CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01662/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scrrti.ée le conclusioni del PG Of2- i, c-he. tr)c:k_ c.AL:£2,to e.t. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'incidente sottoposto all'odierno vaglio di legittimità, Francesco LAMBIASE intendeva ottenere dal giudice dell'esecuzione la rideterminazione della pena inflittagli con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 20 aprile 2017 (irrevocabile dal 23 maggio 2018), tenuto conto della incidenza, sulla sua situazione processuale, delle pronunce della Corte costituzionale 8 marzo 2019, n. 40 (sulla illegittimità del minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 nella misura di otto anni di reclusione anziché di sei anni) e 23 luglio 2015, n. 185 (sulla illegittimità della recidiva obbligatoria). 2. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, osservando: a) quanto alla recidiva, che la questione era ormai preclusa dal giudicato; b) quanto alla rideterrninazione della pena conseguente a C. Cost. 8 marzo 2019, n. 40, che il reato più grave giudicato con la sentenza menzionata in premessa era quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (associazione dedita al narcotraffico), reato non inciso dalla citata sentenza del Giudice delle Leggi, mentre gli aumenti ex art. 81, cpv., cod. pen. operati sui reati-satellite (art. 73) erano "risultati, in concreto, di gran lunga inferiori al nuovo e più basso livello di pena minimo edittale"; e comunque, continuava il giudice a quo, la pena in concreto applicata non risultava per nulla influenzata dal diverso e più elevato margine minimo edittale all'epoca previsto, poi rideterminato a seguito dell'intervento della Consulta. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli att. 6 e 7 della Convenzione EDU e carenza di motivazione. Nella sostanza, il ricorrente reitera le medesime doglianze prospettate nell'atto introduttivo dell'incidente di esecuzione, assumendo, in particolare: 1) che gli aumenti apportati per la continuazione con i reati-satellite avrebbero dovuto essere ricalcolati in modo più favorevole, giusta la sentenza C. cost. 8 marzo 2019, n. 40, in quanto da reputarsi giuridicamente errati; 2) che l'aumento per la recidiva avrebbe dovuto essere unico e non dovesse essere applicato per ciascuno dei reati-satellite; 3) che "le recidive contestate e applicate" avrebbero dovuto essere eliminate, avendo "esageratamente aumentato la pena al condannato". 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Una prima ragione è legata alla palese inconferenza, rispetto al caso di specie, della invocazione degli effetti della sentenza C. cost. 8 marzo 2019, n. 40 (che ha dichiarato illegittimo il primo comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 nella parte in cui prevede, per le c.d. "droghe pesanti", la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni), atteso che tutti i dieci reati-satellite contestati al LAMBIASE hanno avuto ad oggetto esclusivamente condotte di cessione di hashish, per cui la censura difensiva, sul punto, si rivela avulsa dalla realtà processuale. D'altra parte, alla data della pronuncia di primo grado (23 dicembre 2015), la sentenza 25 febbraio 2014 n. 32 della Corte costituzionale, l'unica che avrebbe potuto giustificare un concreto interesse per la difesa (proprio perché afferente al trattamento sanzionatorio stabilito per le c.d. "droghe leggere"), era stata già emessa e non si vede per quale ragione il Giudice della cognizione non ne dovrebbe avere tenuto conto in sede di quantificazione della pena per i reati-satellite, atteso che, secondo quanto affermato da Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717, "l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette "droghe leggere" deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - che ha convertito il d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 - e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente". In ogni caso, si tratta di doglianze che avrebbero dovuto essere proposte con gli ordinari mezzi di impugnazione e non in sede di esecuzione. 3. Una seconda ragione è legata alla eccentricità e alla genericità della censura sulla entità della pena: sotto il primo profilo, come detto, essa richiama, incongruamente, il limite edittale minimo di sei anni oggi previsto per le droghe c.d. "pesanti" (mentre il LAMBIASE fu condannato per traffico di hashish); sotto il secondo profilo, si duole di un aumento di pena "non corretto" e di condanna "errata giuridicamente", senza entrare, tuttavia, nel merito del procedimento applicativo della pena seguito dal giudice della cognizione, con particolare riguardo alle frazioni di aumento apportate, sui reati-satellite, per la continuazione con il più grave reato associativo. 4. Una terza ragione è legata alla aspecificità della censura sulla recidiva, in quanto disancorata dal tenore della sentenza della Corte di appello di Napoli menzionata in premessa. Da essa si evince che la pena inflitta per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, aggravato dalla recidiva, venne quantificata, complessivamente, in sedici anni e otto mesi di reclusione; aumentata per la continuazione con i dieci reati-satellite di cui all'art. 73 a ventidue anni e otto mesi di reclusione (dunque, l'aumento ex art. 81, cpv., cod. pen. va quantificato in complessivi sei anni); ridotta di un terzo per il rito abbreviato a quindici anni, un mese e dieci giorni di reclusione. 4.1. Dalla riportata sequenza dosimetrica, come si vede, non può appurarsi in quale misura sia stato inflitto l'aumento di pena per la recidiva, singolarmente considerata, poiché il giudice di merito ha ritenuto di individuare una pena complessiva, non scindibile nelle sue componenti, per il reato associativo già aggravato dalla circostanza di cui all'art. 99 cod. pen. Quel che qui rileva, peraltro, è che l'imputato non abbia dedotto alcun motivo di gravame sul punto (vedi pag. 102 della citata sentenza di secondo grado), neppure con riferimento alla declaratoria di incostituzionalità della recidiva obbligatoria (C. Cost. 23 luglio 2015, n. 185), già pronunciata alla data della decisione della Corte di appello napoletana. Non avendo fatto ricorso agli ordinari mezzi d'impugnazione, la questione, anche perché genericamente posta, oltre che preclusa dal giudicato, non avrebbe potuto essere sollevata in sede di esecuzione, né, a maggior ragione, costituire motivo di ricorso per cassazione. 5. Per le esposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell