Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 20135/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3653/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 8/14 ROMA,difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4009/2019 de- positata il 17/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] veniva nominato amministratore giudiziario di un condominio, con incarico anche di revisione contabile della prece- dente gestione.

Dopo la cessazione del mandato, il Condominio lo conveniva in giudizio, chiedendo la restituzione di € 73.323,96 qua- le differenza tra l'attivo ricevuto e le spese documentate, deducen- do anche l'illegittimità di compensi trattenuti.

Il Tribunale accoglieva in larga parte la domanda, determinando il debito in € 61.091,50.

La Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame dell’ex amministratore, riduceva la condanna a € 39.304,97, escludendo dal computo parte della documentazione prodotta tardivamente dal condominio e riconoscendo l'indebita inclusione di un attivo iniziale non provato (€ 29.225,46).

Confermava invece la restituzione di € 11.683,54 per compensi non spettanti.

Ricorre in cassazione il Piccini con due motivi.

Resiste il Condo- minio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Il p rimo motivo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c.

Il ri- corrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente attribuito a lui, ex amministratore, l'onere della prova dei paga- menti effettuati nel corso del mandato, benché tutta la documenta- zione contabile fosse nella disponibilità del Condominio.

Deduce che l'attore, agendo per un credito, avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda (entrate ed uscite) e quindi produrre la documentazione nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.

Lamenta che la documentazione utilizzata dal CTU sia stata in larga parte pro- dotta solo nel corso della consulenza, non allegata alla perizia e non versata nel fascicolo d'ufficio, ma solo numerata.

Il motivo è infondato.

Si attaglia al caso attuale, oltre a Cass. n. 2428/2004, in tempi più recenti, Cass. n. 1186/2019, secondo cui l'obbligo di rendiconto che, quale mandatario con rappresentanza dei condomini, l'ammi- nistratore è tenuto a osservare con riferimento alle somme detenu- te per conto del condominio, può dirsi adempiuto quando egli abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi funzionali all'individuazione e al va- glio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministra- zione.

Entra in gioco in particolare la prima parte della massima, relati- va alla regola di ripartizione dell’onere della prova, che nel caso in esameè stata correttamente applicata dalla Corte di appello .

Infat- ti, la sentenza impugnata ha affermato che l'onere della prova era a carico del mandatario (Piccini) quanto ai pagamenti indicati nel conto, mentre spettava al mandante (il Condominio) provare di aver versato somme superiori rispetto a quanto risultava dallo stesso conto.

2. – Il s econdo motivo denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c.

Il ricorrente si duole che la sentenza d'appello abbia fondato la pro- pria decisione sulle conclusioni del CTU, il quale a sua volta si è ba- sato su documenti prodotti tardivamente dal condominio, acquisiti durante le operazioni peritali, ma mai versati in fascicolo.

Sottoli- nea che la documentazione depositata presso il CTU non era dispo- nibile alle parti in quanto non allegata alla relazione e che tale anomalia viola il principio di disponibilità della prova, impedendo il controllo del giudice e delle parti sulla fonte del convincimento.

Anche talemotivo è infondato.

La Corte di appello aveva già tenuto conto di questa censura, escludendo dal computo i documenti tardivamente prodotti che non erano stati allegati alla relazione del CTU.

Ha precisato tuttavia che altri documenti, allegati all'elaborato peritale, erano stati conosciuti dal difensore e dal consulente di parte di Piccini, e dunque utilizza- bili.

Ha rideterminato in diminuzione gli introiti per quote condomi- niali, accogliendo così la doglianza relativa all’ammontare della somma con l’escludere dal calcolo idocumenti inutilizzabili.

Precisato ciò, della censuranon residua se non il tentativo del ri- corrente di sovrapporre il proprio apprezzamento a quello che la Corte territoriale ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.

Fuori luogo è quindi il ri- chiamo alla violazione dell’art. 115 cpc che – come chiarito dalle sezioni unite– ricorre in caso di decisione in base a prove disposte su iniziativa del giudice fuori dai poteri officiosi riconosciutigli (cfr. Sez.

U -, Sentenza n. 20867/2020).

Ciò esonera dall’esaminare il motivo di ricorso alla luce dei re- centi approdi della giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di consulenza tecnica (cfr. Cass.

SU 3086/2022).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soc- combenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rim- borsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3653/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 8/14 ROMA,difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4009/2019 de- positata il 17/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] veniva nominato amministratore giudiziario di un condominio, con incarico anche di revisione contabile della prece- dente gestione. Dopo la cessazione del mandato, il Condominio lo conveniva in giudizio, chiedendo la restituzione di € 73.323,96 qua- le differenza tra l'attivo ricevuto e le spese documentate, deducen- do anche l'illegittimità di compensi trattenuti. Il Tribunale accoglieva in larga parte la domanda, determinando il debito in € 61.091,50. La Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame dell’ex amministratore, riduceva la condanna a € 39.304,97, escludendo dal computo parte della documentazione prodotta tardivamente dal condominio e riconoscendo l'indebita inclusione di un attivo iniziale non provato (€ 29.225,46). Confermava invece la restituzione di € 11.683,54 per compensi non spettanti. Ricorre in cassazione il Piccini con due motivi. Resiste il Condo- minio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il p rimo motivo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. Il ri- corrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente attribuito a lui, ex amministratore, l'onere della prova dei paga- menti effettuati nel corso del mandato, benché tutta la documenta- zione contabile fosse nella disponibilità del Condominio. Deduce che l'attore, agendo per un credito, avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda (entrate ed uscite) e quindi produrre la documentazione nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Lamenta che la documentazione utilizzata dal CTU sia stata in larga parte pro- dotta solo nel corso della consulenza, non allegata alla perizia e non versata nel fascicolo d'ufficio, ma solo numerata. Il motivo è infondato. Si attaglia al caso attuale, oltre a Cass. n. 2428/2004, in tempi più recenti, Cass. n. 1186/2019, secondo cui l'obbligo di rendiconto che, quale mandatario con rappresentanza dei condomini, l'ammi- nistratore è tenuto a osservare con riferimento alle somme detenu- te per conto del condominio, può dirsi adempiuto quando egli abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi funzionali all'individuazione e al va- glio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministra- zione. Entra in gioco in particolare la prima parte della massima, relati- va alla regola di ripartizione dell’onere della prova, che nel caso in esameè stata correttamente applicata dalla Corte di appello . Infat- ti, la sentenza impugnata ha affermato che l'onere della prova era a carico del mandatario (Piccini) quanto ai pagamenti indicati nel conto, mentre spettava al mandante (il Condominio) provare di aver versato somme superiori rispetto a quanto risultava dallo stesso conto. 2. – Il s econdo motivo denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c. Il ricorrente si duole che la sentenza d'appello abbia fondato la pro- pria decisione sulle conclusioni del CTU, il quale a sua volta si è ba- sato su documenti prodotti tardivamente dal condominio, acquisiti durante le operazioni peritali, ma mai versati in fascicolo. Sottoli- nea che la documentazione depositata presso il CTU non era dispo- nibile alle parti in quanto non allegata alla relazione e che tale anomalia viola il principio di disponibilità della prova, impedendo il controllo del giudice e delle parti sulla fonte del convincimento. Anche talemotivo è infondato. La Corte di appello aveva già tenuto conto di questa censura, escludendo dal computo i documenti tardivamente prodotti che non erano stati allegati alla relazione del CTU. Ha precisato tuttavia che altri documenti, allegati all'elaborato peritale, erano stati conosciuti dal difensore e dal consulente di parte di Piccini, e dunque utilizza- bili. Ha rideterminato in diminuzione gli introiti per quote condomi- niali, accogliendo così la doglianza relativa all’ammontare della somma con l’escludere dal calcolo idocumenti inutilizzabili. Precisato ciò, della censuranon residua se non il tentativo del ri- corrente di sovrapporre il proprio apprezzamento a quello che la Corte territoriale ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. Fuori luogo è quindi il ri- chiamo alla violazione dell’art. 115 cpc che – come chiarito dalle sezioni unite– ricorre in caso di decisione in base a prove disposte su iniziativa del giudice fuori dai poteri officiosi riconosciutigli (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 20867/2020). Ciò esonera dall’esaminare il motivo di ricorso alla luce dei re- centi approdi della giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di consulenza tecnica (cfr. Cass. SU 3086/2022). In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soc- combenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rim- borsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte rico
Sentenza Cassazione n. 20135/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris