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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 1987

Cassazione n. 41789/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1987 avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi per [OSCURATO:PERSONA] gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17 maggio 2022 il Tribunale di Catanzaro, pronunziando sulla richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 4 aprile 2022 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del reato di cui al capo 15) (tentata estorsione aggravata ai sensi dell' art. 416 bis.1 cod. pen.), rigettava la proposta impugnazione.2.

Avverso la suddetta ordinanza l'indagato propone ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, formulando due motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato associativo contestato.

Deduce che non sussistevano elementi indiziari idonei a comprovare la sua condotta estorsiva ) non apparendo decisivo il compendio indiziario individuato)fondato esclusivamente su intercettazioni prive di contenuto specifico, su apporti dichiarativi del Greco del tutto generici e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che risalivano ad episodi consumatisi in passato.

Osserva che la assoluta esiguità delle somme richieste pari a circa cinquanta-cento euro escludeva, di per sé, la configurabilità di vere e proprie condotte estorsive; b. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa contestata.

Rileva che sul punto il tribunale aveva adottato una motivazione gravemente lacunosa e frutto di mere congetture.

3. Il ricorso è inammissibile

3.1. Il primo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato Va osservato che con tale motivo di ricorso, articolato in più censure, si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.

Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione.

Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

I giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto da una intercettazione telefonica, dalle univoche e circostanziate dichiara2:ioni della persona offesa i Greco, ritenutkpienamente attendibil94tale aveva confermato di avere ricevuto dall' indagato pressione per regalie per Natale in favore dei carcerati )nonché da quanto riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva parlato della attività estorsiva del Trapasso.

Da tutte le circostanze di fatto indicate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria con riferimento alle condotte contestate di tentata estorsione e ha ancorato n il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione dei latti de quibus al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame.

Tale grave quadro indiziario non risulta, del resto, per nulla inficiato dalle censure formulate dal ricorrente il quale introduce censure in fatto non adeguatamente riscontrate (la circostanza che dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] avrebbero riguardato episodi consumatisi in passato) ovvero deduce questioni (la non eccessiva entità delle somme richieste) di pure merito.

3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Con argomentazione del tutto logica, oltre che giuridicamente corretta, il Tribunale del riesame ha osservato che l'aver motivato le richieste del versamento di denaro con la finalità di aiutare economicamente le famiglie di alcuni carcerati, secondo una prassi di solidarietà verso i sodali detenuti che è propria delle organizzazioni di tipo mafioso, in un contesto ambientale tipicamente inquinato dalla mafia, è valso ad evocare la presenza — con tutta la sua forza cogente — di un sodalizio di tal fatta, quale mandante della richiesta e destinatario dei corrispondenti vantaggi.

Va detto subito che secondo consolidata giurisprudenza della Corte Suprema «la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto» (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065) come è tipicamente il caso della richiesta di denaro finalizzata all'aiuto economico ad un detenuto (Sez. 2, n. 7558 del 06/02/2014, Miranda, Rv. 258545).

La censura sul punto, a fronte di una congrua motivazione giudiziale, deve, quindi ritenersi manifestamente infondata, al limite inquadrabile nella richiesta di una rivalutazione di merito preclusa in questa sede.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.

4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co-l-ter disp.-att. cod. proc. pen.

Sentenza a motivazione semplificata.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1987 avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi per [OSCURATO:PERSONA] gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17 maggio 2022 il Tribunale di Catanzaro, pronunziando sulla richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 4 aprile 2022 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del reato di cui al capo 15) (tentata estorsione aggravata ai sensi dell' art. 416 bis.1 cod. pen.), rigettava la proposta impugnazione.2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato propone ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, formulando due motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato associativo contestato. Deduce che non sussistevano elementi indiziari idonei a comprovare la sua condotta estorsiva ) non apparendo decisivo il compendio indiziario individuato)fondato esclusivamente su intercettazioni prive di contenuto specifico, su apporti dichiarativi del Greco del tutto generici e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che risalivano ad episodi consumatisi in passato. Osserva che la assoluta esiguità delle somme richieste pari a circa cinquanta-cento euro escludeva, di per sé, la configurabilità di vere e proprie condotte estorsive; b. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa contestata. Rileva che sul punto il tribunale aveva adottato una motivazione gravemente lacunosa e frutto di mere congetture. 3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Il primo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato Va osservato che con tale motivo di ricorso, articolato in più censure, si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. I giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto da una intercettazione telefonica, dalle univoche e circostanziate dichiara2:ioni della persona offesa i Greco, ritenutkpienamente attendibil94tale aveva confermato di avere ricevuto dall' indagato pressione per regalie per Natale in favore dei carcerati )nonché da quanto riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva parlato della attività estorsiva del Trapasso. Da tutte le circostanze di fatto indicate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria con riferimento alle condotte contestate di tentata estorsione e ha ancorato n il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione dei latti de quibus al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame. Tale grave quadro indiziario non risulta, del resto, per nulla inficiato dalle censure formulate dal ricorrente il quale introduce censure in fatto non adeguatamente riscontrate (la circostanza che dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] avrebbero riguardato episodi consumatisi in passato) ovvero deduce questioni (la non eccessiva entità delle somme richieste) di pure merito. 3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Con argomentazione del tutto logica, oltre che giuridicamente corretta, il Tribunale del riesame ha osservato che l'aver motivato le richieste del versamento di denaro con la finalità di aiutare economicamente le famiglie di alcuni carcerati, secondo una prassi di solidarietà verso i sodali detenuti che è propria delle organizzazioni di tipo mafioso, in un contesto ambientale tipicamente inquinato dalla mafia, è valso ad evocare la presenza — con tutta la sua forza cogente — di un sodalizio di tal fatta, quale mandante della richiesta e destinatario dei corrispondenti vantaggi. Va detto subito che secondo consolidata giurisprudenza della Corte Suprema «la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto» (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065) come è tipicamente il caso della richiesta di denaro finalizzata all'aiuto economico ad un detenuto (Sez. 2, n. 7558 del 06/02/2014, Miranda, Rv. 258545). La censura sul punto, a fronte di una congrua motivazione giudiziale, deve, quindi ritenersi manifestamente infondata, al limite inquadrabile nella richiesta di una rivalutazione di merito preclusa in questa sede. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. 4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co-l-ter disp.-att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata. Co
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