Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2023/2025
ECLI:EU:T:2025:314
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1042_RES
Causa T‑1042/23
BSW - management company of «BMC» holding
contro
Consiglio dell’Unione europea
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 marzo 2025
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Sostegno al regime di [OSCURATO:PERSONA] – Vantaggio tratto dal regime di [OSCURATO:PERSONA] – Impresa di proprietà dello Stato – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa»
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1592, allegato I; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, allegato I, e 2023/1591]
(v. punti 31‑33)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di [OSCURATO:PERSONA] o che lo sostengono – Nozione di sostegno al regime – Errore di valutazione – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1592, allegato I; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, allegato I, e 2023/1591]
(v. punti 34‑47, 62, 80)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di [OSCURATO:PERSONA] o che lo sostengono – Sostegno al governo – Nozione – Versamento allo Stato, da parte di un’entità pubblica, di somme in applicazione di una normativa statale che lo impone – Inclusione – Qualificazione di tali somme come imposte o dividendi – Irrilevanza
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b); regolamenti del Consiglio n. 765/2006, art. 2, § 5, e n. 1014/2012]
(v. punti 48‑61)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di [OSCURATO:PERSONA] o che lo sostengono – Nozione di vantaggio – Errore di valutazione – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1592, allegato I; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, allegato I, e 2023/1591]
(v. punti 63‑65, 73‑80)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Ambito di applicazione – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di [OSCURATO:PERSONA] o che lo sostengono – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b); regolamenti del Consiglio n. 765/2006, art. 2, § 5, e n. 1014/2012]
(v. punto 69)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Restrizione del diritto di proprietà e della libertà d’impresa – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1592, allegato I; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, allegato I, e 2023/1591]
(v. punti 91‑106)
[OSCURATO:PERSONA] sua sentenza il Tribunale respinge il ricorso di annullamento proposto dalla AAT [OSCURATO:PERSONA] - management company of «[OSCURATO:PERSONA]» holding (BSW - management company of «BMC» holding) avverso gli atti con i quali tale società è stata iscritta nell’agosto 2023 (
1
) dal Consiglio dell’Unione europea nell’elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. Esso integra la giurisprudenza riguardante la presa in considerazione, come elemento che può dimostrare il sostegno apportato da tale impresa al regime, di versamenti di imposte allo Stato da parte di un’impresa pubblica interamente detenuta da quest’ultimo.
Tale sentenza si inserisce nell’ambito di una serie di misure restrittive adottate dall’Unione europea dal 2004 in considerazione della situazione in Bielorussia per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, nonché del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. La ricorrente, una delle più grandi imprese del paese, è attiva nel settore dei prodotti siderurgici. I suoi fondi e le sue risorse economiche sono stati congelati per il motivo che essa traeva vantaggio dal regime del presidente [OSCURATO:PERSONA], lo sosteneva (
2
) ed era responsabile della repressione della società civile (
3
).
Giudizio del Tribunale
Per quanto riguarda il motivo di ricorso vertente su un errore di valutazione, il Tribunale ritiene che il Consiglio non sia incorso in alcun errore nel reputare, in sede di adozione della decisione 2023/1592 e del regolamento 2023/1591, che la ricorrente costituisse una notevole fonte di entrate per il regime di [OSCURATO:PERSONA] nonché per lo Stato bielorusso ‑ il quale traeva vantaggio diretto da tali entrate ‑ e che, di conseguenza, essa sostenesse il regime di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642.
Il Tribunale rileva che, per ritenere che la ricorrente sostenga il regime, il Consiglio ha altresì tenuto conto dei considerevoli importi delle imposte versati dalla ricorrente allo Stato bielorusso. Se è vero che è già stato giudicato che il Consiglio non può dedurre dal mero pagamento di imposte un «sostegno al regime», il Tribunale osserva, tuttavia, che la situazione nel caso di specie è diversa. [OSCURATO:PERSONA] causa in questione (
4
), si trattava del sostengo del regime da parte di persone fisiche e di persone giuridiche private, che sono soggette all’obbligo di pagare imposte in quanto «obbligo legale applicabile all’insieme dei contribuenti bielorussi». Nel caso di specie, la ricorrente è una persona giuridica pubblica di proprietà dello Stato e la cui totalità del capitale è detenuta dalla Repubblica di Bielorussia.
Il Tribunale precisa, peraltro, che la qualificazione come imposta o come dividendo in base alla quale le somme sono versate al governo non è determinante per individuare un «sostegno al governo». Infatti, in entrambi i casi, si tratta di somme versate allo Stato da un ente pubblico, in applicazione di una normativa statale che impone tale versamento. Escludere siffatti versamenti da tale nozione di «sostegno al governo», per il solo motivo che le somme dovute sono qualificate come imposte, potrebbe consentire di eludere le norme dell’Unione. Indubbiamente, un aumento dell’aliquota d’imposta sugli utili, realizzati da tali enti, potrebbe essere posto in essere in cambio di una diminuzione dell’importo dei dividendi, il cui pagamento a favore dello Stato è imposto a tutte le società pubbliche dalla normativa nazionale.
In tali circostanze, lo Stato può disporre dei redditi e dei profitti della ricorrente utilizzando al contempo strumenti di diritto pubblico, come le imposte, e strumenti derivati dal diritto di proprietà, come i dividendi. Anche la forma in cui le risorse della ricorrente saranno trasferite allo Stato dipende da quest’ultimo, in quanto legislatore e proprietario. Per quanto riguarda le risorse ricevute per sostenere il regime, poco importa che lo Stato le riceva sotto forma di imposte pagate da un’impresa pubblica o sotto forma di dividendi, vale a dire sotto forma di una partecipazione all’utile di tale impresa al netto delle imposte.
Per di più, come risulta dai motivi di inserimento del nome della ricorrente negli elenchi in questione, quest’ultima «è un’impresa statale unica del settore metallurgico in Bielorussia ed è una delle più grandi società del paese» e «[i]n quanto tale rappresenta una notevole fonte di entrate per il regime di [OSCURATO:PERSONA]». Ne consegue che tutte le entrate o i profitti generati dalla ricorrente possono essere versati allo Stato, indipendentemente dalla forma che un siffatto sostegno possa assumere.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che, nel caso di un’impresa la cui totalità del capitale è detenuta dallo Stato, il pagamento dei dividendi, nonché delle imposte, può essere preso in considerazione per stabilire se essa rappresenti una notevole fonte di entrate per il regime nell’ambito dell’analisi dell’eventuale sostegno a tale regime. Esso constata al riguardo che la ricorrente ha versato, nel 2021, un’imposta sul reddito per un importo pari a 11600000 dollari degli [OSCURATO:PERSONA] (USD), contributi al fondo di protezione sociale per un importo di USD 27900000 e un’imposta fondiaria sull’edificato e sul non edificato per un importo pari a USD 6780000.
(
1
) Decisione di esecuzione (PESC) 2023/1592 del Consiglio, del 3 agosto 2023, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (
GU 2023, L 195
I, pag. 31), e regolamento di esecuzione (UE) 2023/1591 del Consiglio, del 3 agosto 2023, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (
GU 2023, L 195
I, pag. 1).
(
2
) V. articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (
GU 2012, L 285, pag. 1
) e articolo 2, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente [Lukachenko] e di determinati funzionari della Bielorussia, come modificato dal regolamento (UE) n. 1014/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012 (
GU 2012, L 307, pag. 1
).
(
3
) V. articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2012/642/PESC, e articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 765/2006.
(
4
) Sentenza del 6 ottobre 2015, Chyzh e a./Consiglio (
T‑276/12
, non pubblicata,
EU:T:2015:748
, punto
169
).