costretta ad assumere il Cappello in violazione della libertà negoziale.

Sennonché l'estorsione presuppone che la vittima, non necessariamente destinataria della violenza o minaccia, sia a conoscenza di tali modalità e si determini alla prestazione con proprio danno e altrui (dell'estorsore o di terzi a questi legato) vantaggio patrimoniale.

Nel caso in esame, però, la pressione è stata esercitata sull'intermediario, mentre nulla è stato detto in merito al titolare della ditta di trasporti che avrebbe dovuto procedere all'assunzione: non è noto né se abbia avuto consapevolezza della minaccia o violenza né se abbia proceduto all'assunzione del ricorrente.

Pertanto, la motivazione in ordine agli elementi costitutivi dell'estorsione è insufficiente e giustifica l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Per il resto i ricorsi sono inammissibili.

E' inammissibile altresì il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che va condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai punti concernenti l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA].

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo Z) della rubrica e rinvia per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 09/06/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo A) per Casella, rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inammissibili i restanti ricorsi, letta per i Caravella la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi letta per i Cappello e la Luciani la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 9 giugno 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 9 luglio 2021 del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato gli imputati alle pene di legge per plurime violazioni del [OSCURATO:PERSONA] degli stupefacenti nonché per la messa in circolazione di banconote contraffatte e la simulazione di reato (Cassella), per estorsione e truffa ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio deduce con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla cessione di una dose di cocaina per il corrispettivo di euro 50 (capo K), perché sostiene l'uso di gruppo nella forma del mandato all'acquisto non punibile; con il secondo il vizio di motivazione per il diniego dell'art. 131-bis cod. pen.; con il terzo il vizio di motivazione sul diniego dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai reati di messa in circolazione di monete false e di simulazione di reato e con il secondo l'omessa risposta alla richiesta di disporre la non menzione. 2.2. Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] lamentano il diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e insistono sul punto anche con conclusioni scritte dopo la requisitoria del Procuratore generale. 2.3. Valerio e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] eccepiscono con il primo motivo la violazione di legge in ordine ai reati dei capi C), E), F), G), H), I), 3), per il diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'aggravante dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 (utilizzo di minore non imputabile) in ordine ai reati dei capi I) e 3); con il terzo la violazione di legge in ordine al reato di estorsione del capo Z). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il presente procedimento ha avuto origine da due denunce-querele presentate da [OSCURATO:PERSONA] e dal padre Vittorio (che aveva definito la sua posizione con il patteggiamento), per la spendita di 700 euro false. Gli inquirenti, sospettando che le denunce fossero strumentali a evitare le conseguenze penali delle loro condotte, avevano avviato le intercettazioni telefoniche e avevano scoperto l'esistenza di una distinta attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di [OSCURATO:PERSONA] e nei comuni limitrofi, in cui erano coinvolti vari soggetti. Sempre grazie alle intercettazioni avevano poi scoperto che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano soliti organizzare delle truffe (acquisto di merci verso il corrispettivo di assegni bancari insoluti) e avevano effettuato un'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], a cui avevano intimato di adoperarsi per l'assunzione del Valerio da parte di una società di trasporti, dietro la minaccia di comunicare alla moglie che era un pedofilo, circostanza poi smentita dalle successive indagini. 4. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio è stato condannato solo per un episodio di cessione di cocaina (capo K) che il GUP ha ritenuto di qualificare ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente contesta tale qualificazione trattandosi di consumo di gruppo. L'assunto si fonda su un'inammissibile lettura alternativa delle intercettazioni telefoniche. E' pacifico in giurisprudenza che l'interpretazione e la valutazione delle conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (si veda tra le più recenti Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). E' altresì pacifico che per aversi consumo di gruppo è necessaria la ricorrenza di una serie di condizioni: che l'acquirente sia uno degli assuntori; che l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; che sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia, Rv. 272961 - 01). I Giudici di merito hanno accertato sulla base delle intercettazioni e delle dichiarazioni dello stesso acquirente che non vi era stato il consumo di gruppo, ma la cessione dello stupefacente. L'acquirente aveva confermato di aver contattato il D'Onofrio per acquistare lo stupefacente. Dalle intercettazioni erano emersi dunque sia i contatti con il fornitore sia i contatti con l'acquirente che aspettava la droga. Secondo il ricorrente, l'uso del verbo "racimolare", riferito al denaro necessario per realizzare un unico acquisto di stupefacente da spartirsi in due, era decisivo nel senso del consumo di gruppo. I Giudici, invece, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, hanno escluso che ci fosse il consumo di gruppo perché non coerente con il racconto dell'acquirente che aveva riferito di aver acquistato per sé. Il primo motivo sull'accertamento di responsabilità è pertanto inammissibile. Sono fondate invece le eccezioni in merito al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62 n. 4 cod. pen. I motivi di appello erano specifici e riguardavano essenzialmente l'occasionalità dell'episodio e l'irrisorietà del corrispettivo che poteva essere stato al massimo di 50 euro. La risposta della Corte di appello è stata apodittica: ha negato la causa di proscioglimento sulla base di un presunto contesto criminale mai accertato e l'attenuante del lucro di speciale tenuità/ senza verificare quale fosse stato l'effettivo prezzo della cessione. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a questi due profili, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. 5. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per la spendita di monete false (capo A) e per la simulazione di reato (capo B). La Corte territoriale ha confermato la condanna con motivazione assertiva che non risponde ai motivi di appello. Ha ritenuto provato il reato del capo A) perché era emerso dalle immagini della videosorveglianza che l'imputato aveva effettuato il prelievo di denaro al bancomat dell'Ufficio postale insieme al padre e il reato del capo B) perché aveva sporto la denuncia insieme a lui. I Giudici di merito hanno accertato che le banconote false consegnate al parente, [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, non erano quelle ritirate dal bancomat dell'Ufficio postale. Quindi, non è possibile ritenere che il ricorrente, per il solo fatto di essere stato presente al bancomat, fosse consapevole della spendita delle monete contraffatte. D'altra parte, la circostanza della presenza della denuncia, utilizzata, sia per ritenere provato il reato del capo B), sia come riscontro del reato del capo A), è stata chiaramente travisata perché il Cassella non aveva sporto denuncia "insieme" al padre, ma, come verbalizzato dagli operanti, lo assisteva ed era presente all'atto insieme a [OSCURATO:PERSONA]Onofrio. La motivazione in ordine alla prova dei reati a suo carico è quindi gravemente lacunosa. Il motivo sul beneficio della non menzione è da ritenersi assorbito. S'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. 6. Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per plurimi episodi di cessione di stupefacenti. Nel ricorso per cassazione unitario sostengono però che si trattava di piccolo spaccio necessario a finanziare la loro tossicodipendenza e lamentano l'assenza di prova sulla quantità e qualità di sostanze trattate. Si tratta di censure generiche e fattuali che non si confrontano con la decisione impugnata secondo cui le intercettazioni, peraltro non contestate, avevano restituito il dato incontrovertibile dell'acquisto continuativo di sostanze stupefacenti - eroina, crack, cocaina e metadone - dalla famiglia Cappello e nella zona del Parco verde di Caivano, a fini di cessione verso corrispettivo a terzi, minimo per 15-20 euro a dose, che avevano confermato gli acquisti. La Corte territoriale ha applicato i criteri di valutazione delle Sezioni Unite Murolo (sent. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01), perché, oltre all'eterogeneità delle sostanze, ha valorizzato ulteriori e significativi elementi: i rapporti con i fornitori, il numero di clienti, la durata nel tempo delle condotte di spaccio, la capacità di penetrazione nel territorio. Con l'atto di appello i ricorrenti avevano eccepito il consumo di gruppo, mentre nel ricorso per cassazione deducono lo stato di tossicodipendenza. La Corte territoriale ha escluso il consumo di gruppo con motivazione non censurata. Non risulta accertata la condizione di tossicodipendenza che è questione di fatto il cui esame è precluso in sede di legittimità. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi dei Caravella debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 7. Del pari immune da censure è l'accertamento di responsabilità per i reati di cessione di stupefacenti da parte dei membri della famiglia Cappello, padre (Valerio), figlio (Giovanni) e madre, [OSCURATO:PERSONA]. La tesi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R n. 309 del 1990 non ha alcuna consistenza. I Giudici di merito hanno ricostruito in dettaglio il ruolo di stabili fornitori di stupefacente, tra gli altri, dei Caravella. Giovanni sostiene di essere estraneo all'aggravante dell'art. 80 consistente nel coinvolgimento del fratellino Mattia da parte dei genitori/non da parte sua. Si tratta di una censura fattuale che non si confronta con la decisione di merito secondo cui un acquirente, [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito di aver ricevuto la droga da Giovanni e da Mattia cui aveva effettuato il pagamento. Non sono emersi quindi nella ricostruzione dei Giudici di merito elementi decisivi per escludere la citata aggravante rispetto a Giovanni. E' fondato invece il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie rispetto al reato di estorsione del capo Z) ai danni dell'Osvelli. Risulta accertato che l'Osvelli avrebbe dovuto far assumere il Cappello da una società di trasporti e, siccome ciò non avveniva, la Luciani l'aveva minacciato che, se non avesse raggiunto l'obiettivo, avrebbero inviato alla moglie e alle Forze dell'ordine un video comprovante la sua pedofilia. Secondo la Corte territoriale la richiesta di ottenere l'assunzione con modalità minacciose integrava l'estorsione perché pretesa diretta a ottenere un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale consistente nel fatto stesso che la vittima era stata costretta ad assumere il Cappello in violazione della libertà negoziale. Sennonché l'estorsione presuppone che la vittima, non necessariamente destinataria della violenza o minaccia, sia a conoscenza di tali modalità e si determini alla prestazione con proprio danno e altrui (dell'estorsore o di terzi a questi legato) vantaggio patrimoniale. Nel caso in esame, però, la pressione è stata esercitata sull'intermediario, mentre nulla è stato detto in merito al titolare della ditta di trasporti che avrebbe dovuto procedere all'assunzione: non è noto né se abbia avuto consapevolezza della minaccia o violenza né se abbia proceduto all'assunzione del ricorrente. Pertanto, la motivazione in ordine agli elementi costitutivi dell'estorsione è insufficiente e giustifica l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Per il resto i ricorsi sono inammissibili. E' inammissibile altresì il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che va condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai punti concernenti l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo Z) della rubrica e rinvia per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento de
Sentenza Cassazione n. 39883/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris