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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 1984

Cassazione n. 45746/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/05/1984 [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/06/1986 [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/10/1997 avverso la sentenza del 01/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANOdatn avYisecatle-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, secondo quanto riportato in calce, è stato sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

Poiché detto difensore non risulta iscritto a tale albo, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileí i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 settembre 2021.

Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], ,i. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/05/1984 [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/06/1986 [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/10/1997 avverso la sentenza del 01/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANOdatn avYisecatle-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, secondo quanto riportato in calce, è stato sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché detto difensore non risulta iscritto a tale albo, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibileí i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], ,i. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45746/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris