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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 02919/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato (riducendo la pena inflitta) la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, non è utilmente deducibile in sede di legittimità in quanto «la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito» e «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice» quando - come nella specie - «venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01: cfr. pure Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01); e la censura sollevata è del tutto priva di specificità, sostanziandosi in un assertivo richiamo dei taluni dei parametri posti dall'art. 133 cod. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato (riducendo la pena inflitta) la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, non è utilmente deducibile in sede di legittimità in quanto «la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito» e «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice» quando - come nella specie - «venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01: cfr. pure Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01); e la censura sollevata è del tutto priva di specificità, sostanziandosi in un assertivo richiamo dei taluni dei parametri posti dall'art. 133 cod. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02919/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris