CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 24435/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32845/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro A4 [OSCURATO:PERSONA], A4 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da A4 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- A4 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 3192/2019 depositata il19/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. l’ Agenzia delle Entrate ha impugnato innanzi a questa Corte, sulla base di tre motivi, la sentenza n. 3192/3/2019, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, depositata il 19/07/2019 e notificata alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sentenza in forza della quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di liquidazione n. 2015/ORA00003, emesso ai fini dell’imposta di registro proporzionale nei confronti delle società A4 Holding, la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante di Infracom Italia; 2. le società suindicate si sono costituite in giudizio mediante controricorso, contenente, altresì, il ricorso incidentale condizionato; [OSCURATO:PERSONA] 1. secondo quanto si evince dalla documentazione in atti in data 04/05/2023, le società contribuenti hanno trasmesso la domanda di accesso alla procedura di definizione agevolata ex art. 1, comma 195, della L. 197/2022 tramite il servizio Entratel e nella medesima data hanno ricevuto la comunicazione dell’avvenuto ricevimento della stessa, contenente i dati della definizione; 2. ai fini del perfezionamento della procedura le contribuenti hanno optato per il pagamento in unica soluzione degli importi dovuti, ai sensi dell’art. 1, comma 194, della L. 197/2022, avvenuto in data 03/05/2023 e ai sensi dell’art. 1, comma 197, secondo periodo, della L. 197/2022, procedendo al deposito presso l’ ufficio della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti; 3. le società A4 Holding, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante di Infracom Italia, hanno, quindi, prodotto memoria con la quale, in relazione alla predetta documentazione, hanno chiesto che venga dichiarata estinto il giudizio; 4. secondo quanto stabilito dall’ art. 1, comma 198, della L. 197/2022 “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; 4. per i fatti sopra indicati la definizione agevolata della presente lite si è, dunque, perfezionata nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni normative in commento - nulla avendo in contrario dedotto l’Agenzia (che non ha depositato memoria) e non risultando dagli atti chesia intervenuto diniego erariale, sicchè va dichiarata l’ estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre per le spese che rimangono a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 17 maggio 2023 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]