CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 32052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, e, con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 591 comma 1 n. 1 let. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 581 comma 1 let. a), c) e d) cod. proc. pen., lamentando l'erroneità da parte della Corte di appello di Napoli della declaratoria di inammissibilità, per aspecificità dell'impugnazione, rimarcando come con l'atto di gravame s'invocava un più favorevole giudizio di valenza tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti con argomentazioni puntuali e mirate; ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché correttamente, a fronte della genericità del motivo di appello, la Corte territoriale l'ha reputato inammissibile, ove confrontato con la congrua motivazione fornita dal primo giudice sul punto; ricordato che in tema di circostante attenuati generiche le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli e tali argomentazioni costituiscono la ragione, ma segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia - il giudizio di comparazione tra circostanze - che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato la «perduranza della determinazione criminosa, l'eclatante gravità dell'azione criminosa consistita nel lancio di bombe contro un fabbricato dove abitavano esponenti di un clan avversario; elevata capacità a delinquere dimostrata dal ruolo di primo piano dallo stesso svolto»; rilevato altresì che i giudici di merito non hanno trascurato di prendere in considerazione gli elementi allegati dalla difesa, ma li hanno correttamente ritenuti identicamente riproduttivi di argomenti già esaminati e la Corte a ragione ha ritenuto che la doglianza contenuta nell'atto di appello fosse priva di reale confutazione della motivazione resa dal primo giudice in punto di bilanciamento in termini di equivalenza le circostanze eterogenee; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere este