CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 1992
Cassazione n. 42967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/03/1992 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con idonei argomenti dalla sentenza impugnata che, con esiti convergenti con quella di primo grado e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto neanche evidenziate nel ricorso, ha ravvisato la responsabilità del ricorrente rimarcando come dalle risultanze processuali emerga che l'autoveicolo del quale egli era custode fu gradualmente smantellato sino a che ne rimase soltanto la carcassa , senza che nel corso del tempo egli si attivasse in alcun modo segnalare quanto andava avvenendo; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P 'dente