CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 2025
Cassazione n. 34993/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2862/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] , quale curatore dell’ereditàgiacente di [OSCURATO:PERSONA] -intimati - Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 2862/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 1838/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, GiuseppeCanestro ha evocato in giudizio in giudizio gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Agugliaro e [OSCURATO:PERSONA] deducendo di avere conferito loro un incarico professionale per ricorrere dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Palermo avverso la sanzio ne irrogatagli per l’impiegodi manodopera irregolare nello studio dentistico di cui l’attore eratitolare; lamentavail [OSCURATO:PERSONA] che i professionisti convenuti non avevano diligentemente adempiuto alle obbligazioni professionali assunte poiché,a seguito del giudizio di primo grado, la Commissione Tributaria regionale(dinanzi alla quale i convenuti non si eran o costituiti) aveva definito il giudizio con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, sicché, essendo mancata alcuna riassunzione del giudizio dinanzia quest’ultimo, le sanzioni irrogate a carico del [OSCURATO:PERSONA] erano divenutedefinitive; ciò posto, l’attore invocava la condanna dei convenuti al pagamento, in proprio favore, dell’importo corrispondente all’oggetto dellacartella esattoriale divenuta esecutiva a seguito della sentenza di secondogrado; si costituivano i professionisti contestando la fondatezza delle domandee deducendo la correttezza del rispettivo operato nel fornire all’attore le informazioni necessarie, precisando che la mancata costituzione nel giudizio di appello rappresentava una c ircostanza irrilevante; Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 2862/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, concludevano per il rigetto delle domande e la condanna dell’attoreal pagamento delle spese per lite temeraria; consentenza del 6/11/2018 il Tribunale di Palermo riteneva che la scelta dei difensori di non coltivare il giudizio di secondo grado, omettendo di riassumere la causa davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ritenuta competente, avesse determinato il pr egiudizio lamentatodall’attore e, conseguentemente, condannava gli avvocati al pagamentodella somma richiesta; avversotale decisione proponevano appello i soccombenti; a seguito dell’interruzione del giudizio per l’intervenuto decesso dell’avvocatoScarlata, la causa veniva riassunta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’impugnazione, rigettava le domande proposte dall’attore,condannandolo al rimborso delle spese di entrambi i gradi delgiudizio in favore delle controparti; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha rilevatocome l’originario attore avesse contestato ai convenuti il solo illecito consistito nella violazione dei propri obblighi di informazione e nellamancata costituzione in sede di appello a seguito della decisione diprimo grado; ciòposto, ritenuto che la fonte del pregiudizio lamentato dall’attore dovesse identificarsi, non già nella mancata costituzione in appello, bensìnella mancata riassunzione dinanzi al giudice ordinario (indicato dalgiudice tributario di secondo grado com e titolare della giurisdizione sulla domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA]), la domanda di risarcimento, cosìcome espressamente formulata, doveva dirsi infondata per difetto dinesso causale tra la condotta contestata a carico dei convenuti e il danno; Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 2862/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza del giudice d’appello, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, rilevando di aver rinunciato all’eredità del proprio marito e padre, MatteoScarlata; BaldassarreAgugliaro non ha svolto difese in questa sede; in previsione dell’adunanza in camera di consiglio 13/9/2024, GiuseppeCanestro ha depositato memoria; conordinanza interlocutoria n. 3959 del 16/2/2025, il Collegio della Terza Sezione civile di questa Corte ha disposto il rinvio della discussione del ricorso a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente di procedere alla notificazione del ricorso nei confronti degli eredi di MatteoScarlata o, in mancanza, del curatore dell’eredità giacente; in data 6/3/2025, il difensore del ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] (nominato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]); la curatela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difesein questa sede; GiuseppeCanestro ha depositato un’ulteriore memoria; consideratoche, dev’essere preliminarmente rilevato come il difensore dell’odierno ricorrenteabbia manifestato la volontà di insistere in questa sede per l’accoglimento del ricorso nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente implicita volontà di rinunciare all’impugnazione proposta nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ovvero del curatoredell’eredità giacente di quest’ultimo (pag. 2 della memoria del 20/11/2025); Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 2862/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inforza di tale premessa, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse , tanto nei confronti degli eredi (rinuncianti) di [OSCURATO:PERSONA], quanto dell’eredità giacente di quest’ultimo, dovendo nella specie trovare applicazioneil consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l a dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore,senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale arinunziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, co . 2, c.p.c., nonproduce l'effetto dell'estinzione del processo, limitandosi a rivelare unicamente il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguireil giudizio (cfr., da ultimo, Sez. 3, o rdinanza n. 30640 del 28/11/2024,Rv. 672922 - 01) ; con riguardo al ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la C orte territoriale omesso di pronunciarsi su tutta la domanda proposta, avendo erroneamente motivato la decisione di rigetto della domanda sul presupposto che l'attore non avesse contestato ai due professionisti l'inadempimento consistitonella mancata info rmazione sulle azioni da intraprendere e nella mancata riassunzione del procedimento innanzi al giudice competente; in particolare, ad avviso dell’istante, la C orte territoriale non si sarebbeavveduta che quella condotta inadempiente dei professionisti erastata contestata con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., in cui era contenuta la precisazione che “ attesa la mancata comunicazione dell’esito del giudizio di appello, il dottor [OSCURATO:PERSONA] ha perso la Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 2862/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri possibilità di impugnare l’avviso di accertamento davanti al giudice competente”; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c. n. 5 e 6 (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per essersi il giudice d’appello sottratto all’accertamento dei presupposti delle domande proposte, ritualmente e legittimamente modificate con la memoria ex art. 183 c.p.c.n. 1, e per non aver esaminato le domande così come modificate, dettando, sul punto, una motivazione del tutto lacunosa e, conseguentemente,nulla, siccome inidonea alla soddisfazione del c.d. ‘minimocostituzionale’ imposto dall’art. 132 c.p.c.; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- sono fondati ; osserva il Collegio come, nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (prodotto in questa sede dal ricorrente in assolvimento degli oneri di puntuale allegazione del ricorso, ai sensi dell’art.366 n. 6 c.p.c. ), si trova scritto quanto segue : « I procuratori oggiconvenuti non si sono mai costituiti nel procedimento di secondo grado incoato dall’Agenzia delle Entrate dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi abbiano ricevuto regolare notificadell’atto di appello ed abbiano ricevuto regolare mandato dal Dott.[OSCURATO:PERSONA]: a fortiori si aggiunga che gli Avv.ti Agugliaro eScarlata non hanno mai notiziato il Dott. [OSCURATO:PERSONA] in merito all’esito delgiudizio di secondo grado. «Cosìche, in data 08/11/2013, il Dott. [OSCURATO:PERSONA] riceveva la notifica di una cartella esattoriale di € 23.323,95 emanata a seguito della sentenza emessa in secondo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] il procedimento per il quale era stato conferito mandato agliodierni conv enuti » (cfr. pag. 3 dell’atto di citazione) ; Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 2862/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri successivamente,nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. prodotta in primogrado (anch’essa allegata in questa sede dal ricorrente ) precisa l’attore: « L’esito del giudizio di appello è stato “nefasto” ma controparte ritiene “errando” che la dichiarazione del difetto di giurisdizionesia stata “positiva” per l’attore. «Invero a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione l’interesse a portare il ricorso innanzi al Giudice competente doveva esseredel ricorrente non dell’Agenzia delle Entrate. «Edinfatti il difetto di giurisdizione ha fatto venire meno anche la sentenza di primo grado della [OSCURATO:PERSONA] in quantoemessa da un giudice non competente di guisa che il Verbale di irrogazione delle sanzioni è divenuto definitivo e l’Agenzia delle Entrateha iscritto a ruolo l’intera sanzione. «In ogni caso, pur prendendo per buona la ipotesi di parte convenuta, la stessa avrebbe dovuto comunicare il reale esito della sentenzadi primo grado nonché la mancata costituzione in appello e l’esitodel predetto appello comunicando altresì, specialment e dopo la comunicazione della cartella di pagamento, che l’importo iscritto a ruoloa suo dire non era dovuto per intero ma solo parzialmente come dasentenza di primo grado. «Ciònon ha fatto violando il precipuo obbligo di informazione». Sullabase di queste premesse , l’attore ha concluso : «Voglia l’On. TribunaleCivile di Palermo […] «dareatto che gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno disatteso gli obblighi di informazione su di loro gravanti ed hannoviolato il dovere di diligenza […] «Diree dichiarare che attesa la mancata comunicazione dell’esito del giudizio di appello il Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha perso la possibilità di impugnarel’avviso di accertamento innanzi al Giudice competente; Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 2862/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri «Conseguentementecondannare gli odierni convenuti in solido tra loro al pagamento in favore del Dott. [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 23.323,95oltre interessi legali oltre alla somma di € 2.500,00 a titolo dirisarcimento danni ovvero condannare i convenuti al pagamento di quella somma maggiore o minore che l’adito Giudice riterrà di giustizia»(cfr. pagg. 2 - 4 della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. prodotta inprimo grado) ; sulla base degli atti così come riprodotti, varrà osservare come il contenuto della memoria ex art. 183 n. 1 depositato in primo grado dall’attorerisponda pienamente a quanto previsto dalla norma stessa (art.183 n. 1 c.p.c. vigente all’epoca dei fatti, ossia all’ottobre 2016 datadi redazione della memoria) ai sensi del quale: « Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusionigià proposte » ; inbreve, attraverso il deposito di detta memoria, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritualmente e legittimamente precisato e modificato (nel senso dell’emendatio e non già dell’inammissibile mutatio ) le domande già proposte con l’atto di citazione, evidenziando come la contestazione dell’illecitoavanzata nei confronti de lle controparti comprendesse , non solo la denuncia della mancata informazione sull’esito del giudizio di secondo grado , ma anche la contestazione avente ad oggetto la mancatacoltivazione del giudizio dinanzi al giudice competente; e ciò, al fine di evitare l’attestazione della definitività della sanzione tributaria; deveritenersi, pertanto, erronea la decisione d’appello, nella parte in cui ha ritenuto che l’attore non avesse effettivamente invocato il risarcimentodel danno nei confronti dei convenuti sulla base del fatto Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 2862/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri illecito consistito (anche) nella mancata informazione circa l’esito del giudizio d’appello e nella mancata possibilità di coltivare l’impugnazione contro l’avviso di accertamento dinanzi al giudice (ordinario)competente; sullabase di tali premesse - dichiarata l’inammissibilità del ricorso propostonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nonché neiconfronti del curatore dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] , per sopravvenutacarenza di interesse - dev’essere rilevata la fondatezza delle censure sollevate con il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione a quest’ultimo , con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione,cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spesedel presente giudizio di legittimità; ritiene il Collegio sussistenti giusti motivi, avuto riguardo alla scansione temporale e alla particolarità delle vicende connesse alle informazioni circa l’avvenuta rinuncia all’eredità da parte dei controricorrenti,per l’integrale compensazione delle sp ese del giudizio dilegittimità in relazione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; non vi è luogo a provvedere su lle dette spese nei confronti del curatore dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], non avendo quest’ultimosvolto attività difensiva in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confrontidel curatore dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] , a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 ; Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 2862/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M Dichiarainammissibile il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché il ricorso proposto nei confronti del curatoredell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA]. Accoglieil ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata in relazione a quest’ultimo e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui è altresì rimessodi provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimitàtra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dichiar