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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 luglio 1982

Cassazione n. 31522/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/07/1982; avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del codifensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, chiede che venga dichiarata la prescrizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso fondato su sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel rigettare la dedotta nullità per essere la vocatio in iudicium dell'imputato in primo grado intervenuta mediante notifica al difensore di ufficio quale donniciliatario dell'indagato (in forza di sua dichiarazione), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e senza l'accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Ciò, peraltro, nonostante il mancato assenso del difensore donniciliatario previsto dall'art. 164, comma 4-bis, cod. proc. pen., ancorché comma introdotto successivamente alla detta vocatio (con I. 23 giugno 2017, n. 103).

2.2. Con il secondo motivo si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, nel ritenere sussistente la competenza in capo al Tribunale di Ravenna pur trattandosi di contestazione, a carico del prevenuto, di detenzione di stupefacente che avrebbe avuto inizio a Modena (con conseguente applicabilità dell'art. 8 cod. proc. pen).

Ne sarebbe dunque conseguita l'erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 9 cod. proc. pen., sull'assunta contestazione di un acquisto di stupefacente, conclusosi in luogo imprecisato, seguito dal trasporto dello stesso, con conseguente violazione, peraltro, del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe omologato la massima esperenziale per cui chi partecipa alla fase di ritiro dello stupefacente acquistato avrebbe anche partecipato all'atto di acquisto.

La Corte, peraltro, prosegue il ricorrente con il quarto motivo, avrebbe errato nel riconoscere in capo all'imputato una responsabilità concorsuale per il solo fatto di essersi trovato a bordo di una delle tre vetture che hanno eseguito la «staffetta» ovvero il «falso scopo» al fine di depistare le forze dell'ordine durante l'attività di trasporto da Modena a Ravenna dei 10 kg di stupefacente.

Non si darebbe conto, in sostanza, di quale sarebbe stata la portata agevolatrice della condotta consapevolmente tenuta dall'imputato che, comunque, come dedotto con il quinto motivo, il giudice dir merito apoditticamente non avrebbe sussunto nell'opera di minima importanz , , di cui all'art. 114 cod. pen., da valutarsi in ragione del rilievo della stessa sul risultato finale dell'impresa criminosa.

2.4. Con il sesto motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto alla commisurazione giudiziale della pena, determinata non nel limite edittale ma nel doppio di esso, senza considerare, anche ai fini della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, la minima importanza dell'opera dell'imputato nell'economia della fattispecie, la sua incensuratezza e la condotta susseguente al reato di soggetto che ha conseguito un titolo di studio.

3. Le pareti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, che si appunta sulla vocatio in iudiciurn in primo grado, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in quanto la Corte territoriale argomenta la corretta vocatio dell'imputato e la conoscenza del procedimento in ragione della conoscenza della lingua italiana da parte sua, emergente dagli atti procedimentali e in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza, avendo provveduto a eleggere domicilio in assenza di dichiarazione alcuna di mancata conoscenza della lingua.

Trattasi peraltro di soggetto che ha successivamente nominato difensori di fiducia e mutato il domicilio eletto.

Così facendo, peraltro, il giudice di merito ha correttamente applicato il principio, con il quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta, per cui in tema di traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana può essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria (nella specie, proprio l'elezione di domicilio) e in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti (ex plurimis: Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479).

Peraltro, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana, che nella specie rileverebbe ai fini dalla vocatio in iudicium, costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se, come nel caso concreto, supportata da motivazione coerente e non manifestamente illogica (ex plurimis, Sez. 2, 11137 del 20/11/2020, Dong, Rv. 280992).Manifestamente infondato è altresì il profilo deducente la violazione dell'art. 164, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione del mancato assenso del difensore domiciliatario, trattandosi di norma non applicabile nella specie, in forza del principio tempus regit actum, in quanto introdotta (con I. 23 giugno 2017, n. 103) successivamente all'elezione di domicilio in oggetto, come peraltro evidenziato dallo stesso ricorrente.

3. Gli altri motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta in quanto accomunati dal medesimo profilo d'inammissibilità in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla motivazione della sentenza impugnata.

Ciò anche al netto dell'inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni di merito a quelle del giudicante circa gli elementi sottesi alla cosciente partecipazione dell'imputato all'acquisto dello stupefacente successivamente trasportato ritenuta anche in ragione dell'importante ruolo assunto nell'economia dell'illecito.

3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 deo. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

3.2. Orbene, il ricorrente non si confronta con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogico, laddove la Corte territoriale ricostruisce la situazione di contesto dell'illecito anche in forza degli esiti delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni e di un mirato servizici di osservazione, controllo e pedinamento eseguito a riscontro.

Trattasi, in particolare, di intervenuto acquisto dei 10 kg di stupefacente, previ accordi conclusi in luogo ritenuto non accertato, seguito dal trasporto della medesima sostanza da Modena a Ravenna, dalla quale è in precedenza partito il convoglio composto da tre vetture appositamente organizzato.

In tale circostanza è stata sottoposta a controllo la vettura centrale, guidata da un correo e nella quale si trovava l'imputato, avente la funzione di realizzare il c.d.

«falso scopo» al fine di proteggere la vettura invece effettivamente trasportante lo stupefacente, per come emerso dalla valutazione degli esiti delle intercettazioni di conversazioni anche successive all'eseguito controllo.

3.3. Sicché, la Corte territoriale, al fine di confermare la competenza territoriale in capo al Tribunale di Ravenna, ha correttamente applicato le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., con riferimento al criterio dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione, trattandosi di acquisto di stupefacente, come peraltro ascritto in rubrica, ritenuto dal giudice di merito concluso dai correi in luogo imprecisato e immediatamente seguito dal prelievo della sostanza acquistata da Modena mediante convoglio partito da Ravenna e ivi ritornato.

Ne è pertanto conseguita la corretta applicazione del principio, con il quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta ma che in questa sede si intende ribadire, per cui ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non Sia identificato o identificabile, la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 4„ n. 24719 del 03/03/2016, Lusha, Rv. 267227, che ha ritenuto corretto il ricorso ai criteri supplel:ivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen, in fattispecie relativa alla cessione di droga caratterizzata da accordo criminoso per l'acquisto avvenuto per telefono e non potendosi individuare il luogo di realizzazione della condotta).

3.4. Parimenti dicasi in merito alle dloglianze relative al trattamento sanzionatorio, dovendo ribadire che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimS, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione).

Quanto innanzi è da escludersi nella specie, per quanto emerge dall'apparato motivazionale della sentenza impugnata con il quale il ricorrente non confronta il suo dire.

La ritenuta importanza del ruolo assunto dal prevenuto in sede di prelievo dello stupefacente preventivamente acquistato, sostanziatosi nella realizzazione del c.d.

«falso scopo» in seno a una ben organizzata operazione, e il rilevante quantitativo di sostanza, pari a 10 kg, si sono difatti posti alla base della i motivata esclusione della sussumibilità della fattispecie nell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non criticata dal ricorrente, e della minima importanza dell'opera del prevenuto, ex art. 114 cod. pen.

In considerazione di quanto appena evidenziato, con motivazione esente coerente e non manifestamente illogica, è stata infine commisurata la pena, di poco sopra la media edittale, ritenendo non suscettibile di positivo apprezzamento, al fine della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, il titolo di studio conseguito dopo i fatti da parte dell'imputato che non ha invece evidenziato segni di resipiscenza tramite una condotta collaborativa.

Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, difatti, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma ric:hiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/21322, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01).

Il loro riconoscimento è quindi oggetto di urli giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso conseguono, diversamente da quanto invocato in sede di discussione dalla difesa, l'impossibilità di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in quanto preclusa dalla mancata formazione di un valido rapporto d'impugnazione (ex plurimis: Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez.

U, n. 23428 del 2/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), oltre che la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/07/1982; avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del codifensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, chiede che venga dichiarata la prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso fondato su sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel rigettare la dedotta nullità per essere la vocatio in iudicium dell'imputato in primo grado intervenuta mediante notifica al difensore di ufficio quale donniciliatario dell'indagato (in forza di sua dichiarazione), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e senza l'accertamento della conoscenza della lingua italiana. Ciò, peraltro, nonostante il mancato assenso del difensore donniciliatario previsto dall'art. 164, comma 4-bis, cod. proc. pen., ancorché comma introdotto successivamente alla detta vocatio (con I. 23 giugno 2017, n. 103). 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, nel ritenere sussistente la competenza in capo al Tribunale di Ravenna pur trattandosi di contestazione, a carico del prevenuto, di detenzione di stupefacente che avrebbe avuto inizio a Modena (con conseguente applicabilità dell'art. 8 cod. proc. pen). Ne sarebbe dunque conseguita l'erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 9 cod. proc. pen., sull'assunta contestazione di un acquisto di stupefacente, conclusosi in luogo imprecisato, seguito dal trasporto dello stesso, con conseguente violazione, peraltro, del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe omologato la massima esperenziale per cui chi partecipa alla fase di ritiro dello stupefacente acquistato avrebbe anche partecipato all'atto di acquisto. La Corte, peraltro, prosegue il ricorrente con il quarto motivo, avrebbe errato nel riconoscere in capo all'imputato una responsabilità concorsuale per il solo fatto di essersi trovato a bordo di una delle tre vetture che hanno eseguito la «staffetta» ovvero il «falso scopo» al fine di depistare le forze dell'ordine durante l'attività di trasporto da Modena a Ravenna dei 10 kg di stupefacente. Non si darebbe conto, in sostanza, di quale sarebbe stata la portata agevolatrice della condotta consapevolmente tenuta dall'imputato che, comunque, come dedotto con il quinto motivo, il giudice dir merito apoditticamente non avrebbe sussunto nell'opera di minima importanz , , di cui all'art. 114 cod. pen., da valutarsi in ragione del rilievo della stessa sul risultato finale dell'impresa criminosa. 2.4. Con il sesto motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto alla commisurazione giudiziale della pena, determinata non nel limite edittale ma nel doppio di esso, senza considerare, anche ai fini della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, la minima importanza dell'opera dell'imputato nell'economia della fattispecie, la sua incensuratezza e la condotta susseguente al reato di soggetto che ha conseguito un titolo di studio. 3. Le pareti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, che si appunta sulla vocatio in iudiciurn in primo grado, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in quanto la Corte territoriale argomenta la corretta vocatio dell'imputato e la conoscenza del procedimento in ragione della conoscenza della lingua italiana da parte sua, emergente dagli atti procedimentali e in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza, avendo provveduto a eleggere domicilio in assenza di dichiarazione alcuna di mancata conoscenza della lingua. Trattasi peraltro di soggetto che ha successivamente nominato difensori di fiducia e mutato il domicilio eletto. Così facendo, peraltro, il giudice di merito ha correttamente applicato il principio, con il quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta, per cui in tema di traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana può essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria (nella specie, proprio l'elezione di domicilio) e in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti (ex plurimis: Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479). Peraltro, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana, che nella specie rileverebbe ai fini dalla vocatio in iudicium, costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se, come nel caso concreto, supportata da motivazione coerente e non manifestamente illogica (ex plurimis, Sez. 2, 11137 del 20/11/2020, Dong, Rv. 280992).Manifestamente infondato è altresì il profilo deducente la violazione dell'art. 164, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione del mancato assenso del difensore domiciliatario, trattandosi di norma non applicabile nella specie, in forza del principio tempus regit actum, in quanto introdotta (con I. 23 giugno 2017, n. 103) successivamente all'elezione di domicilio in oggetto, come peraltro evidenziato dallo stesso ricorrente. 3. Gli altri motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta in quanto accomunati dal medesimo profilo d'inammissibilità in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla motivazione della sentenza impugnata. Ciò anche al netto dell'inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni di merito a quelle del giudicante circa gli elementi sottesi alla cosciente partecipazione dell'imputato all'acquisto dello stupefacente successivamente trasportato ritenuta anche in ragione dell'importante ruolo assunto nell'economia dell'illecito. 3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 deo. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 3.2. Orbene, il ricorrente non si confronta con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogico, laddove la Corte territoriale ricostruisce la situazione di contesto dell'illecito anche in forza degli esiti delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni e di un mirato servizici di osservazione, controllo e pedinamento eseguito a riscontro. Trattasi, in particolare, di intervenuto acquisto dei 10 kg di stupefacente, previ accordi conclusi in luogo ritenuto non accertato, seguito dal trasporto della medesima sostanza da Modena a Ravenna, dalla quale è in precedenza partito il convoglio composto da tre vetture appositamente organizzato. In tale circostanza è stata sottoposta a controllo la vettura centrale, guidata da un correo e nella quale si trovava l'imputato, avente la funzione di realizzare il c.d. «falso scopo» al fine di proteggere la vettura invece effettivamente trasportante lo stupefacente, per come emerso dalla valutazione degli esiti delle intercettazioni di conversazioni anche successive all'eseguito controllo. 3.3. Sicché, la Corte territoriale, al fine di confermare la competenza territoriale in capo al Tribunale di Ravenna, ha correttamente applicato le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., con riferimento al criterio dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione, trattandosi di acquisto di stupefacente, come peraltro ascritto in rubrica, ritenuto dal giudice di merito concluso dai correi in luogo imprecisato e immediatamente seguito dal prelievo della sostanza acquistata da Modena mediante convoglio partito da Ravenna e ivi ritornato. Ne è pertanto conseguita la corretta applicazione del principio, con il quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta ma che in questa sede si intende ribadire, per cui ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non Sia identificato o identificabile, la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 4„ n. 24719 del 03/03/2016, Lusha, Rv. 267227, che ha ritenuto corretto il ricorso ai criteri supplel:ivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen, in fattispecie relativa alla cessione di droga caratterizzata da accordo criminoso per l'acquisto avvenuto per telefono e non potendosi individuare il luogo di realizzazione della condotta). 3.4. Parimenti dicasi in merito alle dloglianze relative al trattamento sanzionatorio, dovendo ribadire che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimS, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, per quanto emerge dall'apparato motivazionale della sentenza impugnata con il quale il ricorrente non confronta il suo dire. La ritenuta importanza del ruolo assunto dal prevenuto in sede di prelievo dello stupefacente preventivamente acquistato, sostanziatosi nella realizzazione del c.d. «falso scopo» in seno a una ben organizzata operazione, e il rilevante quantitativo di sostanza, pari a 10 kg, si sono difatti posti alla base della i motivata esclusione della sussumibilità della fattispecie nell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non criticata dal ricorrente, e della minima importanza dell'opera del prevenuto, ex art. 114 cod. pen. In considerazione di quanto appena evidenziato, con motivazione esente coerente e non manifestamente illogica, è stata infine commisurata la pena, di poco sopra la media edittale, ritenendo non suscettibile di positivo apprezzamento, al fine della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, il titolo di studio conseguito dopo i fatti da parte dell'imputato che non ha invece evidenziato segni di resipiscenza tramite una condotta collaborativa. Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, difatti, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma ric:hiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/21322, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è quindi oggetto di urli giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso conseguono, diversamente da quanto invocato in sede di discussione dalla difesa, l'impossibilità di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in quanto preclusa dalla mancata formazione di un valido rapporto d'impugnazione (ex plurimis: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 2/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), oltre che la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile
Sentenza Cassazione n. 31522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris