Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2025
ECLI:EU:T:2025:47
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0271_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 gennaio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑271/22)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditrice o imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto al rispetto della vita privata»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, allegato I, 2022/396, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 26‑30, 77, 80‑83, 113)
2.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo russo – Documenti accessibili al pubblico – Principio del libero apprezzamento della prova
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, allegato I, 2022/396, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 39‑46, 106)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Necessità di stabilire un legame tra l’interessato e il governo russo o le sue azioni – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2022/330]
(v. punti 61‑64, 109)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco – Trasferimento di partecipazioni detenute in società a un trust – Persona che ha costituito tale trust che è anche beneficiaria dello stesso – Assenza di incidenza sulla proprietà economica delle partecipazioni
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), e 2022/330]
(v. punti 64, 68‑73)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Ambito di applicazione – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427 e 2022/1529]
(v. punti 74, 75)
6.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, allegato I, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 86‑88, 93‑99, 103, 104)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione del diritto al rispetto della vita privata e del diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/396, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 116‑128)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.