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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2021

Cassazione n. 47395/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 27/5/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; uditi, per Ostinato, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e, per [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza n. 212/19 in data 2/5/2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ritenne sussistente la gravità indiziaria in ordine alla esistenza, contestata al capo 1) dell'imputazione cautelare, di un clan camorristico operante presso la zona meridionale del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli nota come "44", diretto, in origine, da [OSCURATO:PERSONA] (inteso "Borotalco"), da tempo detenuto e, pertanto, sostituto, al vertice, dal figlio Vincenzo (detto "Enzo"), coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA] (detto "Genny"), da [OSCURATO:PERSONA] (inteso "o' checco"), nonché da [OSCURATO:PERSONA] (moglie di Salvatore e madre di Enzo).

Secondo quanto, altresì, ritenuto in tale frangente, il clan camorristico operava soprattutto nel settore degli stupefacenti, esercitando il monopolio dei relativi traffici nelle «piazze di spaccio» della già menzionata "zona 44", attraverso una parallela struttura associativa, contestata al capo 2) della rubrica ai sensi dell'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, della quale, secondo la prima ordinanza cautelare, facevano parte, tra gli altri, i menzionati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la stessa Ostinato.

Il clan esercitava il monopolio direttamente, avvalendosi dell'opera di soggetti facenti parte o, comunque, a disposizione dei vertici del clan, i quali definivano, direttamente, strategie e modalità operative dei traffici; oppure indirettamente, attraverso forme che andavano dalla imposizione al gruppo che gestiva la singola «piazza» dello stupefacente da acquistare e dell'obolo da versare al clan, sino alla imposizione del solo contributo («regalo») in un contesto di più ampia autonomia quanto all'approvvigionamento e all'organizzazione del servizio (è il caso dell'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] detto o'chiatto e da [OSCURATO:PERSONA]).

Dunque, secondo il primo provvedimento, dovevano ritenersi sussistenti, a carico di [OSCURATO:PERSONA], gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi 1) e 2) dell'imputazione cautelare (relativi, rispettivamente, ai delitti di associazione mafiosa e di associazione in materia di stupefacenti insieme al figlio e agli altri soggetti apicali del clan).

Nondimeno, non ravvisando, a carico dell'indagata, l'esistenza di esigenze cautelari in ragione della sua posizione comunque marginale all'interno del sodalizio, il Giudice della cautela ritenne di non applicarle la misura cautelare custodiale richiesta dal Pubblico ministero.

1.1. Successivamente, essendo stato attinto dal predetto provvedimento cautelare, [OSCURATO:PERSONA] (noto "Genny"), il quale rivestiva una posizione apicale all'interno del sodalizio, iniziò un percorso di collaborazione, concretizzatosi in una cospicua mole di dichiarazioni auto ed etero-accusatorie nei confronti di alcuni soggetti, facenti capo, in varia guisa, alla complessa organizzazione camorristica e alla relativa rete di traffico di droga.

Sulla base del compendio indiziario relativo al primo procedimento e delle dichiarazioni di Carra, il Pubblico ministero procedente, il quale non aveva impugnato l'ordinanza genetica che aveva escluso le esigenze cautelari per alcuni degli indagati, chiese e ottenne, in data 8/3/2021, una nuova ordinanza cautelare, recante il n. 77/2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari dispose, nei confronti della stessa Ostinato e di [OSCURATO:PERSONA], non attinto dal precedente provvedimento, la misura degli arresti domiciliari.

Ciò in considerazione del quadro di gravità indiziaria a carico degli stessi in relazione alla loro partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestata al capo 3), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] o' chiatto e da [OSCURATO:PERSONA], operante nella piazza di spaccio di marijuana e di amnesia di via [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Con ordinanza in data 27/5/2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha, infine, respinto l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza n. 77/2021, ritenendo confermati il quadro di gravità indiziaria già ravvisato dal primo Giudice e le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.273 e 191 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'associazione contestata al capo 3).

L'ordinanza genetica conterrebbe una motivazione apparente nella parte in cui riporterebbe le dichiarazioni di Carra senza spiegare perché esse integrerebbero il compendio indiziario posto a base della prima ordinanza; e vertendosi, dunque, in un caso di motivazione mancante, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto integrarla.

Le dichiarazioni di Carra, riguardanti l'associazione capeggiata da Gravina, operativa nella piazza di via [OSCURATO:PERSONA] nello spaccio di marijuana, non sarebbero sovrapponibili agli elementi indiziari oggetto della prima ordinanza, riguardanti il traffico di cocaina insieme a [OSCURATO:PERSONA], Carra e Pietroluongo.

Esse, dunque, sarebbero prive di riscontri esterni individualizzanti.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. tenuto conto della autonomia riconosciuta al sodalizio -capeggiato da Gravina, che avrebbe corrisposto saltuariamente il «regalo» al capoclan, [OSCURATO:PERSONA].

Non sarebbe stata dimostrata la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di avvantaggiare il sodalizio camorristico o la consapevolezza che taluno dei concorrenti intendesse farlo.3.

Avverso il medesimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con i primi due motivi, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione contestata al capo 3).

Le dichiarazioni di Carra non sarebbero state vagliate sul piano della loro attendibilità intrinseca, non avendo il collaboratore riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] in fotografia e non avendo egli indicato il ruolo concreto da costui ricoperto; e, inoltre, sarebbero prive di riscontri estrinseci.

Infine, non sarebbe stata vagliata la credibilità soggettiva del collaboratore.

3.2. Con il terzo e il quarto motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416- bis.1 cod. pen.

Considerata l'autonomia del gruppo criminale facente capo a Gravina, mancherebbero elementi concreti idonei a dimostrare la volontà dell'indagato di agevolare il clan Cutolo o la sua consapevolezza che taluno dei ,concorrenti intendesse agevolarlo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei termini di seguito indicati.

2. Muovendo, secondo l'ordine logico delle questioni, dall'analisi del primo motivo di doglianza, il Tribunale del riesame ha ritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a proposito della partecipazione della ricorrente all'associazione contestata al capo 3) siano riscontrate dagli indizi già valutati con il primo provvedimento.

Più precisamente, secondo quanto riportato dall'ordinanza a pag. 4, dette dichiarazioni sarebbero riscontrate dal continuo interessamento di [OSCURATO:PERSONA] alla vita associativa, a sua volta documentato dalle conversazioni registrate e ripercorse nell'ordinanza n. 212/19; interessamento che sarebbe «certamente connesso al suo ruolo (...) di delegata alla gestione della piazza di spaccio di via [OSCURATO:PERSONA] impegnata anche nella "vigilanza", al fine di scongiurare i danni conseguenti agli interventi delle Forze dell'Ordine».2.1.

Osserva, in proposito, il Collegio che il quadro indiziario delineato dall'ordinanza impugnata è certamente costituito, in via principale, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] non aveva poteri decisionali (come confermato da [OSCURATO:PERSONA] nel verbale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), pur potendo ella essere invitata a partecipare alle riunioni dei vertici del clan vedenti sulle problematiche del traffico di stupefacenti; costei percepiva Lino stipendio di 5.000 euro mensili, che le spettava in quanto moglie del capo clan detenuto; la stessa rivestiva un ruolo ben preciso nella piazza di spaccio di "erba" gestita dal cognato, [OSCURATO:PERSONA], coprendo, tramite un ragazzo di nome "Stefano", il turno di mattina.

Il contributo dichiarativo del collaboratore, costituente chiamata in correità in relazione alla partecipazione all'associazione capeggiata da Gravina (essendo egli imputato del reato connesso di cui ai capi 1 e 2 della rubrica cautelare), deve essere, dunque, valutato, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, a partire dalla verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dall'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; percorso valutativo che non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, atteso che la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01).

Nondimeno, se può ritenersi che il provvedimento impugnato abbia proceduto a tale scrutinio, deve r invece i escludersi che la motivazione del provvedimento impugnato abbia compiutamente esplicato le ragioni per le quali le dichiarazioni del collaboratore siano state adeguatamente riscontrate sul piano estrinseco.

A questo proposito, giova premettere che i riscontri esterni alla chiamata di reità o in correità (comprensiva dei casi di imputazioni relative a reati connessi o collegati) richiesti dall'ad. 192 cod. proc. pen. possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, anche di carattere logico e anche in altra dichiarazione (Sez. 1, n. 33398 del 4/4/2012, Madonia, Rv. 252930-01; Sez. 1, n. 1560 del 21/11/2006, dep. 2007, Missi, Rv. 235801-01), sempre che siano individualizzanti (Sez. 6, n. 45733 del 11/7/2018, P., Rv. 274151-01; Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv. 245867-01) ed esterni alle dichiarazioni accusatorie (Sez. 6, n. 1249 del 26/9/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759-01; Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, Alabiso, Rv. 235800-01) e ancorché non aventi lo spessore di una prova autosufficiente (Sez. 2, n. 35923 del 11/7/2019, Campo, Rv. 276744-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Ry. 260607-01; Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301-01).

Nondimeno, deve rilevarsi l'estrema sinteticità del passaggio motivazionale con cui il Tribunale del riesame richiama, per riscontrare le dichiarazioni di Carra, gli elementi dimostrativi dell'esistenza di un'altra associazione in materia di stupefacenti, quella contestata al capo 2), oggetto dell'ordinanza n. 212/19.

Il provvedimento impugnato, invero, richiama, innanzitutto, talune conversazioni, senza però specificare quali siano e quale ne sia il contenuto, che esprimerebbero il continuo interessamento di [OSCURATO:PERSONA] alla «vita associativa», senza nemmeno precisare se si riferisca al sodalizio mafioso di cui al capo 1) dell'ordinanza n. 212/19, ovvero all'associazione in materia di stupefacenti: e, in quest'ultimo caso, a quale delle due associazioni si intenda riferirsi.

E richiama, altresì, conversazioni che indicherebbero il suo coinvolgimento nel controllo della piazza dello spaccio, anche per scongiurare l'intervento delle Forze dell'ordine.

Ma anche in questo caso non viene specificamente chiarito, nell'estrema sintesi della descrizione dei fatti alla stessa ascritti, se l'attività in questione si riferisca all'associazione contestata al capo 3) ovvero all'altra associazione ex art, 74, d.P.R. n. 309 del 1990, contestata al capo 2) e già oggetto di precedente valutazione.

Una lacuna motivazionale che rende, pertanto, necessario un nuovo pronunciamento da parte del Tribunale del riesame.

2.2. Consegue all'accoglimento del primo motivo di ricorso che il secondo, relativo alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, deve ritenersi assorbito, ancorché non precluso dal successivo giudizio di rinvio.

3. Venendo, quindi, al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], vanno innanzitutto esaminati i primi due motivi, attinenti alla idoneità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a fondare il giudizio di gravità indiziaria relativo alla condotta di partecipazione dell'indagato all'associazione in materia di stupefacenti contestata al capo 3).

In proposito, va evidenziato che l'ordinanza impugnata ha evidenziato una molteplicità di elementi indiziari a carico di [OSCURATO:PERSONA], costituiti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale l'indagato gestiva la piazza di spaccio di marijuana di via [OSCURATO:PERSONA], svolgendo il turno della mattina.

Tali informazioni hanno costituito la base probatoria per interpretare in chiave accusatoria una serie di circostanze già riportate nella citata ordinanza n. 212/19.

Si tratta dell'attività di è- polizia giudiziaria che aveva itin portato all'arresto in flagranza del ricorrente, in data 2/9/2015, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 189, allorché egli era stato sorpreso in possesso di una busta di cellophane contenente 154 bustine termo-sigillate, contenenti marijuana, del peso lordo di gr. 247 (per le quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 2 anni di reclusione e di 6.000 euro di multa); dell'attività di polizia giudiziaria del 12/10/2017, quando è stato sorpreso, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri soggetti, in possesso di sostanza stupefacente, condotta per la quale è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale; della perquisizione del locale ubicato in via [OSCURATO:PERSONA] n. 212/208, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato identificato, con altri soggetti, e rinvenuto in possesso di 93 bustine di marijuana del peso complessivo di 123,53 grammi; delle indagini tecniche riportate a pag. 63 dell'ordinanza n. 77 del 2021, ove è stato riportato che Gravina utilizzava l'utenza di [OSCURATO:PERSONA] per contattare il figlio e che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva inviato a ritirare un'autovettura; della conversazione riportata a pag. 159-160 dell'ordinanza n. 212/19, in cui uno spacciatore, tale "Stefano", interloquiva con [OSCURATO:PERSONA] nei pressi della piazz'a di spaccio di via [OSCURATO:PERSONA], commentando l'impossibilità di sostenere due turni.

Dunque, il ricorso non si confronta con i plurimi elementi di riscontro estrinseco alle dichiarazioni del collaboratore, depositario di una conoscenza qualificata delle vicende associative in ragione della posizione apicale rivestita; riscontri valorizzati nell'ordinanza impugnata e costituiti dalle indagini tecniche attestanti diuturni rapporti con i vertici dell'associazione e dal ripetuto rinvenimento di [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità di stupefacente, indicativo di un suo stabile inserimento nella filiera dello spaccio, a conferma del racconto compiuto, sul punto, da [OSCURATO:PERSONA].

Le doglianze articolate con i primi due motivi sono, pertanto, inammissibili in quanto aspecifiche.

4. Quanto ai due restanti motivi, con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'assenza, in capo all'indagato, della volontà di agevolare il clan Cutolo o la sua consapevolezza che taluno dei concorrenti intendesse agevolare il sodalizio camorristico, le relative censure sono infondate.

L'ordinanza, invero, riporta le dichiarazioni di Carra in relazione al costante versamento al clan, da parte del gruppo di Gravina, di una percentuale dei profitti; circostanza, peraltro, accertata già nella sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 8/11/2018.

E, inoltre, evidenzia come di tale circostanza sia pienamente consapevole il ricorrente, il quale partecipa attivamente, da anni, alla vita della piazza di spaccio e conosce, in profondità, sia le relative modalità organizzative, sia le relazioni con il clan camorristico che controlla la parte bassa del [OSCURATO:PERSONA].

In questo modo, il provvedimento impugnato si è uniformato all'indirizzo interpretativo secondo cui la circostanza aggravante dell'àvere agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva linerendo ai motivi a delinquere e si comunica al concorrente nel reato che sia, comunque, consapevole della finalità agevolatrice perseguita dai compartecipi (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata nei confronti della stessa, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale del riesame di Napoli.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere, invece, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 27/5/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; uditi, per Ostinato, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e, per [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza n. 212/19 in data 2/5/2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ritenne sussistente la gravità indiziaria in ordine alla esistenza, contestata al capo 1) dell'imputazione cautelare, di un clan camorristico operante presso la zona meridionale del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli nota come "44", diretto, in origine, da [OSCURATO:PERSONA] (inteso "Borotalco"), da tempo detenuto e, pertanto, sostituto, al vertice, dal figlio Vincenzo (detto "Enzo"), coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA] (detto "Genny"), da [OSCURATO:PERSONA] (inteso "o' checco"), nonché da [OSCURATO:PERSONA] (moglie di Salvatore e madre di Enzo). Secondo quanto, altresì, ritenuto in tale frangente, il clan camorristico operava soprattutto nel settore degli stupefacenti, esercitando il monopolio dei relativi traffici nelle «piazze di spaccio» della già menzionata "zona 44", attraverso una parallela struttura associativa, contestata al capo 2) della rubrica ai sensi dell'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, della quale, secondo la prima ordinanza cautelare, facevano parte, tra gli altri, i menzionati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la stessa Ostinato. Il clan esercitava il monopolio direttamente, avvalendosi dell'opera di soggetti facenti parte o, comunque, a disposizione dei vertici del clan, i quali definivano, direttamente, strategie e modalità operative dei traffici; oppure indirettamente, attraverso forme che andavano dalla imposizione al gruppo che gestiva la singola «piazza» dello stupefacente da acquistare e dell'obolo da versare al clan, sino alla imposizione del solo contributo («regalo») in un contesto di più ampia autonomia quanto all'approvvigionamento e all'organizzazione del servizio (è il caso dell'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] detto o'chiatto e da [OSCURATO:PERSONA]). Dunque, secondo il primo provvedimento, dovevano ritenersi sussistenti, a carico di [OSCURATO:PERSONA], gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi 1) e 2) dell'imputazione cautelare (relativi, rispettivamente, ai delitti di associazione mafiosa e di associazione in materia di stupefacenti insieme al figlio e agli altri soggetti apicali del clan). Nondimeno, non ravvisando, a carico dell'indagata, l'esistenza di esigenze cautelari in ragione della sua posizione comunque marginale all'interno del sodalizio, il Giudice della cautela ritenne di non applicarle la misura cautelare custodiale richiesta dal Pubblico ministero. 1.1. Successivamente, essendo stato attinto dal predetto provvedimento cautelare, [OSCURATO:PERSONA] (noto "Genny"), il quale rivestiva una posizione apicale all'interno del sodalizio, iniziò un percorso di collaborazione, concretizzatosi in una cospicua mole di dichiarazioni auto ed etero-accusatorie nei confronti di alcuni soggetti, facenti capo, in varia guisa, alla complessa organizzazione camorristica e alla relativa rete di traffico di droga. Sulla base del compendio indiziario relativo al primo procedimento e delle dichiarazioni di Carra, il Pubblico ministero procedente, il quale non aveva impugnato l'ordinanza genetica che aveva escluso le esigenze cautelari per alcuni degli indagati, chiese e ottenne, in data 8/3/2021, una nuova ordinanza cautelare, recante il n. 77/2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari dispose, nei confronti della stessa Ostinato e di [OSCURATO:PERSONA], non attinto dal precedente provvedimento, la misura degli arresti domiciliari. Ciò in considerazione del quadro di gravità indiziaria a carico degli stessi in relazione alla loro partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestata al capo 3), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] o' chiatto e da [OSCURATO:PERSONA], operante nella piazza di spaccio di marijuana e di amnesia di via [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Con ordinanza in data 27/5/2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha, infine, respinto l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza n. 77/2021, ritenendo confermati il quadro di gravità indiziaria già ravvisato dal primo Giudice e le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.273 e 191 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'associazione contestata al capo 3). L'ordinanza genetica conterrebbe una motivazione apparente nella parte in cui riporterebbe le dichiarazioni di Carra senza spiegare perché esse integrerebbero il compendio indiziario posto a base della prima ordinanza; e vertendosi, dunque, in un caso di motivazione mancante, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto integrarla. Le dichiarazioni di Carra, riguardanti l'associazione capeggiata da Gravina, operativa nella piazza di via [OSCURATO:PERSONA] nello spaccio di marijuana, non sarebbero sovrapponibili agli elementi indiziari oggetto della prima ordinanza, riguardanti il traffico di cocaina insieme a [OSCURATO:PERSONA], Carra e Pietroluongo. Esse, dunque, sarebbero prive di riscontri esterni individualizzanti. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. tenuto conto della autonomia riconosciuta al sodalizio -capeggiato da Gravina, che avrebbe corrisposto saltuariamente il «regalo» al capoclan, [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe stata dimostrata la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di avvantaggiare il sodalizio camorristico o la consapevolezza che taluno dei concorrenti intendesse farlo.3. Avverso il medesimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con i primi due motivi, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione contestata al capo 3). Le dichiarazioni di Carra non sarebbero state vagliate sul piano della loro attendibilità intrinseca, non avendo il collaboratore riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] in fotografia e non avendo egli indicato il ruolo concreto da costui ricoperto; e, inoltre, sarebbero prive di riscontri estrinseci. Infine, non sarebbe stata vagliata la credibilità soggettiva del collaboratore. 3.2. Con il terzo e il quarto motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416- bis.1 cod. pen. Considerata l'autonomia del gruppo criminale facente capo a Gravina, mancherebbero elementi concreti idonei a dimostrare la volontà dell'indagato di agevolare il clan Cutolo o la sua consapevolezza che taluno dei ,concorrenti intendesse agevolarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei termini di seguito indicati. 2. Muovendo, secondo l'ordine logico delle questioni, dall'analisi del primo motivo di doglianza, il Tribunale del riesame ha ritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a proposito della partecipazione della ricorrente all'associazione contestata al capo 3) siano riscontrate dagli indizi già valutati con il primo provvedimento. Più precisamente, secondo quanto riportato dall'ordinanza a pag. 4, dette dichiarazioni sarebbero riscontrate dal continuo interessamento di [OSCURATO:PERSONA] alla vita associativa, a sua volta documentato dalle conversazioni registrate e ripercorse nell'ordinanza n. 212/19; interessamento che sarebbe «certamente connesso al suo ruolo (...) di delegata alla gestione della piazza di spaccio di via [OSCURATO:PERSONA] impegnata anche nella "vigilanza", al fine di scongiurare i danni conseguenti agli interventi delle Forze dell'Ordine».2.1. Osserva, in proposito, il Collegio che il quadro indiziario delineato dall'ordinanza impugnata è certamente costituito, in via principale, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] non aveva poteri decisionali (come confermato da [OSCURATO:PERSONA] nel verbale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), pur potendo ella essere invitata a partecipare alle riunioni dei vertici del clan vedenti sulle problematiche del traffico di stupefacenti; costei percepiva Lino stipendio di 5.000 euro mensili, che le spettava in quanto moglie del capo clan detenuto; la stessa rivestiva un ruolo ben preciso nella piazza di spaccio di "erba" gestita dal cognato, [OSCURATO:PERSONA], coprendo, tramite un ragazzo di nome "Stefano", il turno di mattina. Il contributo dichiarativo del collaboratore, costituente chiamata in correità in relazione alla partecipazione all'associazione capeggiata da Gravina (essendo egli imputato del reato connesso di cui ai capi 1 e 2 della rubrica cautelare), deve essere, dunque, valutato, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, a partire dalla verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dall'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; percorso valutativo che non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, atteso che la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01). Nondimeno, se può ritenersi che il provvedimento impugnato abbia proceduto a tale scrutinio, deve r invece i escludersi che la motivazione del provvedimento impugnato abbia compiutamente esplicato le ragioni per le quali le dichiarazioni del collaboratore siano state adeguatamente riscontrate sul piano estrinseco. A questo proposito, giova premettere che i riscontri esterni alla chiamata di reità o in correità (comprensiva dei casi di imputazioni relative a reati connessi o collegati) richiesti dall'ad. 192 cod. proc. pen. possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, anche di carattere logico e anche in altra dichiarazione (Sez. 1, n. 33398 del 4/4/2012, Madonia, Rv. 252930-01; Sez. 1, n. 1560 del 21/11/2006, dep. 2007, Missi, Rv. 235801-01), sempre che siano individualizzanti (Sez. 6, n. 45733 del 11/7/2018, P., Rv. 274151-01; Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv. 245867-01) ed esterni alle dichiarazioni accusatorie (Sez. 6, n. 1249 del 26/9/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759-01; Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, Alabiso, Rv. 235800-01) e ancorché non aventi lo spessore di una prova autosufficiente (Sez. 2, n. 35923 del 11/7/2019, Campo, Rv. 276744-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Ry. 260607-01; Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301-01). Nondimeno, deve rilevarsi l'estrema sinteticità del passaggio motivazionale con cui il Tribunale del riesame richiama, per riscontrare le dichiarazioni di Carra, gli elementi dimostrativi dell'esistenza di un'altra associazione in materia di stupefacenti, quella contestata al capo 2), oggetto dell'ordinanza n. 212/19. Il provvedimento impugnato, invero, richiama, innanzitutto, talune conversazioni, senza però specificare quali siano e quale ne sia il contenuto, che esprimerebbero il continuo interessamento di [OSCURATO:PERSONA] alla «vita associativa», senza nemmeno precisare se si riferisca al sodalizio mafioso di cui al capo 1) dell'ordinanza n. 212/19, ovvero all'associazione in materia di stupefacenti: e, in quest'ultimo caso, a quale delle due associazioni si intenda riferirsi. E richiama, altresì, conversazioni che indicherebbero il suo coinvolgimento nel controllo della piazza dello spaccio, anche per scongiurare l'intervento delle Forze dell'ordine. Ma anche in questo caso non viene specificamente chiarito, nell'estrema sintesi della descrizione dei fatti alla stessa ascritti, se l'attività in questione si riferisca all'associazione contestata al capo 3) ovvero all'altra associazione ex art, 74, d.P.R. n. 309 del 1990, contestata al capo 2) e già oggetto di precedente valutazione. Una lacuna motivazionale che rende, pertanto, necessario un nuovo pronunciamento da parte del Tribunale del riesame. 2.2. Consegue all'accoglimento del primo motivo di ricorso che il secondo, relativo alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, deve ritenersi assorbito, ancorché non precluso dal successivo giudizio di rinvio. 3. Venendo, quindi, al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], vanno innanzitutto esaminati i primi due motivi, attinenti alla idoneità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a fondare il giudizio di gravità indiziaria relativo alla condotta di partecipazione dell'indagato all'associazione in materia di stupefacenti contestata al capo 3). In proposito, va evidenziato che l'ordinanza impugnata ha evidenziato una molteplicità di elementi indiziari a carico di [OSCURATO:PERSONA], costituiti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale l'indagato gestiva la piazza di spaccio di marijuana di via [OSCURATO:PERSONA], svolgendo il turno della mattina. Tali informazioni hanno costituito la base probatoria per interpretare in chiave accusatoria una serie di circostanze già riportate nella citata ordinanza n. 212/19. Si tratta dell'attività di è- polizia giudiziaria che aveva itin portato all'arresto in flagranza del ricorrente, in data 2/9/2015, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 189, allorché egli era stato sorpreso in possesso di una busta di cellophane contenente 154 bustine termo-sigillate, contenenti marijuana, del peso lordo di gr. 247 (per le quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 2 anni di reclusione e di 6.000 euro di multa); dell'attività di polizia giudiziaria del 12/10/2017, quando è stato sorpreso, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri soggetti, in possesso di sostanza stupefacente, condotta per la quale è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale; della perquisizione del locale ubicato in via [OSCURATO:PERSONA] n. 212/208, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato identificato, con altri soggetti, e rinvenuto in possesso di 93 bustine di marijuana del peso complessivo di 123,53 grammi; delle indagini tecniche riportate a pag. 63 dell'ordinanza n. 77 del 2021, ove è stato riportato che Gravina utilizzava l'utenza di [OSCURATO:PERSONA] per contattare il figlio e che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva inviato a ritirare un'autovettura; della conversazione riportata a pag. 159-160 dell'ordinanza n. 212/19, in cui uno spacciatore, tale "Stefano", interloquiva con [OSCURATO:PERSONA] nei pressi della piazz'a di spaccio di via [OSCURATO:PERSONA], commentando l'impossibilità di sostenere due turni. Dunque, il ricorso non si confronta con i plurimi elementi di riscontro estrinseco alle dichiarazioni del collaboratore, depositario di una conoscenza qualificata delle vicende associative in ragione della posizione apicale rivestita; riscontri valorizzati nell'ordinanza impugnata e costituiti dalle indagini tecniche attestanti diuturni rapporti con i vertici dell'associazione e dal ripetuto rinvenimento di [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità di stupefacente, indicativo di un suo stabile inserimento nella filiera dello spaccio, a conferma del racconto compiuto, sul punto, da [OSCURATO:PERSONA]. Le doglianze articolate con i primi due motivi sono, pertanto, inammissibili in quanto aspecifiche. 4. Quanto ai due restanti motivi, con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'assenza, in capo all'indagato, della volontà di agevolare il clan Cutolo o la sua consapevolezza che taluno dei concorrenti intendesse agevolare il sodalizio camorristico, le relative censure sono infondate. L'ordinanza, invero, riporta le dichiarazioni di Carra in relazione al costante versamento al clan, da parte del gruppo di Gravina, di una percentuale dei profitti; circostanza, peraltro, accertata già nella sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 8/11/2018. E, inoltre, evidenzia come di tale circostanza sia pienamente consapevole il ricorrente, il quale partecipa attivamente, da anni, alla vita della piazza di spaccio e conosce, in profondità, sia le relative modalità organizzative, sia le relazioni con il clan camorristico che controlla la parte bassa del [OSCURATO:PERSONA]. In questo modo, il provvedimento impugnato si è uniformato all'indirizzo interpretativo secondo cui la circostanza aggravante dell'àvere agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva linerendo ai motivi a delinquere e si comunica al concorrente nel reato che sia, comunque, consapevole della finalità agevolatrice perseguita dai compartecipi (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata nei confronti della stessa, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale del riesame di Napoli. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere, invece, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c