CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2017
Cassazione n. 22600/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29555/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 835/2017 depositata il09/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La Corte di appello di Catania, con sentenza n.2089/2017, pubblicata il 9 maggio 2017, dichiarava inammissibile, per difetto di specificità, l’appello proposto dalla società Sirimed srl. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] civili industriali s.r.l., aggiudicataria dell’appalto avente ad oggetto l’adeguamento al dpr 14.1.1997 ed al d.lgs. 626/1994 di alcuni complessi operatori inseriti in strutture sanitarie catanesi avverso la sentenza del Tribunale di Catania che, dopo avere disposto consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare se il contratto fosse stato o meno da qualificare sub appalto o quale contratto similare non soggetto all’obbligo di preventiva autorizzazione della stazione appaltante, aveva rigettato le domande di condanna al pagamento delle forniture rese dalla prima società in favore della seconda ritenendo la nullità dei contratti, qualificati come appalti e dunque soggetti al regime del divieto di subappalto. Secondo la Corte di appello il gravame proposto non contrapponeva alcuna elemento idoneo a contrastare a monte la motivazione del tribunale nella parte in cui aveva qualificato il rapporto non come contratto di fornitura ma come vero e proprio sub appalto “in quanto con il contratto in questione la IECI ha inteso affidare alla Sirimed l’esecuzione di una importante parte dei lavori dalla stessa assunti con il contratto di appalto concluso con l’Azienda ospedaliera e non semplicemente la fornitura e la posa in opera di alcuni beni”. A tale ratio decidendiesposta dal Tribunale nella motivazione della sentenza impugnata l’appellante non aveva contrapposto argomenti in senso contrario. Nella predisposizione dell’appello la Siremed non si era dunque conformata ai principi espressi da questa Corte secondo i quali ad una parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, essendo necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare con la sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera individuazione delle statuizioni concretamente impugnate. Da ciò derivava, secondo la Corte di appello, l’ormai avvenuta intangibilità della sentenza del tribunale in ordine alla qualificazione del contratto come subappalto ed alla nullità del contratto e di rigetto dei restanti motivi di appello tesi a contestare le eccezioni di merito opposte dalla Ieci. La SIrimed srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito la Ieci srl con controricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 9 giugno 2023. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art.342 c.p.c. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, l’appello proposto dalla ricorrente avrebbe pienamente rispettato i canoni di specificità indicati dall’art.342 c.p.c., avendo specificamente contestato la decisione impugnata nelle parti in cui era stata ritenuta la qualificazione dei rapporti in termini di subappalto. Ciò si desumerebbe dal richiamo alla natura delle prestazioni svolte all’interno dei rapporti e specificamente al valore delle forniture fisse rispetto a quello della mano d’opera già emergente dalle risultanze della c.t.u. disposta nel corso del giudizio. Elemento che secondo la ricorrente sarebbe stato idoneo a confutare il ragionamento del Tribunale alla cui stregua, per converso, era stato ritenuto che l’affidamento fatto dalla Ieci alla Sirimed avesse riguardato l’esecuzione di un’importante parte dei lavori dalla stessa assunti con il contratto di appalto concluso con l’azienda ospedaliera e non semplicemente la fornitura e la posa in opera di alcuni beni. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.18 l.n.55/1990. Secondo la ricorrente la decisione impugnata muoverebbe dall’errato presupposto che la nuova normativa –id est il nuovo testo dell’art.18 della l.n.55/1990, nella parte in cui conferisce specifico rilievo all’incidenza della mano d’opera rispetto al valore complessivo del contratto ai fini della verifica se occorra o meno l’autorizzazione della stazione appaltante-non si applicherebbe al subappalto in senso proprio ma solo ai contratti similari. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto storico, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare le risultanze della c.t.u. dalle quali emergerebbe che il rapporto contrattuale tra le imprese non potrebbe essere qualificato come sub appalto. Con il quarto motivo su deduce la violazione dell’art.1470 c.c. e la falsa applicazione degli artt.1655 e 1656 c.c. in relazione alla errata qualificazione del contratto quale sub appalto. Con il quinto motivo si deduce infine la violazione dell’art.91 c.p.c. Il primo motivo si ricorso è fondato e determina l’assorbimento di tutti gli altri motivi. Giova premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato che li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata- cfr.Cass.S.U. n.36481/2022-. Principi stabilmente sedimentatisi nella giurisprudenza di legittimità, ove si è ritenuto che essendo l'appelloun mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessariaspecificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenzaappellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure-cfr.Cass.n.2320/2023-. Canoni interpretativi, del resto, ben presenti già prima dell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite sopra ricordato, se è vero che già Cass.n.18307/2015 aveva ritenuto che l'onere di specificità dei motivi di appello dovesse ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico. Sulla scorta di tali principi, pure confermati già da Cass.S.U. n.27199/2017, non può che evidenziarsi l’erroneità della decisione impugnata, nella quale la Sirimed aveva specificatamente indicato le parti della sentenza impugnata che avevano considerato sussumibili i rapporti commerciali intercorsi fra le parti nell’alveo del contratto di subappalto, ritenendolo quindi soggetto all’autorizzazione della stazione appaltante e da ciò facendone derivare la nullità ai sensi dell’art.18 l.n.55/1990. L’appellante, invero, aveva specificamente richiamato gli esiti della c.t.u. sulla base dei quali era risultato che le forniture eseguite rappresentavano la quasi totalità dei prezzi rispetto alla manodopera. E sulla base di tale prospettazione l’appellante aveva inferendo l’erroneità della decisione impugnata che aveva per converso ritenuto sussumibile i contratti all’interno della categoria dei subappalti soggetti ad autorizzazione. Ha quindi errato la Corte di appello nel ritenere l’assenza di specificità del primo motivo di appello in quanto lo stesso non aveva confutato a monte la motivazione del tribunale in ordine alla qualificazione del rapporto come contratto di sub appalto ma di fornitura. Emerge, per converso, dall’atto di appalto la contestazione della decisione impugnata sul punto specifico nonché la doglianza dell’appellante, volta a confutare la statuizione del primo giudice nella parte in cui aveva qualificato i rapporti negoziali come sub appalti e non come contratti di fornitura sulla base delle risultanze emerse dalla c.t.u. disposta in primo grado. Sulla base di tali considerazioni che non attengono ovviamente al merito della decisione appare palese l’errore nel quale è incorso il giudice di appello che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Sirimed s.r.l. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania che in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali. PQM Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania