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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 1938

Cassazione n. 46266/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1938 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 47-23793/202 I [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, meramente ripetitivi di quelli spesi in sede di appello e tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione cli merito dell'accertamento della penale responsabilità.

Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado in punto di riconosciuta responsabilità per la indebita appropriazione dei quadri affidati in conto vendita (con un preciso vincolo di destinazione e di mandato) all'imputato oggi ricorrente e da questi trattenuti senza titolo alcuno, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la descrizione del fatto-reato ad opera del soggetto spogliato (che ha offerto anche traccia documentale di quanto riferito), pur non necessitando di ulteriori apporti probatori, ha ricevuto autonomo conforto probatorio da quanto documentalmente riscontrato, sia in relazione alla identità delle opere, che al loro valore, consensualmente determinato.

A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - la denunziata contraddittorietà, con altra e diversa valutazione svolta in separato giudizio da diversa giurisdizione, cozza contro le diffuse argomentazioni prodotte nella sentenza impugnata, né la difesa introduce alcuna ipotesi alternativa, se non una valutazione, che non è un "fatto", né una narrazione, in grado di scardinare la logica della decisione di merito.

Il dubbio, infatti, per favorire l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di I 47-23793/2021 superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, dep. 2012, emessa il 17/11/2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763).

Del resto, l'utilizzo di nozioni di comune esperienza - secondo regole di logica - assiste da sempre il ragionamento ricostruttivo giudiziario e consente di attribuire valore dimostrativo a singoli fatti probatori, ritenuti idonei in sede di merito a dimostrare l'esistenza del fatto dedotto nella imputazione (affermazione costante e risalente nel tempo fin dagli arresti di questa Corte degli anni '60, si veda, tra le molte, già Sez. 3, n. 1271, del 20/4/1966, Rv. 101514).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021.

Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1938 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 47-23793/202 I [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, meramente ripetitivi di quelli spesi in sede di appello e tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione cli merito dell'accertamento della penale responsabilità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado in punto di riconosciuta responsabilità per la indebita appropriazione dei quadri affidati in conto vendita (con un preciso vincolo di destinazione e di mandato) all'imputato oggi ricorrente e da questi trattenuti senza titolo alcuno, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la descrizione del fatto-reato ad opera del soggetto spogliato (che ha offerto anche traccia documentale di quanto riferito), pur non necessitando di ulteriori apporti probatori, ha ricevuto autonomo conforto probatorio da quanto documentalmente riscontrato, sia in relazione alla identità delle opere, che al loro valore, consensualmente determinato. A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - la denunziata contraddittorietà, con altra e diversa valutazione svolta in separato giudizio da diversa giurisdizione, cozza contro le diffuse argomentazioni prodotte nella sentenza impugnata, né la difesa introduce alcuna ipotesi alternativa, se non una valutazione, che non è un "fatto", né una narrazione, in grado di scardinare la logica della decisione di merito. Il dubbio, infatti, per favorire l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di I 47-23793/2021 superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, dep. 2012, emessa il 17/11/2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763). Del resto, l'utilizzo di nozioni di comune esperienza - secondo regole di logica - assiste da sempre il ragionamento ricostruttivo giudiziario e consente di attribuire valore dimostrativo a singoli fatti probatori, ritenuti idonei in sede di merito a dimostrare l'esistenza del fatto dedotto nella imputazione (affermazione costante e risalente nel tempo fin dagli arresti di questa Corte degli anni '60, si veda, tra le molte, già Sez. 3, n. 1271, del 20/4/1966, Rv. 101514). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere esten
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