CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 35245/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2019 del TRIBUNALE di NOVARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; • udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 giugno 2019 (dep. il 9 settembre 2019) il Tribunale di Novara - all'esito del gravame interposto da Franceschina PISTO e in riforma della pronuncia in data 19 gennaio 2018 emessa dal Giudice di Pace di Novara - ha assolto perché il fatto non sussiste (ex art. 530, comma 2, cod.proc. pen.) la stessa PISTO dall'imputazione di minaccia (art. 612 cod. pen.) in danno di Simona BRAGA ed ha revocato le statuizioni civili rese in favore di quest'ultima. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore della parte civile ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen) con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen. - ha dedotto «l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione» da parte del Tribunale «delle prove testimoniali» assunte nel primo grado di giudizio. Ad avviso della difesa, tale apprezzamento sarebbe stato compiuto ictu oculi in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità; difatti, quantunque la parte civile costituita abbia un diretto interesse economico nella vicenda e il suo narrato debba essere sottoposto a vaglio rigoroso, il Giudice di secondo grado - contrariamente al Giudice di pace - erroneamente non avrebbe ritenuto la deposizione del marito della stessa parte civile un utile riscontro delle dichiarazioni di quest'ultima che avrebbe dovuto essere, pertanto, stimata attendibile e credibile (potendo, dunque, pervenirsi a una condanna dell'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio). 3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che ha denunciato vizi che non possono essere ritualmente dedotti. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'ari:. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). E, al di là del richiamo dell'art. 606, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., la difesa ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato, segnatamente con riguardo agli elementi di riscontro del suo narrato, così prospettando un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorellii, Rv. 271294 - 01; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 - 01). È, allora, superflua ogni ulteriore considerazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del motivo formulato impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d