CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 21914/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 39601 del 19/06/2019, la Prima Sezione penale di questa Corte annullò il decreto del 22/10/2018, con il quale la Corte di appello di Bologna aveva rigettato la richiesta di revocazione ex art. 28 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 della confisca definitiva proposta da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. Nel disporre l'annullamento con rinvio, la Prima Sezione ha affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di confisca di prevenzione, l'azione di revocazione per contrasto di giudicati, di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs.6 settembre 2011, n. 159, è esperibile anche nel caso di prospettazione di un contrasto tra due decisioni definitive emesse all'esito di procedimenti di prevenzione riguardanti un medesimo soggetto, dovendosi interpretare la richiamata disposizione, nonostante il letterale riferimento al solo contrasto tra il provvedimento di confisca e sentenze penali definitive, alla luce delle finalità della revocazione, in tutto analoghe alla revisione di cui agli artt. 630 ss. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39601 del 19/06/2019, Castaldo, Rv. 276874 - 01) 2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Bologna, con decreto in data 28/01/2020, ha, in parziale accoglimento della richiesta, revocato il decreto di confisca limitatamente ai beni di [OSCURATO:SOCIETA]. strumentali all'attività del [OSCURATO:PERSONA] di Riccione e ha rigettato l'istanza con riferimento a un'auto intestata alla società indicata. 3. Avverso il decreto della Corte di appello di Bologna del 28/01/2020 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., e denunciando inosservanza delle statuizioni della sentenza di annullamento, vizi di motivazione in ordine al contenuto del decreto della Corte di appello di Bologna del 21/03/2019 e motivazione apparente. Il provvedimento impugnato ha escluso la revoca della confisca dell'auto in quanto la stessa risulta immatricolata nel 2011, ossia in epoca successiva al 2006, quando la pericolosità di Castaldo si era manifestata, ma in tal modo ha richiesto alla difesa una prova la cui produzione, invece, incombeva, sul p.m., posto che, nel momento in cui è stata sancita la legittimità dell'acquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei relativi beni strumentali e funzionali all'attività del bar, per sostenere la sussistenza dei presupposti della confisca di un bene di pertinenza della società la Corte di appello avrebbe dovuto individuare elementi dimostrativi del fatto che la provvista impiegata per l'acquisto dell'auto era esterna alla società stessa, laddove erroneamente è stato ritenuto assorbente il dato cronologico. Il decreto della Corte di appello di Bologna valorizzato dalla difesa ha escluso la pericolosità sociale anche in riferimento a ulteriori periodi, mentre il decreto impugnato ritiene accertata la pericolosità con decorrenza dal 2006. La motivazione del decreto impugnato è dunque apparente avendo omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Al fine di perimetrare puntualmente l'oggetto del presente giudizio, mette conto sottolineare che, come evidenziato dalla sentenza n. 39601 del 2019 della Prima Sezione di questa Corte, la richiesta di revocazione si fondava sulla dedotta inconciliabilità del decreto del Tribunale di Rimini del 27/06/2014 (confermato in appello e divenuto irrevocabile il 20/10/2015), con il quale fu disposta la confisca dei beni rispetto alla quale è stata promossa la revocazione nel presente procedimento, e un altro decreto di prevenzione, quello del 19/01/2017 (divenuto irrevocabile il 06/04/2017), che, nella stessa prospettazione del richiedente così come riportata dalla Prima Sezione, affermava che la pericolosità di Castaldo si manifestò solo dal 2006. La medesima indicazione è offerta dal decreto della Corte di appello di Bologna oggi impugnato. Il ricorso non contesta queste affermazione, ma fa valere un successivo decreto della Corte di appello di Bologna del 21/03/2019 - dep. il 26/09/2019, di cui assume l'irrevocabilità, che peraltro non risulta dal decreto stesso. 3. In ogni caso, il carattere sopravvenuto del decreto da ultimo richiamato rispetto alla sentenza di annullamento della Prima Sezione penale rende ragione della manifesta infondatezza della doglianza relativa alla denunciata inosservanza della sentenza rescindente da parte del giudice del rinvio. Quanto al decreto depositato il 26/09/2019, anche a prescindere dall'esorbitanza dello stesso rispetto all'oggetto del giudizio di revocazione così come instaurato dall'interessato e delineato dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione di questa Corte, il giudice del rinvio lo ha esaminato, ravvisando nelle sue valutazioni la conferma dell'accertata decorrenza della pericolosità di Castaldo dal 2006. Il ricorso contesta questa valutazione richiamando le conclusioni del P.G. nel giudizio di rinvio (all'evidenza inidonee a infirmare la valutazione della Corte distrettuale) e citando un brano del più recente decreto, ma, nei termini indicati, la censura è all'evidenza inammissibile, in quanto, da un lato, non è sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» di tale atto (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349), mentre, dall'altro, la doglianza mira in modo inequivoco a rimettere a questa Corte un'inammissibile apprezzamento di merito circa i contenuti del decreto acquisito e la sua valenza conoscitiva. Ne consegue l'inammissibilità del secondo motivo.Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. Nell'escludere la revocazione della confisca con riferimento all'auto, la Corte di appello ha rimarcato l'epoca dell'immatricolazione (2011) successiva all'epoca in cui la pericolosità sociale di Castaldo si era manifestata. Il ricorrente censura il rilievo del giudice del rinvio deducendo, in particolare, che la società di cui è stata disposta la restituzione (che gestiva un bar) era capace di generare reddito lecito; in tal modo, tuttavia, il ricorso, in buona sostanza, propone censure che investono il percorso argomentativo del decreto impugnato, ma, essendo stato lo stesso reso in sede di revocazione (e non in un ordinario giudizio di prevenzione), a venire in rilievo possono essere solo profili di inconciliabilità rispetto al decreto del 2017 individuato dal richiedente come termine di comparazione per il giudizio di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, inconciliabilità di cui il ricorso non dà conto, il che rende ragione della manifesta infondatezza anche di questo motivo. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de