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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21644/2023

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ato la seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24485/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., difeso e rappresentato, per procura speciale, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]Melis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 21; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Puglia, n. 1198/2017,depositata il 6 aprile 2017. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Ires-[OSCURATO:PERSONA] - Irpef udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla richiesta di sospensione; udito per i ricorrentiil Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita per l ’Agenzia delle entrate l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] pe r l’Avvocatura Generale dello Stato; Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] in proprio e [OSCURATO:SOCIETA]. propon gono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi( e seguito da memoria con nomina di nuovo difensore), avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia harigettato l’appello principale dei contribuenti e quello incidentale dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva accoltoparzialmente, dopo averli riuniti, il ricorso della società contro l’avviso d’accertamento che, relativamente all’anno d’imposta 2006, in materia di Ires, Iva ed Irap, aveva disconosciuto la deducibilità di alcuni costi, rideterminando le maggiori imposte dovute, con gli interessi, ed applicando le relative sanzioni; ed il ricorso del socio contro l’avviso d’accertamento che, sul presupposto del possesso del 95 per cento del capitale sociale della medesima s.r.l. e quindi della ristretta base sociale, gli aveva attribuito la maggiore Irpef , con interessi e sanzioni, derivante dalla distribuzione degli utili occulti sociali.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],con conclusioni scritte chiede di rigettare il ricorso .

Considerato che: La societàcontribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la sospensione della controversia,per avvalersi della definizione agevolatadi cui al l’art. 1, comma 1 86 , della predetta legge.

P.Q.M.

Sospende il giudizio sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24485/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., difeso e rappresentato, per procura speciale, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]Melis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 21; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Puglia, n. 1198/2017,depositata il 6 aprile 2017. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Ires-[OSCURATO:PERSONA] - Irpef udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla richiesta di sospensione; udito per i ricorrentiil Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita per l ’Agenzia delle entrate l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] pe r l’Avvocatura Generale dello Stato; Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] in proprio e [OSCURATO:SOCIETA]. propon gono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi( e seguito da memoria con nomina di nuovo difensore), avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia harigettato l’appello principale dei contribuenti e quello incidentale dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva accoltoparzialmente, dopo averli riuniti, il ricorso della società contro l’avviso d’accertamento che, relativamente all’anno d’imposta 2006, in materia di Ires, Iva ed Irap, aveva disconosciuto la deducibilità di alcuni costi, rideterminando le maggiori imposte dovute, con gli interessi, ed applicando le relative sanzioni; ed il ricorso del socio contro l’avviso d’accertamento che, sul presupposto del possesso del 95 per cento del capitale sociale della medesima s.r.l. e quindi della ristretta base sociale, gli aveva attribuito la maggiore Irpef , con interessi e sanzioni, derivante dalla distribuzione degli utili occulti sociali. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],con conclusioni scritte chiede di rigettare il ricorso . Considerato che: La societàcontribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la sospensione della controversia,per avvalersi della definizione agevolatadi cui al l’art. 1, comma 1 86 , della predetta legge. P.Q.M. Sospende il giudizio sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nel
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