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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 25568/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente: Ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n.36608/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, difesa dall’Avvocatura gene- rale dello Stato; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Kri- tsikokas Julia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CrinòSilvestre, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Scar- pello Giuseppa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- 2di 5 – 36608 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati a Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- renzo, [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentie ricorrenti incidentali- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università, Ministero dell’ Economia e delle Finanze,difesi dall’Avvocatura g enerale d ello Stato ; -controricorrenti- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, difes i dall’ Avvocatura g enerale d ello Stato; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l a sentenza della Corte di appello di Roma n. 4626 / 2018 depositata il6/07/2018.

Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 6/7/2023. 3di 5 – 36608 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Alcuni medici convenivano amministrazioni statali per l’indennizzo da frequenza di scuole di specializzazione post-universitarie nel periodo tra il 1983 e il 1991.

Allegavano di aver dedicato a tale formazione la propria attività professionale per la durata del corso, di non aver per- cepito alcuna retribuzione, che il legislatore italiano non si era confor- mato alle direttive europee che prevedevano un’adeguata retribuzione, se non a decorrere dall’anno accademico 1991/92 attraverso il d.lgs. 257/1991.

In seguito a una serie di pronunce di giudici amministrativi dinanzi ai quali si denunciava con successo l’illegittimità dell’intervento legislativo per discriminazione a danno degli iscritti negli anni dal 1983/84 al 1990/91, la l. 370/1999 riconosceva una borsa di studio annua di £ 13.000.000 per la durata del corso ai destinatari dei giudi- cati amministrativi.

La vicenda si snodava poi attraverso alcune sen- tenze della Corte di giustizia europea, in base alle quali si riconosceva un diritto alla retribuzione (che trovava aggancio nell’art. 36 Cost.) e pronunce della Corte di cassazione.

Il presente processo veniva pro- mosso per la condanna al pagamento di £ 21.500.000 per ogni anno di frequenza, per il riconoscimento dello status in base alla normativa eu- ropea e per il risarcimento del danno per il mancato riconoscimento in passato.

In via subordinata si domandava il risarcimento del danno da omesso recepimento delle direttive europee.

In via ulteriormente su- bordinata si proponeva domanda di arricchimento senza causa.

In par- ziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio a pagare a circa cinquanta medici € 6.714 per ogni anno difrequenza, a partire dall’anno accade- mico 1983/84, indipendentemente dall’anno di immatricolazione.

In cassazione ricorrono in via principale: (a) la Presidenza del Con- siglionei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri 11 specializzandi ; (b) Maria 4di 5 – 36608 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Aiello ed altri 2 specializzandi nei confronti della Presidenza del Consi- glio, del Ministero dell’Università e del Ministero delle Finanze; (c) Giu- seppe Candido ed altri 5 specializzandi nei confronti della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell’Università,del Ministero delle Finanze e del Ministero della Salute; (d) [OSCURATO:PERSONA] ed altri2 specializ- zandinei confronti della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell’Uni- versità, del Ministero delle Finanze e del Ministero della Salute.

Propongono ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] ed altri 4 specializzandi nei confrontidella Presidenza del Consiglio. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, il Ministero dell’Università e il Ministero delle Finanze con controricorso al ricorso di M aria Aiel lo e altri.

Resistono la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Università, il Ministero delle Finanze, il Ministero della Salute con controricorso al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri.

ResistePietro Guzzetta con controricorso al ricorso della P residenza del Consiglio.

Sono depositate memorie.

Ragioni della decisione Il collegio rileva che i ricorsi in epigrafe, per la materia trattata, fuo- riescono dalla competenza tabellare della Seconda Sezione Civile e sono stati chiamati all’adunanza camerale per un a svista in sede di spoglio preliminare.

Pertanto,la relativa trattazione è da rimettere alla Terza Sezione per competenza tabellare interna.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] della Seconda Sezione Civile rimette la trattazione dei ri- corsi alla Terza Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n.36608/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, difesa dall’Avvocatura gene- rale dello Stato; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Kri- tsikokas Julia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CrinòSilvestre, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Scar- pello Giuseppa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- 2di 5 – 36608 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati a Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- renzo, [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentie ricorrenti incidentali- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università, Ministero dell’ Economia e delle Finanze,difesi dall’Avvocatura g enerale d ello Stato ; -controricorrenti- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, difes i dall’ Avvocatura g enerale d ello Stato; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l a sentenza della Corte di appello di Roma n. 4626 / 2018 depositata il6/07/2018. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 6/7/2023. 3di 5 – 36608 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Alcuni medici convenivano amministrazioni statali per l’indennizzo da frequenza di scuole di specializzazione post-universitarie nel periodo tra il 1983 e il 1991. Allegavano di aver dedicato a tale formazione la propria attività professionale per la durata del corso, di non aver per- cepito alcuna retribuzione, che il legislatore italiano non si era confor- mato alle direttive europee che prevedevano un’adeguata retribuzione, se non a decorrere dall’anno accademico 1991/92 attraverso il d.lgs. 257/1991. In seguito a una serie di pronunce di giudici amministrativi dinanzi ai quali si denunciava con successo l’illegittimità dell’intervento legislativo per discriminazione a danno degli iscritti negli anni dal 1983/84 al 1990/91, la l. 370/1999 riconosceva una borsa di studio annua di £ 13.000.000 per la durata del corso ai destinatari dei giudi- cati amministrativi. La vicenda si snodava poi attraverso alcune sen- tenze della Corte di giustizia europea, in base alle quali si riconosceva un diritto alla retribuzione (che trovava aggancio nell’art. 36 Cost.) e pronunce della Corte di cassazione. Il presente processo veniva pro- mosso per la condanna al pagamento di £ 21.500.000 per ogni anno di frequenza, per il riconoscimento dello status in base alla normativa eu- ropea e per il risarcimento del danno per il mancato riconoscimento in passato. In via subordinata si domandava il risarcimento del danno da omesso recepimento delle direttive europee. In via ulteriormente su- bordinata si proponeva domanda di arricchimento senza causa. In par- ziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio a pagare a circa cinquanta medici € 6.714 per ogni anno difrequenza, a partire dall’anno accade- mico 1983/84, indipendentemente dall’anno di immatricolazione. In cassazione ricorrono in via principale: (a) la Presidenza del Con- siglionei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri 11 specializzandi ; (b) Maria 4di 5 – 36608 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Aiello ed altri 2 specializzandi nei confronti della Presidenza del Consi- glio, del Ministero dell’Università e del Ministero delle Finanze; (c) Giu- seppe Candido ed altri 5 specializzandi nei confronti della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell’Università,del Ministero delle Finanze e del Ministero della Salute; (d) [OSCURATO:PERSONA] ed altri2 specializ- zandinei confronti della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell’Uni- versità, del Ministero delle Finanze e del Ministero della Salute. Propongono ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] ed altri 4 specializzandi nei confrontidella Presidenza del Consiglio. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, il Ministero dell’Università e il Ministero delle Finanze con controricorso al ricorso di M aria Aiel lo e altri. Resistono la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Università, il Ministero delle Finanze, il Ministero della Salute con controricorso al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri. ResistePietro Guzzetta con controricorso al ricorso della P residenza del Consiglio. Sono depositate memorie. Ragioni della decisione Il collegio rileva che i ricorsi in epigrafe, per la materia trattata, fuo- riescono dalla competenza tabellare della Seconda Sezione Civile e sono stati chiamati all’adunanza camerale per un a svista in sede di spoglio preliminare. Pertanto,la relativa trattazione è da rimettere alla Terza Sezione per competenza tabellare interna. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] della Seconda Sezione Civile rimette la trattazione dei ri- corsi alla Terza Sezione
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