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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 11157/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19160-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - [OSCURATO:PERSONA] del maggior reddito e definizione bonaria della controversia fiscale.

R.G.N.19160/2019 Cron.

Rep.

Ud.12/02/2025 CC avverso la sentenza n. 639/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/01/2019 R.G.N. 332/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dalla ConsiglieraDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. L a Corte d'Appello di Torino, in sede di rinvio da Cass.nr. 4744 del 2018, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un avviso di addebito Inps per contributi dovuti alla Gestione commercianti derivanti dal « maggior reddito » accertato dall'Agenzia delle Entrate.

2. A fondamento della decisione, per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto ininfluente che la lite fiscale fosse stata definita ex art. 39, comma 12, D.L. nr. 98 del 2001, conv. inlegge n r . 111 del 2001 .

A differenza di altri istituti che comportavano una rideterminazione del reddito imponibile, l'unico effetto riconducibile alla definizione agevolata era,infatti, costituito dalla f ine della lite in cui fosse parte l'Agenzia delle Entrate.

La definizione fiscale non incideva, invece, sul contenuto dell'atto di accertamento, a monte, e non comportava alcuna revisione della base imponibile.

Ne conseguiva l'infondatezza delle pretese della ricorrente volte ad escludere il debito contributivo o, in subordine, ad ottenerne una riduzione in misura corrispondente a quella dell'imposta versata per effetto della definizione agevolata.

3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con un motivo, successivamente illustrato con memoria.

L’INPS ha rilasciato procura in calce alla copia notificata del ricorso, senza svolgere attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA]:

4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione di plurime disposizioni di legge (art. 10, comma 1, D.Lgs. nr. 241 del 1977; art. 1, comma 1, D.Lgs. nr. 462 del 1997; art. 39, comma 12, D.L. nr. 98 del 2011, conv. in legge nr. 111 del 2011; art. 16 della legge nr. 289 del 2002; art. 229 cod.civ.).

Ècensurata la decisione della Corte territoriale nella parte in cui afferma che la definizione agevolata non incide sull'accertamento del maggior redditoe non comporta alcuna revisione dell'imponibile contributivo, lascia ndo , in definitiva, impregiudicata l'efficacia dell'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate.

Si assume, invece, l’incidenza della definizione agevolata sulla contribuzione.

Diversamente, l’INPS resterebbe esonerato d el la prova del la pretesa creditoria.

5. Le c ensure sono infondate.

6. La decisione è in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui la definizione concordata della litefiscale persegue l'esclusiva finalità di sfoltire il contenzioso tributario e non incide in alcun modo sul contenuto e sulla portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Tale atto conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali, in particolare nel calcolo dei contributi INPS a percentuale s ul maggior reddito ( Cass. n r. 21541 del 2019 ; Cass. nr. 23301 del 2019).

7. I l consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono, però,essere impediti dalla resistenza dell'obbligato e, pertanto, dall'offerta di prove di segno contrario (Cass. nr. 247 7 4 del 2019 ; Cass. n n. 950 e 3386 del 2021, in motiv.).

I n assenza di contestazione, i fatti, oggetto dell'accertamento fiscale , d iventano definitivi, con ogni conseguente riflesso sull'obbligazione contributiva ( Cass. nr. 2474 del 2019).

8. Tali princ i pi di diritto, confermati a più riprese da questa Corte (fra le recenti, Cass. nr. 31345 del 2024, in motivaz.), rivelanol’infondatezza della prospettazione di parte ricorrente che , senza dedurre , in ricorso, elementi circostanziati e persuasivi, idonei a infirmare la pretesa dell'Istituto, si limita a far leva sulla sopravvenienza della definizione concordata e sulla sua idoneità a caducare integralmente il credito vantatoo, a tutto voler concedere, a rideterminare, in misura proporzionata all'importo fissato nella definizione concordata, il debito per contributi.

9. Segue , pertanto, il rigetto del ricorso .

Nulla deve provvedersiin ordine alle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’INPS. 10.Sussistono, invece, in ragione dell'esito del ricorso, i presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, del doppio contributo, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19160-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - [OSCURATO:PERSONA] del maggior reddito e definizione bonaria della controversia fiscale. R.G.N.19160/2019 Cron. Rep. Ud.12/02/2025 CC avverso la sentenza n. 639/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/01/2019 R.G.N. 332/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dalla ConsiglieraDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L a Corte d'Appello di Torino, in sede di rinvio da Cass.nr. 4744 del 2018, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un avviso di addebito Inps per contributi dovuti alla Gestione commercianti derivanti dal « maggior reddito » accertato dall'Agenzia delle Entrate. 2. A fondamento della decisione, per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto ininfluente che la lite fiscale fosse stata definita ex art. 39, comma 12, D.L. nr. 98 del 2001, conv. inlegge n r . 111 del 2001 . A differenza di altri istituti che comportavano una rideterminazione del reddito imponibile, l'unico effetto riconducibile alla definizione agevolata era,infatti, costituito dalla f ine della lite in cui fosse parte l'Agenzia delle Entrate. La definizione fiscale non incideva, invece, sul contenuto dell'atto di accertamento, a monte, e non comportava alcuna revisione della base imponibile. Ne conseguiva l'infondatezza delle pretese della ricorrente volte ad escludere il debito contributivo o, in subordine, ad ottenerne una riduzione in misura corrispondente a quella dell'imposta versata per effetto della definizione agevolata. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con un motivo, successivamente illustrato con memoria. L’INPS ha rilasciato procura in calce alla copia notificata del ricorso, senza svolgere attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA]: 4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione di plurime disposizioni di legge (art. 10, comma 1, D.Lgs. nr. 241 del 1977; art. 1, comma 1, D.Lgs. nr. 462 del 1997; art. 39, comma 12, D.L. nr. 98 del 2011, conv. in legge nr. 111 del 2011; art. 16 della legge nr. 289 del 2002; art. 229 cod.civ.). Ècensurata la decisione della Corte territoriale nella parte in cui afferma che la definizione agevolata non incide sull'accertamento del maggior redditoe non comporta alcuna revisione dell'imponibile contributivo, lascia ndo , in definitiva, impregiudicata l'efficacia dell'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate. Si assume, invece, l’incidenza della definizione agevolata sulla contribuzione. Diversamente, l’INPS resterebbe esonerato d el la prova del la pretesa creditoria. 5. Le c ensure sono infondate. 6. La decisione è in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui la definizione concordata della litefiscale persegue l'esclusiva finalità di sfoltire il contenzioso tributario e non incide in alcun modo sul contenuto e sulla portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Tale atto conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali, in particolare nel calcolo dei contributi INPS a percentuale s ul maggior reddito ( Cass. n r. 21541 del 2019 ; Cass. nr. 23301 del 2019). 7. I l consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono, però,essere impediti dalla resistenza dell'obbligato e, pertanto, dall'offerta di prove di segno contrario (Cass. nr. 247 7 4 del 2019 ; Cass. n n. 950 e 3386 del 2021, in motiv.). I n assenza di contestazione, i fatti, oggetto dell'accertamento fiscale , d iventano definitivi, con ogni conseguente riflesso sull'obbligazione contributiva ( Cass. nr. 2474 del 2019). 8. Tali princ i pi di diritto, confermati a più riprese da questa Corte (fra le recenti, Cass. nr. 31345 del 2024, in motivaz.), rivelanol’infondatezza della prospettazione di parte ricorrente che , senza dedurre , in ricorso, elementi circostanziati e persuasivi, idonei a infirmare la pretesa dell'Istituto, si limita a far leva sulla sopravvenienza della definizione concordata e sulla sua idoneità a caducare integralmente il credito vantatoo, a tutto voler concedere, a rideterminare, in misura proporzionata all'importo fissato nella definizione concordata, il debito per contributi. 9. Segue , pertanto, il rigetto del ricorso . Nulla deve provvedersiin ordine alle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’INPS. 10.Sussistono, invece, in ragione dell'esito del ricorso, i presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, del doppio contributo, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello ste
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