CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 ottobre 2026
Cassazione n. 26048/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tti unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2578/2024depositata il 01/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convivevano more uxorio. [OSCURATO:PERSONA] in sede di esecuzione forzata, con decreto di trasferimento delgiudice dell’esecuzione, un immobile, il cui prezzo era pagato dal Ruzza. Il30 agosto 2015 la Ferrari sottoscriveva una dichiarazione con la qualeNumero registro generale 26650/2024Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 26048/2026Data pubblicazione 01/10/2026riconosceva «che il reale proprietario dell’immobile sopraccitato è il Sig.[OSCURATO:PERSONA]» e che «l’intestazione alla mia persona è stata fatta soloper fini fiscali». Con atto del 30 settembre 2020, stipulato comecompravendita ma senza pagamento del prezzo, la Ferrari trasferiva alRuzza la metà dell’immobile. Invitata a stipulare davanti al notaio iltrasferimento dell’altra metà, la Ferrari non si presentava.[OSCURATO:PERSONA] conveniva allora la Ferrari davanti al Tribunale di Varese,chiedendo il trasferimento della metà residua dell’immobile: in viaprincipale, mediante esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. dell’obbligo diritrasferimento nascente da un pactum fiduciae; in subordine, a titolorestitutorio, previa risoluzione del patto per inadempimento; in viaulteriormente subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c. [OSCURATO:PERSONA] resisteva, negando che la dichiarazione del 30 agosto2015 contenesse alcun obbligo di restituzione e deducendo che l’immobile,pagato dal Ruzza, le era stato intestato per regolare pregressi rapporti didare e avere sorti durante la convivenza, nel corso della quale ella avevaospitato per anni il convivente in un immobile di sua proprietà, e che lavendita del 2020 aveva compensato le spese di ristrutturazione sostenutedal Ruzza.Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 1381/2023, rigettava ledomande. Riteneva non provato il patto fiduciario, perché la dichiarazionedel 30 agosto 2015 non faceva cenno ad alcun obbligo restitutorio eperché la vendita della sola metà dell’immobile nel 2020 contraddiceva unobbligo di ritrasferire l’intero; e negava l’arricchimento senza causa,trovando l’attribuzione giustificazione nel contratto del 2020.La Corte di appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello del Ruzza. Ha osservato che la proprietà dell’immobile siera trasferita alla Ferrari per effetto del decreto di trasferimento, e che ladichiarazione del 30 agosto 2015 non aveva effetto traslativo; che ilnegozio fiduciario presuppone, accanto all’intestazione del bene, il pattoNumero registro generale 26650/2024Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 26048/2026Data pubblicazione 01/10/2026interno che obbliga il fiduciario a ritrasferirlo, sicché spettava al Ruzzaprovarne l’esistenza, espressamente contestata dalla Ferrari; che taleprova mancava, perché la dichiarazione del 2015 non conteneva alcunobbligo di ritrasferire e i capitoli di prova testimoniale, pur ammissibile peril patto fiduciario immobiliare, non vertevano sull’accordo; che la venditadel 2020, negozio simulato, dissimulante una donazione nulla per difettodi forma, era priva di collegamento con l’originaria intestazione eirrilevante ai fini della decisione. Ha infine rigettato la domanda diarricchimento, ritenendola proponibile in via subordinata ma infondata,perché l’intestazione dell’immobile alla Ferrari, in difetto di pattofiduciario, trovava causa nei pregressi rapporti patrimoniali instaurati frale parti durante la convivenza.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resiste concontroricorso e memoria [OSCURATO:PERSONA]. Il Consigliere delegato haformulato proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., nel senso dell’inammissibilità del ricorso; il ricorrente ha chiesto ladecisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1173,1372, 1322 e 1374 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., si sostiene che, provatal’intestazione fiduciaria dell’immobile alla Ferrari, la Corte di appelloavrebbe dovuto accogliere la domanda di esecuzione specifica ex art.2932 c.c., essendo l’obbligo retrocessorio insito nel patto e nonbisognevole di autonoma dimostrazione, e avrebbe perciò errato nelpretendere la prova di un distinto e ulteriore impegno di ritrasferimento.Il motivo è infondato.Cass. SU 6459/2020 ha stabilito che il pactum fiduciae con oggettoimmobiliare, innestato su un acquisto effettuato dal fiduciario per contodel fiduciante, non richiede la forma scritta ad substantiam, trattandosi diNumero registro generale 26650/2024Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 26048/2026Data pubblicazione 01/10/2026al mandato senza rappresentanza; con la precisazione che tale patto, unavolta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento delladomanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento. Le SezioniUnite hanno così rimosso il vincolo di forma, non l’onere di prova:l’esistenza del patto, comprensiva del suo nucleo obbligatorio, resta fattocostitutivo che il fiduciante ha l’onere di dimostrare, e la liberazionedall’onere documentale ne accresce, anziché ridurlo, il peso probatorio.Su tali premesse l’argomento del ricorrente non può essere condiviso.L’intestazione fiduciaria e l’obbligo di ritrasferimento non sono scindibili:provare che un’intestazione è fiduciaria significa provare l’accordo nel suocontenuto comprensivo del vincolo restitutorio. Il dato accertato dallaCorte di appello non è un patto fiduciario provato, bensì la meracircostanza materiale dell’acquisto dell’immobile da parte della Ferrari insede di esecuzione forzata, pur con provvista del Ruzza: dato di per séneutro quanto alla causa dell’attribuzione, idoneo a sottendere tantoun’intestazione fiduciaria quanto una donazione indiretta o la sistemazionedi pregressi rapporti patrimoniali. Da esso l’obbligo di ritrasferire nondiscende automaticamente.Né a diversa conclusione conduce la dichiarazione della Ferrari del 30agosto 2015. Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, «ladichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell’intestazionefiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante,non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando unapromessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistenterapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1988c.c., un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero afavore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell’oneredella prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a provacontraria»: l’effetto confermativo presuppone dunque che la dichiarazioneNumero registro generale 26650/2024Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 26048/2026Data pubblicazione 01/10/2026sia insieme ricognitiva e promissiva. La Corte di appello ha accertato, convalutazione di fatto non sindacabile in questa sede, che la dichiarazionedel 30 agosto 2015 si limitava a riconoscere che l’intestazione alla Ferrariera avvenuta per fini fiscali, senza alcun impegno di ritrasferimento:difettando il contenuto promissorio, essa non opera né come fontedell’obbligo né come ricognizione ex art. 1988 c.c., con la conseguenzache l’onere di provare il pactum fiduciae è rimasto integralmente sulfiduciante e inadempiuto.La sentenza impugnata ha pertanto fatto corretta applicazione degliartt. 1173, 1372, 1322 e 1374 c.c., in consonanza con i principi delleSezioni Unite. La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è, per la parte incui presuppone già provato il patto che i giudici di merito hanno ritenutonon dimostrato, inammissibile, risolvendosi nella sollecitazione di unriesame del materiale probatorio precluso in sede di legittimità.2. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art. 2729,primo comma, c.c., si censura il rigetto della domanda di arricchimentosenza causa, assumendo che la Corte di appello abbia fondato la decisionesu una presunzione priva di un fatto concreto.Il motivo è inammissibile.La denuncia investe l’apprezzamento in concreto della valenza indiziariadegli elementi acquisiti (la valutazione secondo cui l’attribuzionepatrimoniale, posta in essere durante la convivenza more uxorio, trovavacausa nei pregressi rapporti patrimoniali fra le parti), apprezzamentoriservato al giudice di merito e non riconducibile alla violazione di uncriterio legale del ragionamento presuntivo, in cui solo si risolve il viziodeducibile ai sensi dell’art. 2729 c.c. La censura sollecita così unarivalutazione del fatto, preclusa in questa sede.Le memorie non prospettano argomenti idonei a modificare le ragionidella decisione.Numero registro generale 26650/2024Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 26048/2026Data pubblicazione 01/10/20263. - Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo la decisione resain conformità alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., si applicano, a norma dell’ultimo comma delmedesimo articolo, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dàopera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli accessori dilegge. Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, della somma di € 5.000 ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delleammende, della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96 co. 4 c.p.c. Dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per ilricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 23/09/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso