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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31304/2022

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eguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 15799/2014 R.G., proposti, rispettivamente, DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Villastellone (TO), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Napoli, elettivamente domiciliati presso la "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE E DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (a socio unico), con sede in Grugliasco (TO), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso successivo nel presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 12 dicembre 2013 n. 166/02/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 5 ottobre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." e [OSCURATO:PERSONA], prima, la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (a socio unico), dopo, hanno proposto separati ricorsi per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 12 dicembre 2013 n. 166/02/2013, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro in relazione alla rideterminazione in C 19.347.965,00 del valore venale della proprietà di un ramo aziendale sito in Cassino (FR), in Pianfei (CN) ed in Montelabbate (PU), venduto dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (a socio unico) alla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", per il prezzo pattuito in C 3.200.000,00 e modificato in C 3.638.272,00, con atti registrati il 18 luglio 2007 al n. 14707 ed il 10 marzo 2008 al n. 6776, ha rigettato l'appello proposto in via principale dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." e da [OSCURATO:PERSONA], nonché l'appello proposto in via incidentale dall'Agenzia delle Entrate e l'appello proposto in via incidentale dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (a socio unico), avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 25 settembre 2012 n. 148/25/2012, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la riduzione del valore venale del ramo aziendale rispetto alla rettifica dell'amministrazione finanziaria fosse stata correttamente operata sulla base delle scritture contabili.

Il primo ricorso è affidato a quattro motivi; il secondo ricorso è affidato a cinque motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con separati controricorsi.

A seguito di definizione agevolata della controversia con integrale pagamento dell'importo dovuto, le ricorrenti hanno dichiarato di rinunziare ai rispettivi ricorsi ed hanno chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Le ricorrenti hanno presentato separate istanze di adesione alla definizione agevolata - in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 1 del D.L. 16 ottobre , 2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172 - il 10 novembre 2017, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti.

Con raccomandate trasmesse il 14 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha comunicato l'accoglimento delle istanze ed ha determinato la somma dovuta nella misura complessiva di C 278.568,63.

Tale somma è stata interamente corrisposta da una delle ricorrenti (tra loro obbligate in solido) secondo la rateizzazione stabilita dall'amministrazione finanziaria, come si evince dalla documentazione prodotta.

Vi è anche il riscontro del pagamento degli importi necessari al condono nella misura liquidata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

2. Si valuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, quale integrato dall'art. 1 del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172, per dichiarare l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo anche intervenuta la rinuncia all'odierno giudizio, per come implicitamente riportata nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

3. Le spese giudiziali devono essere compensate, stante la finalità della definizione agevolata di non imporre ai contribuenti ulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29914; Cass., Sez. 5", 22 giugno 2021, n. 17692; Cass., Sez. 5", 5 settembre 2022, n. 26026).

4. Stante la cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d.

"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5", 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 15799/2014 R.G., proposti, rispettivamente, DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Villastellone (TO), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Napoli, elettivamente domiciliati presso la "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE E DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (a socio unico), con sede in Grugliasco (TO), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso successivo nel presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 12 dicembre 2013 n. 166/02/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 5 ottobre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." e [OSCURATO:PERSONA], prima, la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (a socio unico), dopo, hanno proposto separati ricorsi per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 12 dicembre 2013 n. 166/02/2013, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro in relazione alla rideterminazione in C 19.347.965,00 del valore venale della proprietà di un ramo aziendale sito in Cassino (FR), in Pianfei (CN) ed in Montelabbate (PU), venduto dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (a socio unico) alla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", per il prezzo pattuito in C 3.200.000,00 e modificato in C 3.638.272,00, con atti registrati il 18 luglio 2007 al n. 14707 ed il 10 marzo 2008 al n. 6776, ha rigettato l'appello proposto in via principale dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." e da [OSCURATO:PERSONA], nonché l'appello proposto in via incidentale dall'Agenzia delle Entrate e l'appello proposto in via incidentale dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (a socio unico), avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 25 settembre 2012 n. 148/25/2012, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la riduzione del valore venale del ramo aziendale rispetto alla rettifica dell'amministrazione finanziaria fosse stata correttamente operata sulla base delle scritture contabili. Il primo ricorso è affidato a quattro motivi; il secondo ricorso è affidato a cinque motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con separati controricorsi. A seguito di definizione agevolata della controversia con integrale pagamento dell'importo dovuto, le ricorrenti hanno dichiarato di rinunziare ai rispettivi ricorsi ed hanno chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Le ricorrenti hanno presentato separate istanze di adesione alla definizione agevolata - in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 1 del D.L. 16 ottobre , 2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172 - il 10 novembre 2017, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti. Con raccomandate trasmesse il 14 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha comunicato l'accoglimento delle istanze ed ha determinato la somma dovuta nella misura complessiva di C 278.568,63. Tale somma è stata interamente corrisposta da una delle ricorrenti (tra loro obbligate in solido) secondo la rateizzazione stabilita dall'amministrazione finanziaria, come si evince dalla documentazione prodotta. Vi è anche il riscontro del pagamento degli importi necessari al condono nella misura liquidata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. 2. Si valuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, quale integrato dall'art. 1 del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172, per dichiarare l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo anche intervenuta la rinuncia all'odierno giudizio, per come implicitamente riportata nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. 3. Le spese giudiziali devono essere compensate, stante la finalità della definizione agevolata di non imporre ai contribuenti ulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29914; Cass., Sez. 5", 22 giugno 2021, n. 17692; Cass., Sez. 5", 5 settembre 2022, n. 26026). 4. Stante la cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5", 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spes
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