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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 37175/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 giugno 2022 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione è inammissibile.

Quanto al primo motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato in quanto l'asserito vizio non emerge dal provvedimento impugnato (cfr. p. 2 della sentenza, che correttamente dà conto degli elementi di fatto e di diritto necessari per l'integrazione del dolo di fattispecie).

Il secondo motivo di ricorso, che contesta l'aumento di pena per la recidiva, e parimenti manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata è sul punto sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 3 della sentenza, che correttamente riconosce la pericolosità sociale e l'accresciuta capacità a delinquere del ricorrente).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 giugno 2022 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato in quanto l'asserito vizio non emerge dal provvedimento impugnato (cfr. p. 2 della sentenza, che correttamente dà conto degli elementi di fatto e di diritto necessari per l'integrazione del dolo di fattispecie). Il secondo motivo di ricorso, che contesta l'aumento di pena per la recidiva, e parimenti manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata è sul punto sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 3 della sentenza, che correttamente riconosce la pericolosità sociale e l'accresciuta capacità a delinquere del ricorrente). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37175/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris