CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 20399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il decreto impugnato è stato emesso il 27 novembre 2025 e depositatoil 25 febbraio 2026 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato il decretoemesso dal Tribunale di Bologna il 24 marzo 2025, con il quale era stata applicataa [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale conobbligo di soggiorno nel Comune di residenza per cinque anni ed era stata dispostala confisca di una serie di beni immobili a lui riconducibili. Il proposto è statoritenuto caratterizzato da pericolosità sociale qualificata per l’appartenenza ad unsistema mafioso-imprenditoriale, nel cui ambito [OSCURATO:PERSONA] – insieme al padreGaetano − utilizzava e metteva a disposizione le proprie imprese per l’ottenimentodi vantaggi economici per le cosche di 'ndrangheta di volta di volta egemoni e perla “pulizia” di capitali illeciti riferibili al sodalizio.2. Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] amezzo dei propri difensori di fiducia, che hanno sviluppato due motivi, di seguitosintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 4, comma 1,lett. a), d.lgs. 159 del 2011 e contesta il giudizio della Corte territoriale circa laritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla 'ndrangheta. Secondo il ricorrente – che nonmanca di accennare agli insegnamenti di Sezioni Unite Gattuso – la Cortedistrettuale avrebbe enfatizzato l’ascesa imprenditoriale del padre del ricorrentein parallelo all’ascesa della 'ndrangheta in Emilia-Romagna, senza tuttavia che vifossero palpabili elementi di collegamento. La Corte territoriale, inoltre, avrebbeinvertito l’ordine logico – giuridico secondo cui va prima dimostrata la pericolositàsociale e poi deve essere valutata la sperequazione patrimoniale in rapporto agliacquisti avvenuti nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata, ricavandoquest'ultima dalla prima. Gli unici elementi valorizzati sarebbero consistiti in unarichiesta di porto d’armi nel 2001 e nella circostanza di aver temporeggiato ilrientro di un’esposizione debitoria con [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente temeva. Lerivelazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] attesterebbero solo di unafidelizzazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Dragone, ma non enucleerebbero alcuna specificacondotta eloquente di partecipazione associativa. La valorizzazione qualeelemento a carico del porto d’armi di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe frutto di un meropregiudizio, così come la simulazione del furto a beneficio del figlio. In conclusione,l’intero provvedimento impugnato non evidenzierebbe alcuna azione compiuta daOppido a favore della cosca.2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 4, comma 1,lett. b) d.lgs 159 del 2011 quanto alla perimetrazione temporale della condotta eall’attualità della pericolosità sociale.I fatti selezionati sono un singolo controllo del 2009 e la candidatura aconsigliere comunale ─ auspicata da uno ‘ndranghetista in un’intercettazione ─ el’essere stato obiettivo di un programma omicidiario per un debito insoluto. L’unicamanifestazione di pericolosità sociale si fermerebbe al 2010, anno della truffa, ilche avrebbe implicazioni sia sull’attualità della pericolosità sociale che sullaperimetrazione della condotta, anche perché il proposto è detenuto «da tempo».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto.2. Il primo motivo di ricorso ─ che critica il giudizio di pericolosità socialedel proposto ─ è inammissibile.2.1. Il ricorso, infatti, è costituito da mere affermazioni sparse tese adepotenziare questo o quell’aspetto in fatto valorizzato dai Giudici dellaprevenzione quale sintomo di appartenenza associativa, trascurando tuttavia lacomposizione unitaria di tutti gli accadimenti accertati attuata dalla Corte diappello e, soprattutto, omettendo di confrontarsi con la posizione di [OSCURATO:PERSONA] neirapporti con la cosca e con la strumentalizzazione delle sue attività imprenditorialiper soddisfare gli interessi economici della 'ndrangheta che il decreto impugnatoillustra ampiamente.Così strutturato, il ricorso è inammissibile innanzitutto in quanto nonrispettoso dei confini del giudizio di legittimità in materia di prevenzione. E’ iusreceptum, infatti, che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione,secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, cheripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede dilegittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, lamotivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazionedell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decretomotivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, dicompletezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a renderecomprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quellacaratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultareoscure le ragioni che hanno giustificato la decisione circa la misura (Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016,Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263).A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questaCorte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione nonpossono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tese adottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito.2.2. Dopodiché, anche a voler analizzare quei contenuti del ricorso nonrelegabili all’ambito delle mere censure in fatto o relative al piano motivazionale,il Collegio rileva che la Corte di appello di Bologna si è attenuta agli insegnamentidi questa Corte quanto alle implicazioni dei rapporti del proposto con leassociazioni criminali rispetto al vaglio di pericolosità sociale rilevante in tema diprevenzione. A questo riguardo, sia la Corte territoriale che il ricorrente hannoricordato che Sezioni Unite Gattuso (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018,Gattuso, Rv. 271512 – 01) avevano ritenuto che il concetto di "appartenenza" adun’associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione,comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", sisostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, conesclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale.Sulla base di questa ineludibile premessa teorica, il decreto impugnato si è a lungosoffermato sulla pluriennale collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con le cosche calabresi inparte delocalizzate in Emilia-Romagna, culminata nella vicenda della truffa, in cuivi è stata un’innegabile ed eclatante strumentalizzazione dell’attività societariadelle imprese della famiglia [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla perpetrazione di un ingannomilionario ai danni dello Stato i cui proventi erano in buona parte destinati alla'ndrangheta. Si tratta, tuttavia, contrariamente a quanto assume il ricorrente esulla base di dati probatori obiettivi quali dichiarazioni di collaboratori di giustiziae intercettazioni, di un episodio non già isolato, ma di un momento della protrattavicinanza e della continua collaborazione tra il ricorrente e le cosche cutresi neiloro mutevoli assetti − quindi in una prospettiva diacronica – nel cui ambito èemersa la capacità di [OSCURATO:PERSONA] di adattarsi anche a rinnovati rapporti interni nellacosca e la sua capacità “contrattuale” rispetto al sodalizio, quest'ultima degna diesponenti di primo piano dell’associazione.D’altra parte il ricorso, concentrando l’attenzione sulla cosiddetta truffaOppido, omette di considerare che la Corte distrettuale ha fondato la propriaconferma su una nutrita serie di altri elementi, che denotano la costantecollaborazione del proposto con il padre anche nelle dinamiche imprenditoriali tesea favorire l’associazione e la posizione paritaria di [OSCURATO:PERSONA] rispetto adesponenti ‘ndranghetisti, come delineatasi nitidamente in occasionedell’organizzazione e delle evoluzioni successive della cosiddetta maxitruffa.2.3. Circa la pretesa inversione del rapporto logico giuridico tra scrutiniocirca la pericolosità sociale e vaglio della sproporzione ai fini della confisca, ilricorrente non coglie nel segno: se è vero, infatti, che uno degli elementi valorizzatidalla Corte di appello nel senso della pericolosità è stato quello della sproporzione,si è trattato di un argomento che ha avuto un suo peso dimostrativo nei limiti incui il quadro della pericolosità sociale era già supportato da altri elementi e lasproporzione tra entrate e uscite ha costituito, appunto, il suggello di un giudizioaliunde formulato e sostenibile; detto altrimenti, l’esistenza di massicci esborsi pura fronte di una parziale o totale impossidenza del proposto ha avuto un rilievodimostrativo siccome riguardante un soggetto in rapporti intensi con la cosca comedelineati nel provvedimento impugnato, il che ha contribuito alla ragionevoleconvinzione dei Giudici della prevenzione che vi fosse un collegamento tra lecointeressenze con la 'ndrangheta e la inspiegabile capacità patrimoniale delproposto.3. Il secondo motivo di ricorso – che contesta il giudizio di attualità dellapericolosità sociale e, solo in via mediata, la perimetrazione temporale diquest'ultima − lambisce l’inammissibilità perché è parzialmente generico e, indefinitiva, reiterativo di temi già trattati, con particolare riferimento al tentativodel ricorrente di circoscrivere tale periodo al solo momento della maxitruffa3.1. Dato l’obiettivo avuto di mira dal ricorso, il Collegio ricorda che il vagliodel Giudice della prevenzione rispetto all’attualità della pericolosità sociale può faretesoro dell’ampia elaborazione giurisprudenziale di legittimità che ha affrontato iltema.Una posizione di primo piano riveste, ancora una volta, la sentenza Gattusodelle Sezioni Unite di questa Corte, che ha validato l’esegesi secondo cui, ai finidell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di apparteneread associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità"della pericolosità del proposto, con la precisazione ⎯ espressa dall’autorevoleprecedente in motivazione ⎯ che solo nel caso in cui sussistano elementisintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibileapplicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo,purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fattodesumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamentodell'accertamento di attualità della pericolosità. Conforto a tale interpretazionediscende ⎯ si legge nella sentenza Gattuso ⎯ dalla decisione della Corte cost. n.291 del 2013, che ha posto in discussione la natura insuperabile di talepresunzione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell' art. 15, comma 1, d.lgs.6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cuil'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dellostato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta,l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anched'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momentodell'esecuzione della misura. Nel contempo, occorre confrontarsi, al fine dellavalutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile,anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppoassociativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dallamedesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale onel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con lapersistenza del vincolo.[OSCURATO:PERSONA] attività, non facile, di valutazione, vede diversi passaggi (Sez. 5, n.30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018,Papalia, Rv. 272937), che devono soffermarsi:a) sul livello di coinvolgimento del proposto nelle pregresse attività delgruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da unsoggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di meroausilio operativo o di episodica contiguità finalistica;b) sulla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la suacapacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate adazioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesipuò ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuitorelazionale illecito;c) sull'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, daparte del proposto, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminaliin precedenza condivise (su quest'ultimo aspetto, v. anche Sez. 6, n. 20577 del07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306; Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv.278526).3.2. Ebbene, la Corte della prevenzione ha costruito una valutazione sututti i passaggi predetti, valorizzando il grado di coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nellacompagine, la perdurante vitalità di quest'ultima e la mancanza di segnali di unapresa di distanza dal contesto criminale. Non solo: la Corte territoriale ha altresìvalutato negativamente la compiacenza delle dichiarazioni rese in tempi recentida [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla vicenda dellamaxitruffa quale segnale di una pacificazione e, quindi, della perduranza dirapporti di condivisione di [OSCURATO:PERSONA] con la cosca, anche tenendo conto della manovresocietarie opache poste in essere all’indomani del fatto di reato e fino a tempirecenti, tese a rendere difficoltosa la ricostruzione della provenienza delle risorsesu cui l’attività imprenditoriale fonda.Dal canto loro, le osservazioni critiche che il ricorrente ha dedicato a questoaspetto sono in parte generiche e aspecifiche perché ignorano l’esistenza di unamotivazione effettiva e, più in generale, non evidenziano specifici errori in dirittoalla base del provvedimento impugnato.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 18/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]