CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irigente dellaRegione Toscana dal 20.5.2003 dopo essere statoNumero registro generale 25680/2022Numero sezionale 2236/2026dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.5.2003 in comando presso il suNudmdereo tdti ora ccolta generale 19579/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ente territoriale mentre era alle dipendenze della USL n. 8 diArezzo, ha adito il Tribunale di Firenze rivendicando il propriodiritto a percepire e a trattenere i compensi, ovvero adessere risarcito del danno in conseguenza del diniegodell’Ente di ritenere la regolarità dei conferimenti, per quattroincarichi extra-impiego: il primo avente ad oggetto il collaudodi impianti termici e di condizionamento del nuovo poloospedaliero dell’[OSCURATO:PERSONA] di Firenze,oggetto di autorizzazione nel 2001 da parte della USL 8 pern. 150 ore effettive, concluso nel 2010 e per il quale avevagià ottenuto l’importo di oltre 80.000,00 euro; gli altri treconferiti dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’Università per Stranieri diSiena e dalla [OSCURATO:PERSONA], tuttisuccessivi al passaggio alle dipendenze della RegioneToscana e per i quali non vi era stata previa autorizzazione.2. L’adito Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione, hadichiarato l’insussistenza del diritto del [OSCURATO:PERSONA] a percepire e/otrattenere i compensi relativi a tutti gli incarichi extraimpiego per cui è causa e ha condannato l’originarioricorrente a versare, nel conto delle Entrate della RegioneToscana, i compensi ricevuti per il primo incarico.3. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 756/2021,ha confermato la pronuncia di primo grado rilevando che: a)l’autorizzazione all’espletamento degli incarichi dovevaessere preventiva; b) con riguardo ai tre incarichi privi diautorizzazione, la condotta del [OSCURATO:PERSONA] era certamenterimproverabile per colpa atteso il principio secondo cui ilpubblico dipendente ha un onere preventivo di verificare,prima dello svolgimento dell’incarico, l’esistenza dellaautorizzazione e, in caso di inerzia dell’amministrazioneNumero registro generale 25680/2022Numero sezionale 2236/2026conferente, di attivarsi direttamente per otNtuemnereo rdli ara ccolta generale 19579/2026Data pubblicazione 13/06/2026dall’amministrazione di appartenenza, restando irrilevanti ilegami tra le due Amministrazioni ovvero che l’incarico fossestato conferito dai vertici politici della Regione; c) anche ilconferimento del primo incarico non era regolare atteso chel’autorizzazione rilasciata, per la durata dell’impegnoconsentito (n. 150 ore) non era compatibile con l’incaricoeffettivamente svolto, protrattosi dal 4.4.2002 al 2010, datain cui fu approvato il certificato di collaudo; d) né era oneredell’Ente territoriale dimostrare l’eccedenza dell’impegnoeffettivo del lavoratore rispetto a quello autorizzato, perché«quell’eccedenza risulta(va) con una certa evidenza dalladurata dell’incarico e dalla misura del compenso» sicché«sarebbe stato il dirigente ad essere onerato di dimostrarespecificamente come, nonostante tali evidenze, non di menol’incarico fosse stato svolto nei limiti di quanto autorizzato»;e) anche in tale caso si era in presenza di «soggettivarimproverabilità» al [OSCURATO:PERSONA] dell’omessa richiesta diautorizzazione.4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi cui haresistito con controricorso la Regione Toscana.5. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degliartt. 30 e 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; la violazionedegli artt. 1175, 1362, 1366, 1367, 1369 e 1375 cod. civ.;la violazione dell’art. 97 della Costituzione; la violazione degliartt. 414, 416 e 420 c.p.c.; la violazione degli artt. 2697 e2727 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; siNumero registro generale 25680/2022deduce la erroneità della sentenza impugnata per avereN umero sezionale 2236/2026Numero di raccolta generale 19579/2026ritenuto fondato il diritto della Regione Toscana a vedersiData pubblicazione 13/06/2026corrispondere dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA] il compenso da lui percepito perl’incarico espletato presso l’[OSCURATO:PERSONA] dicondizionamento del [OSCURATO:PERSONA] pediatrico,autorizzativo.3. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza,sia perché si censura la ricostruzione della vicenda di fatto,come operata dalla Corte territoriale con un accertamentoadeguatamente motivato e, pertanto, insindacabile in sededi legittimità, sia perché viene criticata, l’interpretazione diun atto la cui contestazione, proposta in sede di legittimità,non può limitarsi a prospettare una interpretazionealternativa della dichiarazione unilaterale, fondata sullavalorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttostoche di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a farritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dalgiudice del merito, cui l'attività di interpretazione dell'atto èriservata (cfr., Cass., n. 15471 del 2017): nel caso de quo,invece, la interpretazione del provvedimento autorizzativo,fornita da parte ricorrente, è meramente alternativa econtrapposta rispetto a quella adottata dalla Cortedistrettuale.4. Quanto, invece, alla denunciata violazione di cui all’art. 2697cod. civ., va osservato che la violazione di detta disposizioneè censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n.3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che nefosse onerata secondo le regole di scomposizione delleNumero registro generale 25680/2022Numero sezionale 2236/2026fattispecie basate sulla differenza tra fatti costituNtuimveir o dei dra ccolta generale 19579/2026Data pubblicazione 13/06/2026eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove propostedalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018;Cass. n. 26769/2018; da ultimo: Cass. n. 26739/2024).5. Infine, con riguardo alle asserite violazioni di cui agli artt.2727 e ss. cod. civ., deve osservarsi che spetta al giudice dimerito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzionisemplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativoprocesso logico e valutarne la rispondenza ai requisiti dilegge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamentemotivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosituttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione inordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo nonpuò limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimentodiverso da quello espresso dal giudice di merito, ma devefare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà delragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la solamancata valutazione di un elemento indiziario possa dareluogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, eneppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussistaun legame di assoluta ed esclusiva necessità causale,essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dalfatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile,secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica èuna valutazione che, in quanto tale, deve essereprobabilmente convincente, non oggettivamenteinconfutabile (Cass. n. 22366/2021).6. In realtà le doglianze di cui al motivo, con il continuoriferimento ai contenuti degli atti di causa, dimostrano, cosìcome anche i successivi motivi, nella sostanza, che si vieneNumero registro generale 25680/2022Numero sezionale 2236/2026a sollecitare un sindacato che esorbita dai poteri del Nguimuedro idci era ccolta generale 19579/2026Data pubblicazione 13/06/2026di legittimità. Sovente le Sezioni Unite hanno ribaditol’inammissibilità di censure che «sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione e falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà versol'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazionedei fatti storici da cui è originata l'azione», così travalicando«dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibileall'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presuppostouna diversa ricostruzione del merito degli accadimenti» (cfr.Cass., Sez., Un., n. 34476/2019; conf. Cass., Sez. Un., n.33373/2019; Cass., Sez. Un., n. 25950/2020).7. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione degliartt. 30 e 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e la violazionedegli artt. 2697 e 2727 cod. civ., ai sensi dell’’art. 360 co. 1n. 3 c.p.c., sostenendo che erroneamente la Corte di [OSCURATO:PERSONA] aveva invertito le regole dell’onere della prova,ponendo a carico del dirigente l’onere di dimostrare chel’incarico espletato presso l’[OSCURATO:PERSONA] di8. Il motivo è inammissibile sia per le ragioni esposte con ilprimo motivo sia perché la doglianza non cogliepropriamente il decisum in quanto la Corte territoriale, purritenendo che l’onere della prova gravasse sul ricorrente, hapoi affermato che in difetto di ulteriori elementi il limite diquanto autorizzato doveva ritenersi superato.9. Per completezza va anche ribadito che, in temadi presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di provanon debbono essere necessariamente più d'uno, ben potendoil giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi,Numero registro generale 25680/2022Numero sezionale 2236/2026purché grave e preciso, dovendo il requisitoN umedroe dlli ara ccolta generale 19579/2026Data pubblicazione 13/06/2026"concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo inprevisione di un eventuale, ma non necessario, concorso dipiù elementi presuntivi (Cass. n. 23153/2018).10. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione degliartt. 30 e 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la violazionedegli artt. 1175, 1362, 1366, 1367, 1369 e 1375 cod. civ., laviolazione dell’art. 97 della Costituzione; la violazione degliartt. 2697 e 2727 cod. civ.; viene dedotta la erroneità dellasentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto che ilperiodo nel corso del quale l’incarico si era effettivamentesvolto e l’entità del compenso fossero univocamenteindicativi di un impegno del dirigente largamente eccedentequello originariamente autorizzato.11. Anche per questo motivo, ai fini della sua inammissibilitàe della sua infondatezza, si richiama quanto già evidenziatonei motivi precedenti, sottolineando, in aggiunta, che lecensure non colgono la ratio decidendi perché la Cortedistrettuale non ha affermato che fosse necessaria una nuovaautorizzazione quale effetto della mobilità, bensì ha ritenuto,in sostanza, attraverso un ragionamento svolto in terminipresuntivi, che l’incarico dopo le centocinquanta oretrascorse fosse da ritenere non più autorizzato.12. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazionedegli artt. 414, 416 e 420 c.p.c.; la violazione degli artt. 2697e 2727 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., peravere ritenuto la Corte di Appello di Firenze che il ricorrentenon avesse fornito la prova che l’incarico fosse stato svoltonei limiti di quanto autorizzato.13. Con il quinto motivo di ricorso si censura la violazionedell’art. 115 c.p.c. per travisamento della prova, ai sensiNumero registro generale 25680/2022Numero sezionale 2236/2026dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., richiamando le dogliaNnuzmeer od dei ral ccolta generale 19579/2026Data pubblicazione 13/06/2026quarto motivo sotto il profilo del travisamento della prova,visto che la Corte di Appello di Firenze aveva statuito che nonera stata fornita la prova di circostanze che viceversa eranostate puntualmente dedotte ed allegate sub motivo di appellon. 3.14. I due motivi, da scrutinare congiuntamente perchéinterferenti, sono inammissibili perché anche essi si limitanoa riproporre censure sulla valutazione della vicenda fattualeper come operata dal giudice di merito senza allegare unospecifico difetto di sussunzione del caso concreto nellafattispecie astratta disciplinata dalle norme in questione.15. È, altresì, inammissibile la doglianza con la quale vienedenunciato un “travisamento della prova”.16. Al riguardo, di recente le Sezioni Unite di questa Cortehanno insegnato che: “Il travisamento del contenutooggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logicadella riconducibilità dell’informazione probatoria al fattoprobatorio, trova il suo istituzionale rimedionell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, inconcorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4,c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare,e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, il vizio fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360,nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale osostanziale” (così Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792).17. Risulta evidente, allora, già in base alla lettura dellarubrica del motivo in esame e, meglio, dal suo svolgimento,Numero registro generale 25680/2022Numero sezionale 2236/2026che il ricorrente non deduce in realtà un travisamentNoum edroe dlli ara ccolta generale 19579/2026Data pubblicazione 13/06/2026prova, inteso come travisamento che rifletta la lettura delfatto probatorio prospettata da una delle parti, nei termini enei limiti in cui può essere esso può essere fatto valere insede di legittimità. Piuttosto, il ricorrente, ancora una volta,rappresenta una critica dell’apprezzamento probatoriooperato dalla Corte di merito, ed alla stessa riservato.18. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta la violazione degliartt. 30 e 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; la violazionedegli artt. 1175, 1362, 1366, 1367, 1369 e 1375 cod. civ.;la violazione dell’art. 97 della Costituzione; la violazione degliartt. 414, 416 e 420 c.p.c.; la violazione degli artt. 2697 e2727 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.,rappresentando la erroneità della sentenza impugnata pernon essere stato attribuito alcun rilievo all’elementosoggettivo del ricorrente, ovverosia al suo convincimentoincolpevole di essere stato autorizzato in ragione delladelibera dell’azienda USL n. 8 di Arezzo del 2001.19. Con il settimo motivo di ricorso si denuncia la violazionedegli artt. 30 e 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; laviolazione degli artt. 1175, 1362, 1366, 1367, 1369 e 1375cod. civ.; la violazione dell’art. 97 della Costituzione; laviolazione degli artt. 414, 416 e 420 c.p.c.; la violazione degliartt. 2697 e 2727 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3c.p.c., dolendosi il ricorrente della erroneità della sentenzaimpugnata per non essere stato attribuito alcun rilievoall’elemento soggettivo del ricorrente, ovverosia al suoconvincimento incolpevole di essere stato autorizzato anchecon riferimento agli incarichi conferiti da [OSCURATO:PERSONA],dall’Università per Stranieri di Siena ed infine dallaNumero registro generale 25680/2022Numero sezionale 2236/202620. I motivi, da esaminare congiuntamente per connNeusmseiroo ndi era ccolta generale 19579/2026Data pubblicazione 13/06/2026logico-giuridica, attenendo entrambi alla valutazionedell’elemento soggettivo e alla buona fede del dirigente, sonoinammissibili perché non colgono la ratio decidendi dellagravata sentenza che ha ritenuto colpevole la condottatenuta dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, a fronte del chiaro precettonormativo (art. 53 co. 10 d.lgs. n. 165/2001), era tenuto averificare che l’autorizzazione fosse stata richiesta econcessa. Analogo accertamento sulla colpevolezza deldirigente la Corte territoriale ha svolto in relazione all’incaricoautorizzato nei limiti delle sole centocinquanta ore ma che,invece, si era protratto nell’arco di otto anni e aveva avuto,quale corrispettivo, un importo che ben difficilmente potevacompensare un’opera prestata per sole centocinquanta“giornate effettive”.21. Con l’ottavo motivo di ricorso si solleva e si rinnova laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 53 d.lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 15 per violazione degli artt. 1,2,3,4,23, 24 e 36co. 1, e 97 co. 1 della Costituzione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.; viene sollecitata la censura di incostituzionalitàdell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 proposta con il sestomotivo di appello e ritenuta assorbita dalla Corte di appellodi Firenze, lì dove la suddetta norma prevede la sanzionedella restituzione dei compensi percepiti in assenza diautorizzazione, prescindendo dalla sussistenza di profili dicolpa del dipendente.22. Il motivo non merita accoglimento.23. La asserita questione di illegittimità costituzionale dellanorma si dimostra, infatti, non rilevante, nella fattispecie inesame, perché nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in relazione a tutti gliincarichi conferiti, è stato ravvisato l’elemento soggettivoNumero registro generale 25680/2022Numero sezionale 2236/2026colposo per cui non si pone un problema di compNautmiberiol idti àra ccolta generale 19579/2026Data pubblicazione 13/06/2026costituzionale della norma in questione nei terminiprospettati.24. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.25. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanocome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]