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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 41367/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .n [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, che aveva riconosciuto BAVA Vincenzo e MANTIONE Alessio colpevoli in concorso del reato di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e li aveva condannati alla pena di giustizia.

2. Gli imputati, tramite il rispettivo difensore, ricorrono per la cassazione della sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di assoluzione nei loro confronti.

3. I ricorsi sono inammissibili dal momento che i motivi di ricorso sono generici e non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, cui consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .n [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, che aveva riconosciuto BAVA Vincenzo e MANTIONE Alessio colpevoli in concorso del reato di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Gli imputati, tramite il rispettivo difensore, ricorrono per la cassazione della sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di assoluzione nei loro confronti. 3. I ricorsi sono inammissibili dal momento che i motivi di ricorso sono generici e non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, cui consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41367/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris