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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 46154/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] PORASSO ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 624 bis, cod. pen. (in Rolo il 9/12/2015), riqualificato il furto in quello previsto dall'art. 624, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi che prospettano deduzioni del tutto generiche ed enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo il deducente opposto l'insussistenza di prove della penale responsabilità in un'ipotesi di dichiarata improcedibilità del reato che impedisce la valida costituzione del rapporto processuale e inibisce ogni valutazione del fatto imputato, precludendo la pronuncia di proscioglimento, secondo la regola della prevalenza, per evidenza della causa di non punibilità nel merito (sez. 3, n. 43240 del 6/7/2016, 0., Rv. 267937-01; sez. 5, n. 24687 del 17/3/2010, Rizzo, Rv. 248386-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila e in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] PORASSO ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 624 bis, cod. pen. (in Rolo il 9/12/2015), riqualificato il furto in quello previsto dall'art. 624, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi che prospettano deduzioni del tutto generiche ed enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo il deducente opposto l'insussistenza di prove della penale responsabilità in un'ipotesi di dichiarata improcedibilità del reato che impedisce la valida costituzione del rapporto processuale e inibisce ogni valutazione del fatto imputato, precludendo la pronuncia di proscioglimento, secondo la regola della prevalenza, per evidenza della causa di non punibilità nel merito (sez. 3, n. 43240 del 6/7/2016, 0., Rv. 267937-01; sez. 5, n. 24687 del 17/3/2010, Rizzo, Rv. 248386-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila e in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46154/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris