Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 10557/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 424/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40223/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso la sentenza del 20/06/2025 emessa dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti all'A.G. procedente; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 04/12/2023 con la quale il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. a lui ascritto.

Si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver ricevuto in data prossima al 24/08/2018 un ciclomotore con numero di telaio abraso proveniente dal delitto di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10557/2026 Roma, lì, 19/03/2026

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 598bis cod. proc. pen.

Il difensore deduce che, nonostante in data 04/04/2025 avesse tempestivamente avanzato istanza di trattazione orale dell'appello ai sensi dell'art. 598bis, comma 2, cod. proc. pen., la Corte territoriale aveva invece trattato l'impugnazione in camera consiglio senza la presenza delle parti.

Si era quindi verificata una lesione del diritto di difesa e del contraddittorio che determinava la nullità della sentenza impugnata.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 648 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il difensore deduce che la motivazione della sentenza in ordine all'elemento soggettivo del reato era mancante in quanto la Corte di appello aveva ritenuto sussistente il dolo della ricettazione (ed in particolare la consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza delittuosa del veicolo) sulla base di deduzioni congetturali ed omettendo di prendere in considerazione le risultanze dell'istruttoria dibattimentale che invece dimostravano la buona fede del [OSCURATO:PERSONA].

Si era infatti evidenziato: che l'imputato aveva chiarito come era entrato in possesso del ciclomotore, dichiarando che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva consegnato il ciclomotore quale compenso per l'aiuto che lui gli aveva dato durante un trasloco; che il veicolo era dotato di documento di circolazione corrispondente al numero di telaio e che la targa non risultava provento di furto. 2.3 Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 648 e 712 cod. pen.

Il difensore lamenta l'errata qualificazione giuridica data al fatto contestato, evidenziando che in mancanza di prova della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa della res, residuava, al più, la possibilità di ritenere sussistente la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. 3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

1. Il primo motivo, con cui si eccepisce la nullità della sentenza di appello per essere stato il gravame trattato col procedimento cartolare anziché con udienza partecipata come richiesto dalla difesa, è manifestamente infondato.

L'istanza ex art. 598bis, comma 2, cod. proc. pen. che il difensore del ricorrente afferma essere stata inoltrata ai Giudici del gravame non risulta tra gli atti trasmessi a questa Corte dal giudice a quo ai sensi degli artt. 590 cod. proc. pen. e 165bis disp. att. cod. proc. pen. – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) –.

Il ricorrente ha allegato al ricorso copia di un atto con il quale il 04/04/2025 (vale a dire il giorno stesso in cui il difensore ha ricevuto la notificazione del decreto di citazione in appello) il precedente difensore dell'imputato (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) chiedeva alla Corte di appello di partecipare in presenza all'udienza di trattazione dell'impugnazione.

Tale atto risulta essere stato inviato a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo del suddetto difensore e reca altresì l'attestazione di avvenuta consegna all'indirizzo PEC della Corte di appello.

Occorre tuttavia rilevare che il documento contenente l'istanza – che il ricorrente ha allegato al ricorso ai fini della autosufficienza dello stesso – non risulta recare la sottoscrizione digitale del difensore.

L'istanza di trattazione orale così formulata era quindi inammissibile per le seguenti ragioni.

Occorre infatti rilevare che nel caso in esame, tenuto conto dell'epoca di presentazione del gravame, trova applicazione l'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (così come modificato dall'articolo 11 comma 7 del decreto legge 30 dicembre 2023 n. 225), secondo il quale per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

L'art. 24 commi 4, 6bis, 6quater del medesimo decreto prevedono poi che l'impugnazione nonché gli ulteriori successivi atti alla stessa relativi possono essere inviati a mezzo PEC, specificando però che in tal caso “l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale”.

Il comma 6-sexies del medesimo art. 24 sanziona poi con l'inammissibilità la mancanza di sottoscrizione digitale dal difensore.

Da ciò consegue che, nel caso in esame, secondo la disciplina applicabile all'epoca di proposizione dell'appello, anche la richiesta di trattazione orale ex art. 23-bis DL 137/2020, inviata via PEC, doveva essere firmata digitalmente per garantirne la provenienza e l'integrità, essendo equiparata a un deposito telematico.

Per quanto sin qui esposto, la Corte di appello non era comunque tenuta a prendere in considerazione l’istanza e a procedere con la trattazione orale.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente non si è quindi determinata la nullità dell’udienza di trattazione del gravame da lui eccepita.

A ciò si aggiunga che non risulta dagli atti – né è stato dedotto nel ricorso – che il difensore dell’imputato sia comparso all’udienza camerale fissata per la trattazione dell’appello – di cui pure era perfettamente a conoscenza avendo ricevuto rituale notifica del decreto di citazione – per far rilevare che il procedimento doveva essere trattato con diversa procedura.

2. Il secondo motivo, col quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al dolo del reato, è inammissibile in quanto le censure della difesa – lungi dal prospettare specifiche violazioni di legge o dal criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).

Non è infatti deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01).

La Corte di appello ha infatti motivato adeguatamente in relazione al dolo della ricettazione, evidenziando che, secondo quanto riferito dagli ufficiali di polizia che avevano proceduto al controllo del veicolo che era nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], il mezzo presentava un'alterazione del numero di telaio che era visibile ad occhio nudo (posto che i caratteri non erano allineati), inoltre la carta di circolazione era intestata a soggetto sconosciuto e diverso dall'imputato.

I Giudici di appello hanno poi ritenuto che la versione fornita dall'imputato fosse inattendibile, avendo lo stesso dichiarato di aver ricevuto il veicolo da una persona (tale [OSCURATO:PERSONA]) che era però irreperibile, ed evidenziando quindi che era del tutto inverosimile che la cessione di un motoveicolo potesse essere stata fatta in totale mancanza di formalità e di documenti con i quali il cessionario potesse intestarsi il mezzo o comunque comprovare la legittima detenzione dello stesso.

Si tratta di motivazione adeguata, fondata su una ricostruzione dei fatti aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate.

La motivazione è inoltre basata su corretti argomenti giuridici posto che la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713).

A ben vedere, dunque, col motivo di ricorso per cassazione il difensore non fa che reiterare argomenti già esposti in appello sui quali la Corte ha motivato, senza peraltro introdurre alcun elemento di criticità, contraddittorietà o illogicità della motivazione; motivazione con la quale il difensore omette, di fatto, di confrontarsi, risultando quindi il motivo anche privo della necessaria specificità.

3. Il terzo motivo, con cui si deduce l'erronea qualificazione dei fatti, è manifestamente infondato per le ragioni già esposte esaminando il secondo motivo.

La diversa qualificazione prospettata dal ricorrente presuppone infatti la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; prova che invece la Corte ha ritenuto sussistente.

Si denuncia quindi apparentemente una errata applicazione di legge penale quando in realtà si prospetta una mera ricostruzione alternativa dei fatti (non ammissibile in sede di legittimità).

4. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 424/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40223/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso la sentenza del 20/06/2025 emessa dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti all'A.G. procedente; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 04/12/2023 con la quale il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. a lui ascritto. Si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver ricevuto in data prossima al 24/08/2018 un ciclomotore con numero di telaio abraso proveniente dal delitto di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10557/2026 Roma, lì, 19/03/2026 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 598bis cod. proc. pen. Il difensore deduce che, nonostante in data 04/04/2025 avesse tempestivamente avanzato istanza di trattazione orale dell'appello ai sensi dell'art. 598bis, comma 2, cod. proc. pen., la Corte territoriale aveva invece trattato l'impugnazione in camera consiglio senza la presenza delle parti. Si era quindi verificata una lesione del diritto di difesa e del contraddittorio che determinava la nullità della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 648 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il difensore deduce che la motivazione della sentenza in ordine all'elemento soggettivo del reato era mancante in quanto la Corte di appello aveva ritenuto sussistente il dolo della ricettazione (ed in particolare la consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza delittuosa del veicolo) sulla base di deduzioni congetturali ed omettendo di prendere in considerazione le risultanze dell'istruttoria dibattimentale che invece dimostravano la buona fede del [OSCURATO:PERSONA]. Si era infatti evidenziato: che l'imputato aveva chiarito come era entrato in possesso del ciclomotore, dichiarando che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva consegnato il ciclomotore quale compenso per l'aiuto che lui gli aveva dato durante un trasloco; che il veicolo era dotato di documento di circolazione corrispondente al numero di telaio e che la targa non risultava provento di furto. 2.3 Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 648 e 712 cod. pen. Il difensore lamenta l'errata qualificazione giuridica data al fatto contestato, evidenziando che in mancanza di prova della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa della res, residuava, al più, la possibilità di ritenere sussistente la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1. Il primo motivo, con cui si eccepisce la nullità della sentenza di appello per essere stato il gravame trattato col procedimento cartolare anziché con udienza partecipata come richiesto dalla difesa, è manifestamente infondato. L'istanza ex art. 598bis, comma 2, cod. proc. pen. che il difensore del ricorrente afferma essere stata inoltrata ai Giudici del gravame non risulta tra gli atti trasmessi a questa Corte dal giudice a quo ai sensi degli artt. 590 cod. proc. pen. e 165bis disp. att. cod. proc. pen. – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) –. Il ricorrente ha allegato al ricorso copia di un atto con il quale il 04/04/2025 (vale a dire il giorno stesso in cui il difensore ha ricevuto la notificazione del decreto di citazione in appello) il precedente difensore dell'imputato (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) chiedeva alla Corte di appello di partecipare in presenza all'udienza di trattazione dell'impugnazione. Tale atto risulta essere stato inviato a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo del suddetto difensore e reca altresì l'attestazione di avvenuta consegna all'indirizzo PEC della Corte di appello. Occorre tuttavia rilevare che il documento contenente l'istanza – che il ricorrente ha allegato al ricorso ai fini della autosufficienza dello stesso – non risulta recare la sottoscrizione digitale del difensore. L'istanza di trattazione orale così formulata era quindi inammissibile per le seguenti ragioni. Occorre infatti rilevare che nel caso in esame, tenuto conto dell'epoca di presentazione del gravame, trova applicazione l'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (così come modificato dall'articolo 11 comma 7 del decreto legge 30 dicembre 2023 n. 225), secondo il quale per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. L'art. 24 commi 4, 6bis, 6quater del medesimo decreto prevedono poi che l'impugnazione nonché gli ulteriori successivi atti alla stessa relativi possono essere inviati a mezzo PEC, specificando però che in tal caso “l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale”. Il comma 6-sexies del medesimo art. 24 sanziona poi con l'inammissibilità la mancanza di sottoscrizione digitale dal difensore. Da ciò consegue che, nel caso in esame, secondo la disciplina applicabile all'epoca di proposizione dell'appello, anche la richiesta di trattazione orale ex art. 23-bis DL 137/2020, inviata via PEC, doveva essere firmata digitalmente per garantirne la provenienza e l'integrità, essendo equiparata a un deposito telematico. Per quanto sin qui esposto, la Corte di appello non era comunque tenuta a prendere in considerazione l’istanza e a procedere con la trattazione orale. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente non si è quindi determinata la nullità dell’udienza di trattazione del gravame da lui eccepita. A ciò si aggiunga che non risulta dagli atti – né è stato dedotto nel ricorso – che il difensore dell’imputato sia comparso all’udienza camerale fissata per la trattazione dell’appello – di cui pure era perfettamente a conoscenza avendo ricevuto rituale notifica del decreto di citazione – per far rilevare che il procedimento doveva essere trattato con diversa procedura. 2. Il secondo motivo, col quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al dolo del reato, è inammissibile in quanto le censure della difesa – lungi dal prospettare specifiche violazioni di legge o dal criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01). Non è infatti deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01). La Corte di appello ha infatti motivato adeguatamente in relazione al dolo della ricettazione, evidenziando che, secondo quanto riferito dagli ufficiali di polizia che avevano proceduto al controllo del veicolo che era nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], il mezzo presentava un'alterazione del numero di telaio che era visibile ad occhio nudo (posto che i caratteri non erano allineati), inoltre la carta di circolazione era intestata a soggetto sconosciuto e diverso dall'imputato. I Giudici di appello hanno poi ritenuto che la versione fornita dall'imputato fosse inattendibile, avendo lo stesso dichiarato di aver ricevuto il veicolo da una persona (tale [OSCURATO:PERSONA]) che era però irreperibile, ed evidenziando quindi che era del tutto inverosimile che la cessione di un motoveicolo potesse essere stata fatta in totale mancanza di formalità e di documenti con i quali il cessionario potesse intestarsi il mezzo o comunque comprovare la legittima detenzione dello stesso. Si tratta di motivazione adeguata, fondata su una ricostruzione dei fatti aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate. La motivazione è inoltre basata su corretti argomenti giuridici posto che la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713). A ben vedere, dunque, col motivo di ricorso per cassazione il difensore non fa che reiterare argomenti già esposti in appello sui quali la Corte ha motivato, senza peraltro introdurre alcun elemento di criticità, contraddittorietà o illogicità della motivazione; motivazione con la quale il difensore omette, di fatto, di confrontarsi, risultando quindi il motivo anche privo della necessaria specificità. 3. Il terzo motivo, con cui si deduce l'erronea qualificazione dei fatti, è manifestamente infondato per le ragioni già esposte esaminando il secondo motivo. La diversa qualificazione prospettata dal ricorrente presuppone infatti la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; prova che invece la Corte ha ritenuto sussistente. Si denuncia quindi apparentemente una errata applicazione di legge penale quando in realtà si prospetta una mera ricostruzione alternativa dei fatti (non ammissibile in sede di legittimità). 4. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10557/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris