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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 06109/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché, a differenza di quel che A vi si deduce, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motiv#1) evidenziando che egli è evaso pe due volte da arresti domicilra-rquali era sottoposto, sino poi a rendersi latitante, sicché, per le stesse ragiork , non è formulabile una prognosi favorevole alla sospensione condizionale della pena; valutato che correttamene la Corte di appello ha ritenuto che non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. /2021, Rv. 280479); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il cj.dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché, a differenza di quel che A vi si deduce, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motiv#1) evidenziando che egli è evaso pe due volte da arresti domicilra-rquali era sottoposto, sino poi a rendersi latitante, sicché, per le stesse ragiork , non è formulabile una prognosi favorevole alla sospensione condizionale della pena; valutato che correttamene la Corte di appello ha ritenuto che non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. /2021, Rv. 280479); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il cj.dente
Sentenza Cassazione n. 06109/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris