Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03177/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1724/2025 UP - 17/12/2025 R.G.N. 33123/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - SENTENZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

1. Con sentenza del 31/03/2025, la Corte di appello di Napoli, in (parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 12/09/2022, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 640-ter, comma 1 e 3, cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sulla contestata aggravante, condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e concessione della sospensione condizionale della pena, concedeva altresì la non menzione della condanna ex art 175 cod. pen., confermando nel resto la appellata sentenza.

2.1. Con primo motivo di ricorso, formulato ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 640-ter cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità.

2.2. Con secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 640-ter cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussunzione della condotta nella fattispecie contestata, anziché in quella di cui all’art. 640 cod. pen.

Insta pertanto per l’annullamento della sentenza con rinvio.

In premessa, ritiene la Corte che la motivazione debba essere redatta in forma semplificata, atteso che con il ricorso vengono dedotti motivi reiterativi di censure già correttamente disattese dalla corte di appello, o poste questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi già affermati in precedenza, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi.

Deve anzitutto essere richiamato il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027; Sez. 4, n. 8294 del01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 – 01).

Sotto tali profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dai giudici di merito conformemente nel doppio grado di giudizio e, in particolare, dalla Corte territoriale, che ha anche adeguatamente vagliato e disatteso le deduzioni difensive portate in appello, con motivazione compiuta, congruente e logica, non censurabile in questa sede (pagg. 4 e 5 sentenza di primo grado; pag. 4 sentenza impugnata).

Per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia poiché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico, attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518 – 01, che ha precisato che la manipolazione del sistema informatico è modalità "speciale" e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti; Sez. 2, n. 41435 del 09/06/2016, Valenza, Rv. 268270 – 01; Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016 - dep. 01/09/2016, Confl. comp. in proc.

Vizcaino, Rv. 268252 -01). di funzionamento, a qualsiasi intervento senza diritto e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.

In tal senso, si registra una doppia motivazione conforme, compiuta, logica e congruente, nonché aderente alle risultanze probatorie, con cui è stata operata la corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta (vds. pagg. 4-5 della sentenza impugnata e pagg. 4-6 della sentenza di primo grado).

3.4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata e dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro

3.000. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1724/2025 UP - 17/12/2025 R.G.N. 33123/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - SENTENZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 1. Con sentenza del 31/03/2025, la Corte di appello di Napoli, in (parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 12/09/2022, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 640-ter, comma 1 e 3, cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sulla contestata aggravante, condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e concessione della sospensione condizionale della pena, concedeva altresì la non menzione della condanna ex art 175 cod. pen., confermando nel resto la appellata sentenza. 2.1. Con primo motivo di ricorso, formulato ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 640-ter cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità. 2.2. Con secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 640-ter cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussunzione della condotta nella fattispecie contestata, anziché in quella di cui all’art. 640 cod. pen. Insta pertanto per l’annullamento della sentenza con rinvio. In premessa, ritiene la Corte che la motivazione debba essere redatta in forma semplificata, atteso che con il ricorso vengono dedotti motivi reiterativi di censure già correttamente disattese dalla corte di appello, o poste questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi già affermati in precedenza, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi. Deve anzitutto essere richiamato il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027; Sez. 4, n. 8294 del01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 – 01). Sotto tali profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dai giudici di merito conformemente nel doppio grado di giudizio e, in particolare, dalla Corte territoriale, che ha anche adeguatamente vagliato e disatteso le deduzioni difensive portate in appello, con motivazione compiuta, congruente e logica, non censurabile in questa sede (pagg. 4 e 5 sentenza di primo grado; pag. 4 sentenza impugnata). Per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia poiché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico, attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518 – 01, che ha precisato che la manipolazione del sistema informatico è modalità "speciale" e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti; Sez. 2, n. 41435 del 09/06/2016, Valenza, Rv. 268270 – 01; Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016 - dep. 01/09/2016, Confl. comp. in proc. Vizcaino, Rv. 268252 -01). di funzionamento, a qualsiasi intervento senza diritto e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico. In tal senso, si registra una doppia motivazione conforme, compiuta, logica e congruente, nonché aderente alle risultanze probatorie, con cui è stata operata la corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta (vds. pagg. 4-5 della sentenza impugnata e pagg. 4-6 della sentenza di primo grado). 3.4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata e dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag
Sentenza Cassazione n. 03177/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris