CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 marzo 2022, la Prima sezione di questa Corte di cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catania, del 24 luglio 2020, di conferma della condanna del medesimo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], consumato il 3 maggio 2004, nel contesto di un conflitto scoppiato all'interno del clan mafioso catanese dei Santapaola. In estrema sintesi, la dichiarata inammissibilità del ricorso del Saitta da parte della Prima sezione poggiava sulla considerazione che il medesimo era esclusivamente motivato in fatto e che la sentenza impugnata aveva correttamente valutato le dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia, tutti già appartenenti a clan malavitosi catanesi, che avevano, due di costoro, ricevuto le dirette confidenze del Saitta stesso in ordine alla sua partecipazione al fatto omicidiario, ed il terzo riferito di quanto narratogli da un altro sodale, che, con il Saitta, aveva materialmente consumato l'azione onnicidiaria. Oltre la ciò, la Prima sezione osservava come, sui caschi trovati in possesso della famiglia dell'imputato, fossero state rinvenute tracce di sparo compatibili con la recente esplosione di colpi d'arma da fuoco (l'omicidio era stato consumato da persone che indossavano dei caschi). 2. Propone ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., lo stesso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ed articola le proprie censure nella seguente, complessa, argomentazione. La Prima sezione aveva ignorato le censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed al disposto trattamento sanzionatorio. Più in particolare la Corte aveva omesso di considerare che nessuno dei collaboranti aveva partecipato alla ideazione ed all'esecuzione dell'azione omicidiaria; che erano caduti in plurime contraddizioni; che il prevenuto era estraneo al riferito movente; che i collaboratori avevano riferito solo su alcune confidenze che era loro capitato casualmente di ricevere; che non si era verificato l'eventuale cointeressamento del pervenuto negli affari del deceduto; che i testimoni avevano smentito le dichiarazioni dei collaboratori; che la comune detenzione carceraria, fra i collaboranti ed il ricorrente, non costituiva idoneo riscontro; che non vi erano elementi da cui dedurre che il ricorrente avesse materialmente eseguito l'omicidio, neppure in forza della prova scientifica relativa alle tracce rinvenute sul casco; che non si erano interamente esaminati i portati dichiarativi dei collaboratori di giustizia, con particolare riferimento a quanto da costoro affermato in sede di controesame; che si eratotrascurate le obiezioni difensive, anche in ordine alla presunta confessione (resa ai collaboratori di giustizia) del condannato (ed alle insuperabili contraddizioni logiche che ne derivavano); che il ricorrente, in altro processo, si era dimostrato un 67r personaggio prudente ed isolato, talchè ne risultava logicamente smentito il suo coinvolgimento nella giudicata, collettiva ed imprudente, azione omicidiaria. Sul piano processuale, si censurano le ordinanze dibattimentali con cui i giudici del merito avevano rigettato le istanze, in tema di prova, della difesa, omettendo, così, la citazione di due testi operanti, ritenuti decisivi, una perizia fonica su una conversazione intercettata e una perizia antropometrica sulle immagini acquisite agli atti (dei presunti autori del fatto). Si duole, inoltre, il ricorrente, dell'avvenuta acquisizione al processo dei caschi, dell'omesso accertamento sulle domandine fra l'imputato e tale Schillaci, della mancata escussione di alcuni testi diretti. Da ultimo, si lamenta che l'aggravante della premeditazione non era stata motivata, che non era stato accertato il movente, che il prevenuto avrebbe dovuto godere dell'attenuante della minima partecipazione al fatto, che doveva essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., che l'arma impiegata era comune e non da guerra, che la recidiva non andava applicata, che l'aumento per la continuazione doveva essere più contenuto, così come la misura delle pene accessorie, che la pena dell'ergastolo doveva essere esclusa per l'irreprensibile condotta processuale dell'imputato, che gli dovevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], conclude, con nota scritta, per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con successiva memoria il difensore del prevenuto ha ulteriormente argomentato concludendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile (ed al presente va riunito il proc. n. 161/2023, erroneamente iscritto dalla cancelleria, in via autonoma, nonostante riguardasse il medesimo ricorso).1. Occorre, innanzitutto, ricordare che si è autorevolmente affermato (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686) che, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.. Si è anche precisato che il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981; da ultimo, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667). 2. Così delimitato il giudizio ex art. 625 bis cod. proc. pen., se ne deduce l'evidente inammissibilità dei motivi dedotti dal ricorrente, posto che, nel lungo excursus argomentativo dell'unico motivo di censura, si lamenta, in realtà, non l'errata percezione dei dati di fatto riportati in sentenza ma presunti errori di valutazione del compendio probatorio, in tutte le sue singole parti, e, quindi, una pluralità di pretesi errori di giudizio. E, questo, sia nella declaratoria di inammissibilità relativa alle censure mosse sulla ritenuta responsabilità del ricorrente, in ordine al delitto di omicidio ascrittogli (ove, appunto, la Prima sezione avrebbe errato nel valutare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il loro reciproco riscontrarsi e l'ulteriore riscontro derivante dalle tracce di sparo rinvenute sul casco, tutti, al più errori di giudizio), sia nella verifica della congruità della motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti ed alla ritenuta inconfigurabilità delle invocate circostanze attenuanti (ove, anche in tal caso, si denunciavano pretesi errori di valutazione e non di fatto). Ed ancora, dolendosi, il ricorrente, della decisione delle Prima sezione in ordine alle doglianze relative ad alcune ordinanze in tema di prova, si assumevano vizi di motivazione e di giudizio e non l'errata percezione di dati di fatto. 3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposta nell'interesse del Saitta ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. e la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000, versando il medesimo in colpa, alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Riunito il proc. RG 161/2023 al presente, per ragioni di identità soggettiva ed oggettiva (duplicato), dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00