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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 40108/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 giugno 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 e il conseguente vizio di motivazione, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di censure adeguatamente vagliate dal giudice di merito e disattese con corretti argomenti giuridici (cfr. pp. 2-3 del provvedimento impugnato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 giugno 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 e il conseguente vizio di motivazione, non è ammesso dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di censure adeguatamente vagliate dal giudice di merito e disattese con corretti argomenti giuridici (cfr. pp. 2-3 del provvedimento impugnato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40108/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris