Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 48895/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente: P517 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/3/2022 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio in merito alla mancata applicazione della diminuente per il rito abbreviato e per l'inammissibilità del resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la condanna, pronunziata in giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ferito con un colpo d'arma da fuoco ad una gamba, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante dell'utilizzo di un'arma, provvedendo a rideterminare la pena anche per rimediare all'individuazione operata dal Tribunale della cornice edittale di riferimento, avendo il primo giudice ritenuto erroneamente contestata l'aggravante di cui all'art. 583 c.p. anziché quella di cui all'art. 585 c.p.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione dell'art. 442 c.p.p.

Infatti la Corte territoriale, una volta rideterminata la pena, all'esito del giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno opposto, in un anno di reclusione, non ha poi applicato la diminuente processuale conseguente alla originaria scelta da parte dell'imputato del rito abbreviato. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, esclusa dalla Corte territoriale sulla base del travisamento delle risultanze processuali, dalle quali emerge come la persona offesa non avesse assunto un atteggiamento solo "potenzialmente aggressivo", come definito in sentenza, poiché, una volta sorpreso per l'ennesima volta a pascolare abusivamente i propri animali nel fondo dell'imputato, si sarebbe invece armato di una pietra dirigendosi verso il Castaldi, nonché come quest'ultimo, contrariamente a quanto ritenuto, avesse tentato di fuggire prima di estrarre la pistola ed esplodere un colpo in aria e successivamente quello che ha attinto la vittima.

Meramente congetturale sarebbe poi l'affermazione della Corte per cui l'imputato avrebbe potuto agevolmente allontanarsi sottraendosi al confronto con l'avversario in quanto si trovava a poca distanza dalla propria vettura.

In realtà da quanto riferito dal Castaldi e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che l'imputato, per raggiungere quest'ultimo e documentarne fotograficamente l'illecito comportamento, si era dovuto addentrare nel fondo, allontanandosi dal proprio veicolo.

Infine ulteriore travisamento sarebbe ravvisabile nella ricostruzione dei momenti antecedenti al ferimento, avendo la sentenza ritenuto che il Castaldi si fosse proposto al cospetto della persona offesa già visibilmente armato.

Affermazione inverosimile e comunque smentita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito che l'imputato estrasse la pistola solo in un secondo momento. 2.3 Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, immotivatamente esclusa dalla Corte territoriale, la quale ha pure ammesso che il [OSCURATO:PERSONA] stesse abusivamente pascolando i propri animali nel fondo dell'imputato, comportamento certamente integrante il fatto ingiusto evocato dall'art. 61 n. 2) c.p. trattandosi di fatto addirittura penalmente rilevante.

Infine, ancora vizi di motivazione vengono denunziati anche con il quarto ed ultimo motivo in merito alla commisurazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. In particolare è fondato il primo motivo, atteso che la Corte, nel rideterminare la pena in anni uno di reclusione a seguito del riconoscimento nel giudizio d'appello delle attenuanti generiche e della loro equivalenza con la contestata aggravante, ha all'evidenza omesso di applicare la diminuente processuale conseguente alla scelta del rito abbreviato operata dall'imputato.

Ne deriva che limitatamente a tale punto della decisione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la pena deve essere rideterminata ai sensi dell'art. 620 lett.

I) c.p.p. in mesi otto di reclusione.

3. Nel resto il ricorso deve ritenersi infondato e in parte inammissibile e deve conseguentemente essere rigettato. 3.1 Inammissibili sono anzitutto le doglianze articolate con il secondo motivo, che si traducono in larga parte in mere censure di fatto frutto di una interpretazione alternativa di alcune risultanze probatorie, che non verte sul significante delle medesime - come preteso dal ricorrente che ne denunzia il travisamento - bensì sul loro significato probatorio.

In tal modo il ricorso tenta di sollecitare indebitamente questa Corte ad una rivalutazione del compendio probatorio di riferimento, compito che esorbita dai poteri del giudice di legittimità a fronte della logica e adeguata motivazione fornita dal giudice del merito con riguardo all'esclusione della sussistenza dei presupposti fattuali per il riconoscimento dell'invocata esimente della legittima difesa.

In particolare, quanto al commodus discessus individuato dalla Corte territoriale (e più che sufficiente ad escludere la configurabilità della predetta scriminante), deve rilevarsi che la sentenza non ha sostenuto che l'imputato si trovava nei pressi della propria vettura, ma "a poca distanza" dalla medesima, descrizione che non è incompatibile con le risultanze evocate - peraltro in maniera del tutto generica - dal ricorso.

Analoghe considerazioni valgono per l'espressione utilizzata per descrivere l'atteggiamento della persona offesa, posto che con la stessa i giudici dell'appello non hanno inteso escludere il contenuto intimidatorio del gesto del [OSCURATO:PERSONA] di armarsi di una pietra e di dirigersi verso il Castaldi, ma solo evidenziare come questi non aveva subito ancora alcuna violenza.Quanto alla "visibilità" della pistola, l'obiezione difensiva è anche manifestamente infondata, non sussistendo alcun contrasto con quanto asseritamente dichiarato dalla persona offesa.

Ed infatti, secondo il ricorrente, quest'ultima avrebbe descritto il momento in cui il Castaldi ha estratto l'arma, rendendola, dunque, visibile al suo antagonista.

Ciò che la sentenza in tal senso ha voluto significare è che, una volta giunto a distanza ravvicinata dalla vittima, l'imputato ha palesato il possesso dell'arma. 3.2 Il terzo motivo è infondato.

Infatti dal complesso della motivazione della sentenza emerge in maniera inequivocabile la ragione per la quale la Corte territoriale ha negato il riconoscimento dell'attenuante della provocazione.

Ragione individuata nella sproporzione tra la reazione posta in essere e la condotta posta in essere dalla persona offesa, la cui illiceità non è mai stata posta in dubbio dalla sentenza. 3.3 Del tutto generiche e versate in fatto risultano, infine, le censure proposte con il quarto ed ultimo motivo in merito all'entità della pena irrogata, tanto più che nella sua commisurazione la Corte non si è discostata in termini significativi dal minimo edittale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: P517 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/3/2022 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio in merito alla mancata applicazione della diminuente per il rito abbreviato e per l'inammissibilità del resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la condanna, pronunziata in giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ferito con un colpo d'arma da fuoco ad una gamba, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante dell'utilizzo di un'arma, provvedendo a rideterminare la pena anche per rimediare all'individuazione operata dal Tribunale della cornice edittale di riferimento, avendo il primo giudice ritenuto erroneamente contestata l'aggravante di cui all'art. 583 c.p. anziché quella di cui all'art. 585 c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione dell'art. 442 c.p.p. Infatti la Corte territoriale, una volta rideterminata la pena, all'esito del giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno opposto, in un anno di reclusione, non ha poi applicato la diminuente processuale conseguente alla originaria scelta da parte dell'imputato del rito abbreviato. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, esclusa dalla Corte territoriale sulla base del travisamento delle risultanze processuali, dalle quali emerge come la persona offesa non avesse assunto un atteggiamento solo "potenzialmente aggressivo", come definito in sentenza, poiché, una volta sorpreso per l'ennesima volta a pascolare abusivamente i propri animali nel fondo dell'imputato, si sarebbe invece armato di una pietra dirigendosi verso il Castaldi, nonché come quest'ultimo, contrariamente a quanto ritenuto, avesse tentato di fuggire prima di estrarre la pistola ed esplodere un colpo in aria e successivamente quello che ha attinto la vittima. Meramente congetturale sarebbe poi l'affermazione della Corte per cui l'imputato avrebbe potuto agevolmente allontanarsi sottraendosi al confronto con l'avversario in quanto si trovava a poca distanza dalla propria vettura. In realtà da quanto riferito dal Castaldi e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che l'imputato, per raggiungere quest'ultimo e documentarne fotograficamente l'illecito comportamento, si era dovuto addentrare nel fondo, allontanandosi dal proprio veicolo. Infine ulteriore travisamento sarebbe ravvisabile nella ricostruzione dei momenti antecedenti al ferimento, avendo la sentenza ritenuto che il Castaldi si fosse proposto al cospetto della persona offesa già visibilmente armato. Affermazione inverosimile e comunque smentita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito che l'imputato estrasse la pistola solo in un secondo momento. 2.3 Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, immotivatamente esclusa dalla Corte territoriale, la quale ha pure ammesso che il [OSCURATO:PERSONA] stesse abusivamente pascolando i propri animali nel fondo dell'imputato, comportamento certamente integrante il fatto ingiusto evocato dall'art. 61 n. 2) c.p. trattandosi di fatto addirittura penalmente rilevante. Infine, ancora vizi di motivazione vengono denunziati anche con il quarto ed ultimo motivo in merito alla commisurazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. In particolare è fondato il primo motivo, atteso che la Corte, nel rideterminare la pena in anni uno di reclusione a seguito del riconoscimento nel giudizio d'appello delle attenuanti generiche e della loro equivalenza con la contestata aggravante, ha all'evidenza omesso di applicare la diminuente processuale conseguente alla scelta del rito abbreviato operata dall'imputato. Ne deriva che limitatamente a tale punto della decisione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la pena deve essere rideterminata ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p. in mesi otto di reclusione. 3. Nel resto il ricorso deve ritenersi infondato e in parte inammissibile e deve conseguentemente essere rigettato. 3.1 Inammissibili sono anzitutto le doglianze articolate con il secondo motivo, che si traducono in larga parte in mere censure di fatto frutto di una interpretazione alternativa di alcune risultanze probatorie, che non verte sul significante delle medesime - come preteso dal ricorrente che ne denunzia il travisamento - bensì sul loro significato probatorio. In tal modo il ricorso tenta di sollecitare indebitamente questa Corte ad una rivalutazione del compendio probatorio di riferimento, compito che esorbita dai poteri del giudice di legittimità a fronte della logica e adeguata motivazione fornita dal giudice del merito con riguardo all'esclusione della sussistenza dei presupposti fattuali per il riconoscimento dell'invocata esimente della legittima difesa. In particolare, quanto al commodus discessus individuato dalla Corte territoriale (e più che sufficiente ad escludere la configurabilità della predetta scriminante), deve rilevarsi che la sentenza non ha sostenuto che l'imputato si trovava nei pressi della propria vettura, ma "a poca distanza" dalla medesima, descrizione che non è incompatibile con le risultanze evocate - peraltro in maniera del tutto generica - dal ricorso. Analoghe considerazioni valgono per l'espressione utilizzata per descrivere l'atteggiamento della persona offesa, posto che con la stessa i giudici dell'appello non hanno inteso escludere il contenuto intimidatorio del gesto del [OSCURATO:PERSONA] di armarsi di una pietra e di dirigersi verso il Castaldi, ma solo evidenziare come questi non aveva subito ancora alcuna violenza.Quanto alla "visibilità" della pistola, l'obiezione difensiva è anche manifestamente infondata, non sussistendo alcun contrasto con quanto asseritamente dichiarato dalla persona offesa. Ed infatti, secondo il ricorrente, quest'ultima avrebbe descritto il momento in cui il Castaldi ha estratto l'arma, rendendola, dunque, visibile al suo antagonista. Ciò che la sentenza in tal senso ha voluto significare è che, una volta giunto a distanza ravvicinata dalla vittima, l'imputato ha palesato il possesso dell'arma. 3.2 Il terzo motivo è infondato. Infatti dal complesso della motivazione della sentenza emerge in maniera inequivocabile la ragione per la quale la Corte territoriale ha negato il riconoscimento dell'attenuante della provocazione. Ragione individuata nella sproporzione tra la reazione posta in essere e la condotta posta in essere dalla persona offesa, la cui illiceità non è mai stata posta in dubbio dalla sentenza. 3.3 Del tutto generiche e versate in fatto risultano, infine, le censure proposte con il quarto ed ultimo motivo in merito all'entità della pena irrogata, tanto più che nella sua commisurazione la Corte non si è discostata in termini significativi dal minimo edittale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in m
Sentenza Cassazione n. 48895/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris