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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26237/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5 dalla Corte d’Appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoinsistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 20/02/2025, la Corte d’Appello di Venezia ha confermatola sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza, in data 13/04/2022, con la quale –per quanto qui rileva - [OSCURATO:PERSONA] Harrison (d’ora in avanti: OJO) erastato condannato alla pena di giustizia in relazione al concorso nel reato di cuiall’art. 452-quaterdecies cod. pen., come meglio specificato in rubrica.2.

Ricorre per cassazione l’OJO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:2.1.

Vizio di motivazione per travisamento, in relazione all’affermatorinvenimento di materiale nell’abitazione del ricorrente, e non nel solo garage chequesti aveva messo a disposizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che era statosfrattato (si richiama, al riguardo, il contenuto del verbale di perquisizionedomiciliare subita dall’OJO).2.2.

Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elementooggettivo del reato di cui all’art. 452-quaterdecies, avendo l’OJO posto in essereun’attività del tutto occasionale e sporadica, consistita nell’accompagnarel’[OSCURATO:PERSONA] guidando il suo furgone in tre occasioni.2.3.

Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo diconcorso, in relazione alla consapevolezza dell’illiceità dell’attività svoltadall’[OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo alla illiceità del relativo profitto.

Sievidenzia, al riguardo, che l’OJO aveva sempre visto l’[OSCURATO:PERSONA] versare danaro ericevere la fattura dal negoziante, nelle occasioni in cui l’aveva accompagnato aritirare le fotocopiatrici.2.4.

Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 114cod. pen., avuto riguardo al contributo sporadico e marginale offerto dall’OJOall’attività altrui.3.

Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecitauna declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamenteinfondate le censure devolute.4.

Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica alleargomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

L’odierno ricorrente è stato condannato, anche in appello, in relazione alconcorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che ha definito la propria posizione aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen.) per aver posto in essere attività organizzateper il traffico illecito di rifiuti RAEE, raccolti presso operatori commerciali (che liavevano ricevuti dai clienti dopo la loro dismissione) e conferiti in centri occulti distoccaggio, per poi esportarli clandestinamente all’estero.Nonostante le dichiarazioni ampiamente liberatorie rese dall’[OSCURATO:PERSONA], inqualità di teste assistito, a proposito del ricorrente (ritenuto del tuttoinconsapevole del traffico illecito dei RAEE), i giudici di merito non hanno ritenutodelle parti (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata), stando alla quale egli si eralimitato ad accettare, per un modesto compenso, la proposta dell’[OSCURATO:PERSONA] diguidare in qualche occasione (tre in tutto) il suo furgone per accompagnarlo aritirare delle fotocopiatrici, e a concedergli in uso il proprio garage essendol’[OSCURATO:PERSONA] stato sfrattato.

Peraltro, egli non aveva mai dubitato della liceitàdell’attività da questi svolta, anche perché l’[OSCURATO:PERSONA] riceveva fattura dopo averconsegnato il danaro (cfr. pag. 13, cit.).2.1.

Non può peraltro propriamente parlarsi, nella fattispecie in esame, di una“doppia conforme”, avendo la Corte territoriale tracciato un percorsoargomentativo sensibilmente diverso da quello del primo giudice.In primo luogo, la Corte d’Appello – accogliendo uno specifico rilievo difensivo- ha escluso che gli apparecchi presenti nel garage dell’OJO fossero stati caricatisu un container e spediti all’estero.

Era infatti emerso, sul punto, che –diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - tutti i trasporti per cui era stataraggiunta la prova in giudizio avevano riguardato i container della AUTOMAROCCHIs.p.a., con materiale caricato nei siti di stoccaggio di Castagnero (6 trasporti) eVicenza (18): nessun trasporto, invece, aveva riguardato materiale prelevato nelgarage dell’OJO (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata).In secondo luogo, la Corte territoriale ha smentito l’ulteriore elementovalorizzato dal Tribunale, secondo cui l’OJO era stato fermato dalla [OSCURATO:PERSONA] traportava “numerosissimo materiale elettronico usato” alla guida delfurgone di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA]: era infatti emerso, dall’escussionedell’operante, che quel controllo aveva riguardato non il ricorrente, ma lo stessoproprietario del veicolo (cfr. pag. 19).In forza di tali emergenze, delle già ricordate dichiarazioni liberatorie resedall’[OSCURATO:PERSONA], e dell’insussistenza di prove circa l’espletamento di viaggi cheavevano coinvolto l’odierno ricorrente (se non i tre dichiarati da quest’ultimo, insede di interrogatorio), il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello avevasollecitato l’accoglimento dell’appello proposto dall’OJO (cfr. la sintesi delleconclusioni scritte del P.G., riportate a pag. 1 della sentenza impugnata).2.2.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire,nella vigenza delle disposizioni precedenti all’introduzione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen., che «ai fini della sussistenza del dolo specifico richiestoper l'integrazione del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti,previsto dall'art. 53-bis D.Lgs. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 260 D.Lgs. n.152 del 2006), è necessaria la prova della consapevolezza dell'autore dellacondotta di aderire ad un'organizzazione illecita per conseguire un ingiustoprofitto, che può consistere, oltre che in un ricavo patrimoniale, anche in unvantaggio personale, quale la semplice riduzione dei costi aziendali o ilrafforzamento della posizione di ciascun imputato all'interno dell'azienda» (Sez. 4,n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267845 –

01. Più di recente, cfr. anche Sez.3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899 – 03, secondo cui «ai finidella configurabilità del concorso nel delitto di attività organizzate per il trafficoillecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies, cod. pen., non è necessario che ilsingolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendosufficiente che abbia consapevolezza del profitto perseguito dai correi».In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, ritieneil Collegio che la Corte territoriale non abbia adeguatamente chiarito le ragioni perle quali le marcate differenze ricostruttive rispetto alla sentenza di primo grado -di indiscutibile valenza favorevole all’OJO, con specifico riguardo alla questionedella consapevolezza, in capo al ricorrente, dell’illiceità del profitto perseguitodall’[OSCURATO:PERSONA] - siano state ritenute del tutto irrilevanti, o comunque inidonee asuperare la sussistenza di un dubbio ragionevole, quanto alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato: e ciò anche in considerazione del fatto, dedottodalla difesa ma pienamente confermato in sentenza (cfr. pag. 21), che l’IDUGBOEera titolare di una ditta individuale di import-export di autoveicoli eelettrodomestici usati (cfr. pag. 15).3.

Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo soffermarsi sulle ulterioriquestioni dedotte in ricorso, ed impongono l’annullamento della sentenzaimpugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello diVenezia.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di Appello di Venezia.Così deciso il 30 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 dalla Corte d’Appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoinsistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 20/02/2025, la Corte d’Appello di Venezia ha confermatola sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza, in data 13/04/2022, con la quale –per quanto qui rileva - [OSCURATO:PERSONA] Harrison (d’ora in avanti: OJO) erastato condannato alla pena di giustizia in relazione al concorso nel reato di cuiall’art. 452-quaterdecies cod. pen., come meglio specificato in rubrica.2. Ricorre per cassazione l’OJO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:2.1. Vizio di motivazione per travisamento, in relazione all’affermatorinvenimento di materiale nell’abitazione del ricorrente, e non nel solo garage chequesti aveva messo a disposizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che era statosfrattato (si richiama, al riguardo, il contenuto del verbale di perquisizionedomiciliare subita dall’OJO).2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elementooggettivo del reato di cui all’art. 452-quaterdecies, avendo l’OJO posto in essereun’attività del tutto occasionale e sporadica, consistita nell’accompagnarel’[OSCURATO:PERSONA] guidando il suo furgone in tre occasioni.2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo diconcorso, in relazione alla consapevolezza dell’illiceità dell’attività svoltadall’[OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo alla illiceità del relativo profitto. Sievidenzia, al riguardo, che l’OJO aveva sempre visto l’[OSCURATO:PERSONA] versare danaro ericevere la fattura dal negoziante, nelle occasioni in cui l’aveva accompagnato aritirare le fotocopiatrici.2.4. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 114cod. pen., avuto riguardo al contributo sporadico e marginale offerto dall’OJOall’attività altrui.3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecitauna declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamenteinfondate le censure devolute.4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica alleargomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L’odierno ricorrente è stato condannato, anche in appello, in relazione alconcorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che ha definito la propria posizione aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen.) per aver posto in essere attività organizzateper il traffico illecito di rifiuti RAEE, raccolti presso operatori commerciali (che liavevano ricevuti dai clienti dopo la loro dismissione) e conferiti in centri occulti distoccaggio, per poi esportarli clandestinamente all’estero.Nonostante le dichiarazioni ampiamente liberatorie rese dall’[OSCURATO:PERSONA], inqualità di teste assistito, a proposito del ricorrente (ritenuto del tuttoinconsapevole del traffico illecito dei RAEE), i giudici di merito non hanno ritenutodelle parti (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata), stando alla quale egli si eralimitato ad accettare, per un modesto compenso, la proposta dell’[OSCURATO:PERSONA] diguidare in qualche occasione (tre in tutto) il suo furgone per accompagnarlo aritirare delle fotocopiatrici, e a concedergli in uso il proprio garage essendol’[OSCURATO:PERSONA] stato sfrattato. Peraltro, egli non aveva mai dubitato della liceitàdell’attività da questi svolta, anche perché l’[OSCURATO:PERSONA] riceveva fattura dopo averconsegnato il danaro (cfr. pag. 13, cit.).2.1. Non può peraltro propriamente parlarsi, nella fattispecie in esame, di una“doppia conforme”, avendo la Corte territoriale tracciato un percorsoargomentativo sensibilmente diverso da quello del primo giudice.In primo luogo, la Corte d’Appello – accogliendo uno specifico rilievo difensivo- ha escluso che gli apparecchi presenti nel garage dell’OJO fossero stati caricatisu un container e spediti all’estero. Era infatti emerso, sul punto, che –diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - tutti i trasporti per cui era stataraggiunta la prova in giudizio avevano riguardato i container della AUTOMAROCCHIs.p.a., con materiale caricato nei siti di stoccaggio di Castagnero (6 trasporti) eVicenza (18): nessun trasporto, invece, aveva riguardato materiale prelevato nelgarage dell’OJO (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata).In secondo luogo, la Corte territoriale ha smentito l’ulteriore elementovalorizzato dal Tribunale, secondo cui l’OJO era stato fermato dalla [OSCURATO:PERSONA] traportava “numerosissimo materiale elettronico usato” alla guida delfurgone di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA]: era infatti emerso, dall’escussionedell’operante, che quel controllo aveva riguardato non il ricorrente, ma lo stessoproprietario del veicolo (cfr. pag. 19).In forza di tali emergenze, delle già ricordate dichiarazioni liberatorie resedall’[OSCURATO:PERSONA], e dell’insussistenza di prove circa l’espletamento di viaggi cheavevano coinvolto l’odierno ricorrente (se non i tre dichiarati da quest’ultimo, insede di interrogatorio), il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello avevasollecitato l’accoglimento dell’appello proposto dall’OJO (cfr. la sintesi delleconclusioni scritte del P.G., riportate a pag. 1 della sentenza impugnata).2.2. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire,nella vigenza delle disposizioni precedenti all’introduzione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen., che «ai fini della sussistenza del dolo specifico richiestoper l'integrazione del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti,previsto dall'art. 53-bis D.Lgs. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 260 D.Lgs. n.152 del 2006), è necessaria la prova della consapevolezza dell'autore dellacondotta di aderire ad un'organizzazione illecita per conseguire un ingiustoprofitto, che può consistere, oltre che in un ricavo patrimoniale, anche in unvantaggio personale, quale la semplice riduzione dei costi aziendali o ilrafforzamento della posizione di ciascun imputato all'interno dell'azienda» (Sez. 4,n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267845 – 01. Più di recente, cfr. anche Sez.3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899 – 03, secondo cui «ai finidella configurabilità del concorso nel delitto di attività organizzate per il trafficoillecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies, cod. pen., non è necessario che ilsingolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendosufficiente che abbia consapevolezza del profitto perseguito dai correi».In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, ritieneil Collegio che la Corte territoriale non abbia adeguatamente chiarito le ragioni perle quali le marcate differenze ricostruttive rispetto alla sentenza di primo grado -di indiscutibile valenza favorevole all’OJO, con specifico riguardo alla questionedella consapevolezza, in capo al ricorrente, dell’illiceità del profitto perseguitodall’[OSCURATO:PERSONA] - siano state ritenute del tutto irrilevanti, o comunque inidonee asuperare la sussistenza di un dubbio ragionevole, quanto alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato: e ciò anche in considerazione del fatto, dedottodalla difesa ma pienamente confermato in sentenza (cfr. pag. 21), che l’IDUGBOEera titolare di una ditta individuale di import-export di autoveicoli eelettrodomestici usati (cfr. pag. 15).3. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo soffermarsi sulle ulterioriquestioni dedotte in ricorso, ed impongono l’annullamento della sentenzaimpugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello diVenezia. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di Appello di Venezia.Così deciso il 30 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]
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