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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 1991

Cassazione n. 14456/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1991 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo con cui si deduce che il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] appartenente alla Guardia di Finanza non fosse in servizio e pertanto non abilitato ad intervenire e richiedere i documenti, il ricorso risulta generico e reiterativo di censure adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha fornito ineccepibile risposta allorché ha rilevato come il maresciallo avesse, non solo il diritto, ma il dovere di intervenire per il impedire la protrazione dell'azione tesa a preservare l'ordine e sicurezza pubblica pregiudicata dall'azione del ricorrente intento ad atteggiamenti violenti e ingiuriosi nei confronti di passanti; detta situazione non lasciava spazio a legittime reazioni ex art. 393-bis cod. pen. da parte del ricorrente che, appreso della qualifica e delle funzioni del militare ha ingiuriato, minacciato ed aggredito il medesimo che riportava lesioni, omettendo di declinare le generalità; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] tefano ID1753WrATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1991 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo con cui si deduce che il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] appartenente alla Guardia di Finanza non fosse in servizio e pertanto non abilitato ad intervenire e richiedere i documenti, il ricorso risulta generico e reiterativo di censure adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha fornito ineccepibile risposta allorché ha rilevato come il maresciallo avesse, non solo il diritto, ma il dovere di intervenire per il impedire la protrazione dell'azione tesa a preservare l'ordine e sicurezza pubblica pregiudicata dall'azione del ricorrente intento ad atteggiamenti violenti e ingiuriosi nei confronti di passanti; detta situazione non lasciava spazio a legittime reazioni ex art. 393-bis cod. pen. da parte del ricorrente che, appreso della qualifica e delle funzioni del militare ha ingiuriato, minacciato ed aggredito il medesimo che riportava lesioni, omettendo di declinare le generalità; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] tefano ID1753WrATO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14456/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris