CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 40547/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG.20126/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catania ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali ritenute attendibili e che i rilievi critici del ricorrente in tema di attendibilità, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, essendo del tutto coerenti anche le argomentazioni con cui sono state superate le obiezioni contenute nei motivi di appello circa l'errore in cui poteva essere incorso l'agente della Polizia penitenziaria nell'avvedersi del telefono cellulare; ritenuto che anche le censure articolate con il motivo in punto di trattamento sanzionatorio, concernendo apprezzamenti riservati al merito, sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione per giustificare il diniego della circostanza attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il