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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2025

Cassazione n. 33329/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23245/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (CZ), alla via Nazionale n. 6, in persona della liquidatrice e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso , dall'[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]. 10,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,con sede in Siena, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3 , in persona della procuratrice speciale d ott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 25 ottobre 2025, dall’AvvocatoBruno Famularo, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via della Balduina n. 37, presso lo studio dell’AvvocatoNatale Caputo. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 1 020 /20 2 0 , del la [OSCURATO:PERSONA], pubblicatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 19 aprile 2006, [OSCURATO:SOCIETA]. citò [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche, breviter, MPS) innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] esponendo di aver stipulato un contratto di conto corrente con apertura di credito, recante il n. 7087.70, al quale erano correlati altri due conti correnti (n. 35407/01 e 35534/82) estinti a marzo ed aprile 1997, con la [OSCURATO:PERSONA] di Nicastro, poi acquistata da MPS.

Dedusse che, in relazione a tali conti, non sarebbero stati dovuti gli interessi ultralegali in assenza di specifica pattuizione, né gli interessi trimestralmente capitalizzati e le commissioni di massimo scoperto illegittimamente applicate al pari delle spese operazioni, chiusura annuale e spedizione, unilateralmente determinate.

Lamentò, inoltre, che era stata applicata una valuta fittizia, aggiungendo e sottraendo arbitrariamente un certo numero di cd.

“giorni banca”.

Costituitasi la convenuta, che eccepì la prescrizione di ogni credito e l’infondatezza della domanda di controparte, posto che il tasso di interesse era stato pattuito per iscritto e che tutte le clausole che regolavano il complessivo rapporto erano state oggetto di apposita convenzione, l’adito tribunale, disposta ed espletata una consulenza tecnica contabile, con sentenza del 21 maggio 2014, n. 1366: i) ritenne che la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito decorresse dalla data di chiusura del conto, avvenuta nel marzo 2007 e respinse l’eccezione sollevata da MPS; ii) accertò la nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali in base alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista alla banca, nonché l’illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di cui la banca non aveva provato la pattuizione; iii) considerò illegittima la regolamentazione delle valute, assumendo che la loro determinazione sarebbe dovuta avvenire con riferimento al giorno in cui le singole operazioni erano state effettuate; iv) condannò, infine, MPS alla restituzione, in favore dell’attrice, della somma di € 199.957,12, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda al soddisfo ed alla refusione delle spese di lite.

2. Pronunciando sul gravame promosso contro quella decisione da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., l’adita Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 7 luglio 2020, n. 1020, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., così dispose: «1) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., la somma di € 25.399,34, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda al soddisfo; 2) compensa per metàle spese del doppio grado di giudizio e condanna la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,della restante metà di dette spese [….]; 3) pone le spese delle consulenze tecniche d’ufficio espletate nei due gradi di giudizio integralmente a carico della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].».

Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i) rimarcò che «I plurimi conti correnti oggetto di causa sono stati tutti estinti tra il 19 giugno 1995 ed il 6 marzo 1997.

Trattandosi di rapporti contrattuali, trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione.

Tale termine nel caso di specie risulta interrotto per la prima volta dalla diffida e messa in mora spedita con racc. a/r del 30.12.2004 […] regolarmente recapitata il

5.1. 200 5 alla destinataria che ne ha dato atto nella successivanota del 2.2.2005 […] e poi dalla introduzione del presente giudizio nel 2006.

Dalla ricostruzione dei conti operata dal consulente tecnico d’ufficio di primo grado, si rileva che i conti, dalla loro apertura fino alla estinzione, presentavano, nel tempo, un saldo costantemente negativo ad eccezione del conto principale n. 7087.70 che è stato ripianato solo nel novembre 1996 con i versamenti eseguiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. risultanti dall’estratto conto al [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tanto che, all’esito della richiesta della loro estinzione, la Banca provvedeva a versare alla società appellata la somma di vecchie lire 414.438 (€ 214,04) a mezzo di assegno circolare […].

Giova altresì puntualizzare che il consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado ha proceduto alla ricostruzione dei conti correnti dalla loro apertura e fino alla loro estinzione, senza tuttavia registrare alcuna operazione nel decennio anteriore alla citazione di primo grado (notificata il 24.4.2006) sia perché alcuni conti erano stati chiusi da oltre un decennio prima dell’inizio della lite, sia perché il conto corrente principale (n. 7087.70), sebbene chiuso a marzo del 1997, non presentava operazioni rilevanti già dall’anno 1996 e, più in particolare, per come risulta dal conto scalare, già dall’aprile del 1995»; ii) al fine di verificare se il credito fatto valere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto fosse, o meno, prescritto, richiamò, innanzitutto, i corrispondenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, anche in ordine al relativo onere probatorio, e precisò che, «nel caso di specie, né la Banca appellante, né la società appellata, pur dando atto che i conti erano affidati (anche quelli secondari attraverso il c.d. castelletto di sconto), hanno allegato, in relazione ad alcuno dei rapporti dedotti in giudizio, qualefosse l’ammontare del fido concesso dalla Banca.

Né tale dato è rinvenibile dai contratti esibiti che non recano l’indicazione dell’ammontare del fido concesso».

Pertanto, muovendo dal presupposto che, giusta i menzionati orientamenti ermeneutici, dell’onere di dimostrare la natura delle rimesse doveva ritenersi gravata [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva agito per la ripetizione dell’indebito, osservò che «Tale onere non è stato assolto, neppure a livello di mera allegazione.

Da ciò consegue che, non potendosi ritenere provata la natura ripristinatoria delle rimesse in conto corrente, la pretesa creditoria fatta valere, a titolo di indebito, da [OSCURATO:SOCIETA]. deve ritenersi prescritta per tutte le rimesse fino al 4.1.1995 eseguite sul conto che, come risulta dalle consulenze tecniche in atti, è rimasto costantemente scoperto per tutto il periodo che rileva ai fini della prescrizione (ossia sino al 5.1.1995).

Per il periodo successivo, ossia dal 5 gennaio 1995 alla data di estinzione dei conti correnti dedotti in giudizio, l’azione non può ritenersi prescritta, stante il valido effetto interruttivo da ricondursi all’atto di diffida e messa in mora inviato il 30.12.2004e recapitato il 5.1.2005, sopra richiamato.

Ciò posto, in base alla consulenza tecnica d’ufficio espletata in grado di appello il credito della [OSCURATO:SOCIETA]., depurato dalle rimesse solutorie prescritte, risulta pari ad € 44.625,17, da cui devono essere detratti i saldi passivi dei restanti conti correnti e pari a € -1.815,00 per il conto n. 35534.82, ad € -5.793,85 per il conto n. 35407.01 e ad € - 11.616,98 per il conto n. 35070,32.

Trattandosi di somme omogenee, determinate dal consulente d’ufficio alla medesima data, può procedersi alla detrazione delle poste passive dalle poste attive mediante sottrazione, per cui il credito di [OSCURATO:SOCIETA]. può indicarsi in complessivi € 25.399,34.

Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, la parte appellante va condannata a pagare in favore di [OSCURATO:SOCIETA] la somma di € 25.399,34, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda al soddisfo, come statuito dal primo giudice senza motivi di gravame in punto di decorrenza degli ulteriori interessi».

4. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tremotivi.

Ha resistito, con controricorso, corredato anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione di legge, sub speciedegli artt. 115, 116, 61 e 62 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3-4, c.p.c.

Nullità della sentenza e del procedimento», ascrive alla corte distrettuale un vizio di “travisamento della prova” in cui la stessa sarebbe incorsa in ragione del fatto che la perizia posta alla base del suo percorso argomentativo «è inattendibile poiché viziata da gravi errori di calcolo e basata su atti inesistenti, nonché contraddetta da specifici atti processualidi cui la Corte non ha tenuto conto».

1.1. Questa censura si rivela manifestamente inammissibile per plurime, concorrenti ragioni.

Innanzitutto, nemmeno riporta i passaggi argomentativi essenziali della menzionata “perizia” che avevano giustificato il raggiungimento delle conclusioni in essa esposte, né il contenuto degli specifici atti processuali di cui la corte territoriale asseritamente non avrebbe tenuto conto, sicché va qui sufficiente ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazionedell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr.Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 14107 del 2025).

1.2. In secondo luogo, perché il preteso “travisamento”, per come concretamente argomentato, non riguarderebbe un errore percettivo del giudice in ordine alle risultanze processuali, bensì un errore del consulente tecnico di ufficio.

1.3. Infine, perché, nel comporre un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5792 del 2024, hanno sancito che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio n ell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale».

Le Sezioni Unite, in particolare, hanno preso le mosse dal rilievo che il travisamento della prova – tematica la cui emersione, unitamente a quella della sua distinzione rispetto al travisamento del fatto, ha origini assai remote -è stato, con orientamento che la pronuncia definisce “granitico”, considerato estraneo ai motivi spendibili con il ricorso per cassazione, salvo - si diceva prima della novella dell’articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. del 2012 -il controllo motivazionale.

Nel vigore del testo dell’art. 360 cod. proc. civ. antenovella del 2012, infatti, era fermo il principio secondo il quale, posto che se il travisamento è frutto di un errore di percezione, soccorre la revocazione, se il travisamento è frutto di un errore di giudizio, esso rileva quale vizio motivazionale, il travisamento dei fatti non può “costituire motivo di censura in sede di legittimità se non si risolve in omessa, deficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia”.

Le medesime Sezioni Unite, poi, hanno ritenuto non condivisibile la tesi proposta dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 11111 del 2023 – secondo la quale il cd. travisamento della prova andrebbe a collocarsi in uno spazio logico che non è né quello dell’errore percettivo destinato ad essere intercettato dalla revocazione, né quello dell’errore valutativo sottratto al giudizio di legittimità –non potendo ricondursi il travisamento della prova ad un mero “errore di percezione del contenuto oggettivodella prova” giacché esso ricomprende in sé sia il momento dell’errore percettivo del dato probatorio, sia il momento dell’errore, collocato sul piano dell’inferenza logica, nell’identificazione del contenuto informativo desumibile dal dato probatorio.

Si è evidenziato, inoltre, che ammettere la ricorribilità per cassazione del travisamento della prova determinerebbe un rovesciamento della scelta legislativa inscritta nella novella del n. 5 dell’articolo 360 cod. proc. civ., nella complessiva lettura datane da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

Le Sezioni Unite hanno osservato, infatti, che la finalità perseguita dal legislatore della novella del 2012 -con la quale, nell’ambito del n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., si è sostituita la formula della “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio” con quella dell'“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” -come noto, era quello di contrastare l'assedio dei ricorsi alla Corte di cassazione.

Il nuovo assetto derivante dalla novella del n. 5 dell'articolo 360, comma 1, cod. proc. civ. è stato poi esaminato ed organicamente ricomposto nella nota Cass., SU, n. 8053 del 2014, la quale – come si è già detto precedentemente –ha chiarito che la riforma, da un lato, ha introdotto nell’ordinamento, nel n. 5 dell’articolo 360, comma 1, cod. proc. civ., un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; dall’altro, ha determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360, comma 1, cod. proc. civ., per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice accezione della: “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”; “motivazione apparente”; “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”; “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

Orbene, le SU hanno rimarcato che, se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull'intero compendio delle “carte” processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l'assetto anteriforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più, consentendo appunto l'ingresso a censure concernenti il menzionato vizio extratestuale.

Quanto alla preoccupazione di neutralizzare il rischio che, in assenza della ricorribilità per travisamento della prova, possa cristallizzarsi “un’inemendabile forma di patente illegittimità della decisione”, manifestata dall'ordinanza n. 11111, le S.U., pur riconoscendole il massimo rilievo, ne hanno negato la configurabilità posto che il rischio dell'inemendabilità del travisamento della prova, nei termini prospettati, è già neutralizzato dall'ordinamento,posto che un travisamento della prova, nel suo “contenuto oggettivo”, non denunciabile per revocazione, che occorrerebbe spendere nel giudizio di legittimità, non esiste: il travisamento della prova in senso proprio, come si è detto, è difatti un travisamento bifronte, al quale possono ricondursi sia il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività, sia il momento dell'individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi, con la conseguenza che, per un verso, il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione; per altro verso, il momento dell'individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio possono desumersi è, come è sempre stato, affare del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, non dissimilmente dal passato, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del “minimo costituzionale”.

In questo secondo caso non v'è il rischio del consolidarsi di “un'inemendabile forma di patente illegittimità della decisione”, giacché, una volta che il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazione nella sua oggettività, pena la rettifica dell'errore a mezzo della revocazione, ed abbia adottato la propria decisione sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto da una motivazione rispettosa dell'esigenza costituzionale di motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idonee a renderla accettabile.

Non residua, allora, nient'altro che l'eventualità che la Corte di cassazione sia di opinione diversa dal giudice di merito “intorno alla giustizia o alla perfetta legalità della decisione”, ma questa è un'eventualità che al diritto vigente non interessa.

Resta, peraltro, fermo che: i) l’errore revocatorio ricorre soltanto in caso di svista del giudice nella consultazione degli atti del processo, svista che può avere ad oggetto fatti sostanziali e processuali quale l’avvenuto deposito di documenti; ii) il fatto supposto esistente o inesistente, che non deve aver costituito un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato, è il fatto probatorio; ove accada che l’errore percettivo sul fatto probatorio non possa essere intercettato mediante la revocazione, perché controverso ed oggetto di pronuncia, nulla osta a che esso costituisca motivo di ricorso ai sensi, a seconda dei casi, dei nn. 4 e 5 dell’articolo 360, comma 1, cod. proc. civ.

Fermo, allora, quanto precede, nella specie la corte territoriale ha fondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazione nella sua oggettività, mentre ciò di cui oggi si duole la ricorrente è, sostanzialmente, un’asserita erroneità della verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio (che esula, però, dal concetto di travisamento della prova come puntualizzato dalla menzionata decisione resa da Cass., SU, n. 5792 del 2024).

1.4. In definitiva, la doglianza in esame, benché formulata con riferimento all’art. 360, comma 1, rispettivamente, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., in realtà si rivela sostanzialmente volta ad ottenere un riesame di accertamenti fattuali compiuti dalla corte di merito, così dimenticando, tuttavia, che: i ) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass.nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024; Cass. nn. 1166, 8671 e 20895 del 2025).

In effetti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. n. 8671 del 2025 e Cass. n. 20895 del 2025, «Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile(Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».

2. Il secondo motivo di ricorso, recante «Violazione e falsa applicazione di legge, sub specie degli artt. 1852, 1823 e 1283 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3-4, c.p.c.

Nullità della sentenza e del procedimento», ascrive alla corte territoriale di avere operato «una inconsistente e priva di fondamento logico-giuridico operazione sillogistica tale per cui alla mancata prova, da parte del correntista, dell’ammontare dell’affidamento consegue la natura solutoria delle rimesse dallo stesso effettuate».

Si assume che «Una simile considerazione è errata ancora una volta sul presupposto dell’errata interpretazione del dettato normativo da parte della Corte d’Appello di Catanzaro.

Difatti, la natura solutoria della rimessa richiede la liquidità ed esigibilità del credito che viene soddisfatto con tale rimessa.

Ma considerare solutorie le rimesse extrafido (o in mancanza di fido), collide insanabilmente con l’art. 1852 c.c., il quale, derogando per il conto corrente bancario al disposto di cui all’art. 1823 c.c. per il conto corrente in generale, esclude l’esigibilità del saldo creditorio per l’istituto di credito fino alla chiusura del rapporto di conto corrente, come confermato anche dai più recenti indirizzi giurisprudenziali (si veda Tribunale di Milano, sent. 24 giugno 2021, nel giudizio n. 47146/2019 r.g.).

Ne discende che, in costanza di rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale ed agli interessi ultra-fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione»

2.1. Questa doglianza, peraltro nemmeno chiarissima nelle sue argomentazioni (perché, alla pagina n. 45 del ricorso, sembra riferirsi ad un conto aperto, laddove, invece, alla precedente pagina n. 3, si parla di conti chiusi),si rivela inammissibile ex art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ.

Invero, giova premettere che, come sancito da Cass. n. 26897 del 2024 (cfr. pag. 7-9 della relativa motivazione), è onere del correntista «“allegare” i fatti costitutivi della domanda che specificamente attengono all’esistenza di un “pagamento” e alla natura “indebita” dello stesso, e detta allegazione si considera assolta con l’indicazione dell'esistenza di versamenti indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato; mentre l’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate, ha l'onere di “allegare” solo l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez.

U. n. 15895/2019, confermata da arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici, v. per tutte Cass. n. 34997/2023) poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti; né deve individuare e specificare le diverse rimesse solutorie in funzione di completare l’allegazione con l’indicazione del momento iniziale o del termine finale della prescrizione eccepita, trattandosi di questioni di diritto sulla quale il giudicenon è vincolato dalle allegazioni di parte (cfr.

SS.UU. cit.); fermo quanto precede a proposito dell’onere di allegazione – distinto concettualmente dall’onere della prova attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum ed il secondo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione – “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (SS.UU. citate); perciò, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l’onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. n. 31927/2019; Cass. n. 2660/2019); ne consegue che, la sussistenza di apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell’accordato, non può che gravare sul correntista stesso; ma, onde verificare se la parte gravata abbia assolto al proprio onere probatorio, il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. n. 31927/2019; in senso conforme: Cass. n. 20455/2023; Cass.18230/2024), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti».

L’impugnata decisione della corte distrettuale, dunque, si rivela, in parte qua, assolutamente coerente con tali principi (riaffermati anche dalle più recenti Cass. nn. 9203e 31770 del 2025.

Cfr. in motivazione), che il Collegio condivide ed intende ribadire, né le odierne argomentazioni della ricorrente offrono significativi spunti di riflessioni per rimeditarli.

3. Il terzo motivo di ricorso, infine, rubricato «Violazione di legge – Omesso motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», contesta alla corte territoriale di non aver motivato le ragioni per cui avere preferito fondare la propria ratio decidendi sulle determinazioni della c.t.u. esperita dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], invece che su quelle rinvenibili nella c.t.u. esperita in primo grado «correttamente recepita dal giudice di prime cure». 3.1.Questa doglianza si rivela manifestamente inammissibile sia perché, al pari del primo motivo, nemmeno riporta i passaggi argomentativi essenziali della menzionata consulenza cui aveva aderito la corte distrettuale (sicché vanno qui richiamati il principio già esposto nel precedente §

1.1. di questa motivazione e l’ampia rassegna giurisprudenziale di legittimità riportata alla fine di quest’ultimo), sia perché mostra di non tenere minimamente conto che, come recentemente puntualizzato da Cass. n. 15596 del 2025 (alla cui ampia motivazione,– cfr . pag. 8 - 9 – che il Collegio condivide, può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), «In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, qualora ilgiudice aderisca (anche senza una specifica giustificazione) al parere del consulente che ha espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione nel caso in cui il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione oaliunde deducibili».

4. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente.

4.1. Considerata la manifesta inammissibilità dei formulati motivi, il Collegio ritiene che la condotta processuale della ricorrente sia connotata da colpa grave, tale da integrare un "abuso del processo" (secondo la nozione enucleata da Cass., SU, n. 22405 del 2018.

Si vedano anche Cass.

SU, n. 4315 del 2020; Cass. n. 30564 del 2023; Cass., nn. 29462 e 10327 del 2018; Cass., n. 19285 del 2016), per il quale va comminata la sanzione prevista dall'art. 385, comma 4, cod. proc. civ., (nel testo, qui applicabile ratione temporis, –trattandosi di giudizio intrapreso, in primo grado, nell’aprile 2006, anteriore alla sua abrogazione disposta dalla legge n. 69 del 2009), mediante la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. pagamento della somma di € 4.500,00, equitativamente determinata, in favore della controricorrente.

4.2. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dellamedesima ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e la condanna al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della controricorrente, ex art. 385, comma 4, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla sua abrogazione disposta dalla legge n. 69 del 2009) della somma di € 4.500,00.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23245/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (CZ), alla via Nazionale n. 6, in persona della liquidatrice e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso , dall'[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]. 10,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,con sede in Siena, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3 , in persona della procuratrice speciale d ott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 25 ottobre 2025, dall’AvvocatoBruno Famularo, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via della Balduina n. 37, presso lo studio dell’AvvocatoNatale Caputo. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 1 020 /20 2 0 , del la [OSCURATO:PERSONA], pubblicatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 19 aprile 2006, [OSCURATO:SOCIETA]. citò [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche, breviter, MPS) innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] esponendo di aver stipulato un contratto di conto corrente con apertura di credito, recante il n. 7087.70, al quale erano correlati altri due conti correnti (n. 35407/01 e 35534/82) estinti a marzo ed aprile 1997, con la [OSCURATO:PERSONA] di Nicastro, poi acquistata da MPS. Dedusse che, in relazione a tali conti, non sarebbero stati dovuti gli interessi ultralegali in assenza di specifica pattuizione, né gli interessi trimestralmente capitalizzati e le commissioni di massimo scoperto illegittimamente applicate al pari delle spese operazioni, chiusura annuale e spedizione, unilateralmente determinate. Lamentò, inoltre, che era stata applicata una valuta fittizia, aggiungendo e sottraendo arbitrariamente un certo numero di cd. “giorni banca”. Costituitasi la convenuta, che eccepì la prescrizione di ogni credito e l’infondatezza della domanda di controparte, posto che il tasso di interesse era stato pattuito per iscritto e che tutte le clausole che regolavano il complessivo rapporto erano state oggetto di apposita convenzione, l’adito tribunale, disposta ed espletata una consulenza tecnica contabile, con sentenza del 21 maggio 2014, n. 1366: i) ritenne che la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito decorresse dalla data di chiusura del conto, avvenuta nel marzo 2007 e respinse l’eccezione sollevata da MPS; ii) accertò la nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali in base alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista alla banca, nonché l’illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di cui la banca non aveva provato la pattuizione; iii) considerò illegittima la regolamentazione delle valute, assumendo che la loro determinazione sarebbe dovuta avvenire con riferimento al giorno in cui le singole operazioni erano state effettuate; iv) condannò, infine, MPS alla restituzione, in favore dell’attrice, della somma di € 199.957,12, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda al soddisfo ed alla refusione delle spese di lite. 2. Pronunciando sul gravame promosso contro quella decisione da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., l’adita Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 7 luglio 2020, n. 1020, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., così dispose: «1) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., la somma di € 25.399,34, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda al soddisfo; 2) compensa per metàle spese del doppio grado di giudizio e condanna la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,della restante metà di dette spese [….]; 3) pone le spese delle consulenze tecniche d’ufficio espletate nei due gradi di giudizio integralmente a carico della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].». Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i) rimarcò che «I plurimi conti correnti oggetto di causa sono stati tutti estinti tra il 19 giugno 1995 ed il 6 marzo 1997. Trattandosi di rapporti contrattuali, trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione. Tale termine nel caso di specie risulta interrotto per la prima volta dalla diffida e messa in mora spedita con racc. a/r del 30.12.2004 […] regolarmente recapitata il 5.1. 200 5 alla destinataria che ne ha dato atto nella successivanota del 2.2.2005 […] e poi dalla introduzione del presente giudizio nel 2006. Dalla ricostruzione dei conti operata dal consulente tecnico d’ufficio di primo grado, si rileva che i conti, dalla loro apertura fino alla estinzione, presentavano, nel tempo, un saldo costantemente negativo ad eccezione del conto principale n. 7087.70 che è stato ripianato solo nel novembre 1996 con i versamenti eseguiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. risultanti dall’estratto conto al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tanto che, all’esito della richiesta della loro estinzione, la Banca provvedeva a versare alla società appellata la somma di vecchie lire 414.438 (€ 214,04) a mezzo di assegno circolare […]. Giova altresì puntualizzare che il consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado ha proceduto alla ricostruzione dei conti correnti dalla loro apertura e fino alla loro estinzione, senza tuttavia registrare alcuna operazione nel decennio anteriore alla citazione di primo grado (notificata il 24.4.2006) sia perché alcuni conti erano stati chiusi da oltre un decennio prima dell’inizio della lite, sia perché il conto corrente principale (n. 7087.70), sebbene chiuso a marzo del 1997, non presentava operazioni rilevanti già dall’anno 1996 e, più in particolare, per come risulta dal conto scalare, già dall’aprile del 1995»; ii) al fine di verificare se il credito fatto valere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto fosse, o meno, prescritto, richiamò, innanzitutto, i corrispondenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, anche in ordine al relativo onere probatorio, e precisò che, «nel caso di specie, né la Banca appellante, né la società appellata, pur dando atto che i conti erano affidati (anche quelli secondari attraverso il c.d. castelletto di sconto), hanno allegato, in relazione ad alcuno dei rapporti dedotti in giudizio, qualefosse l’ammontare del fido concesso dalla Banca. Né tale dato è rinvenibile dai contratti esibiti che non recano l’indicazione dell’ammontare del fido concesso». Pertanto, muovendo dal presupposto che, giusta i menzionati orientamenti ermeneutici, dell’onere di dimostrare la natura delle rimesse doveva ritenersi gravata [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva agito per la ripetizione dell’indebito, osservò che «Tale onere non è stato assolto, neppure a livello di mera allegazione. Da ciò consegue che, non potendosi ritenere provata la natura ripristinatoria delle rimesse in conto corrente, la pretesa creditoria fatta valere, a titolo di indebito, da [OSCURATO:SOCIETA]. deve ritenersi prescritta per tutte le rimesse fino al 4.1.1995 eseguite sul conto che, come risulta dalle consulenze tecniche in atti, è rimasto costantemente scoperto per tutto il periodo che rileva ai fini della prescrizione (ossia sino al 5.1.1995). Per il periodo successivo, ossia dal 5 gennaio 1995 alla data di estinzione dei conti correnti dedotti in giudizio, l’azione non può ritenersi prescritta, stante il valido effetto interruttivo da ricondursi all’atto di diffida e messa in mora inviato il 30.12.2004e recapitato il 5.1.2005, sopra richiamato. Ciò posto, in base alla consulenza tecnica d’ufficio espletata in grado di appello il credito della [OSCURATO:SOCIETA]., depurato dalle rimesse solutorie prescritte, risulta pari ad € 44.625,17, da cui devono essere detratti i saldi passivi dei restanti conti correnti e pari a € -1.815,00 per il conto n. 35534.82, ad € -5.793,85 per il conto n. 35407.01 e ad € - 11.616,98 per il conto n. 35070,32. Trattandosi di somme omogenee, determinate dal consulente d’ufficio alla medesima data, può procedersi alla detrazione delle poste passive dalle poste attive mediante sottrazione, per cui il credito di [OSCURATO:SOCIETA]. può indicarsi in complessivi € 25.399,34. Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, la parte appellante va condannata a pagare in favore di [OSCURATO:SOCIETA] la somma di € 25.399,34, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda al soddisfo, come statuito dal primo giudice senza motivi di gravame in punto di decorrenza degli ulteriori interessi». 4. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tremotivi. Ha resistito, con controricorso, corredato anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione di legge, sub speciedegli artt. 115, 116, 61 e 62 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3-4, c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento», ascrive alla corte distrettuale un vizio di “travisamento della prova” in cui la stessa sarebbe incorsa in ragione del fatto che la perizia posta alla base del suo percorso argomentativo «è inattendibile poiché viziata da gravi errori di calcolo e basata su atti inesistenti, nonché contraddetta da specifici atti processualidi cui la Corte non ha tenuto conto». 1.1. Questa censura si rivela manifestamente inammissibile per plurime, concorrenti ragioni. Innanzitutto, nemmeno riporta i passaggi argomentativi essenziali della menzionata “perizia” che avevano giustificato il raggiungimento delle conclusioni in essa esposte, né il contenuto degli specifici atti processuali di cui la corte territoriale asseritamente non avrebbe tenuto conto, sicché va qui sufficiente ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazionedell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr.Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 14107 del 2025). 1.2. In secondo luogo, perché il preteso “travisamento”, per come concretamente argomentato, non riguarderebbe un errore percettivo del giudice in ordine alle risultanze processuali, bensì un errore del consulente tecnico di ufficio. 1.3. Infine, perché, nel comporre un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5792 del 2024, hanno sancito che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio n ell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale». Le Sezioni Unite, in particolare, hanno preso le mosse dal rilievo che il travisamento della prova – tematica la cui emersione, unitamente a quella della sua distinzione rispetto al travisamento del fatto, ha origini assai remote -è stato, con orientamento che la pronuncia definisce “granitico”, considerato estraneo ai motivi spendibili con il ricorso per cassazione, salvo - si diceva prima della novella dell’articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. del 2012 -il controllo motivazionale. Nel vigore del testo dell’art. 360 cod. proc. civ. antenovella del 2012, infatti, era fermo il principio secondo il quale, posto che se il travisamento è frutto di un errore di percezione, soccorre la revocazione, se il travisamento è frutto di un errore di giudizio, esso rileva quale vizio motivazionale, il travisamento dei fatti non può “costituire motivo di censura in sede di legittimità se non si risolve in omessa, deficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia”. Le medesime Sezioni Unite, poi, hanno ritenuto non condivisibile la tesi proposta dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 11111 del 2023 – secondo la quale il cd. travisamento della prova andrebbe a collocarsi in uno spazio logico che non è né quello dell’errore percettivo destinato ad essere intercettato dalla revocazione, né quello dell’errore valutativo sottratto al giudizio di legittimità –non potendo ricondursi il travisamento della prova ad un mero “errore di percezione del contenuto oggettivodella prova” giacché esso ricomprende in sé sia il momento dell’errore percettivo del dato probatorio, sia il momento dell’errore, collocato sul piano dell’inferenza logica, nell’identificazione del contenuto informativo desumibile dal dato probatorio. Si è evidenziato, inoltre, che ammettere la ricorribilità per cassazione del travisamento della prova determinerebbe un rovesciamento della scelta legislativa inscritta nella novella del n. 5 dell’articolo 360 cod. proc. civ., nella complessiva lettura datane da Cass., SU, n. 8053 del 2014. Le Sezioni Unite hanno osservato, infatti, che la finalità perseguita dal legislatore della novella del 2012 -con la quale, nell’ambito del n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., si è sostituita la formula della “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio” con quella dell'“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” -come noto, era quello di contrastare l'assedio dei ricorsi alla Corte di cassazione. Il nuovo assetto derivante dalla novella del n. 5 dell'articolo 360, comma 1, cod. proc. civ. è stato poi esaminato ed organicamente ricomposto nella nota Cass., SU, n. 8053 del 2014, la quale – come si è già detto precedentemente –ha chiarito che la riforma, da un lato, ha introdotto nell’ordinamento, nel n. 5 dell’articolo 360, comma 1, cod. proc. civ., un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; dall’altro, ha determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360, comma 1, cod. proc. civ., per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice accezione della: “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”; “motivazione apparente”; “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”; “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Orbene, le SU hanno rimarcato che, se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull'intero compendio delle “carte” processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l'assetto anteriforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più, consentendo appunto l'ingresso a censure concernenti il menzionato vizio extratestuale. Quanto alla preoccupazione di neutralizzare il rischio che, in assenza della ricorribilità per travisamento della prova, possa cristallizzarsi “un’inemendabile forma di patente illegittimità della decisione”, manifestata dall'ordinanza n. 11111, le S.U., pur riconoscendole il massimo rilievo, ne hanno negato la configurabilità posto che il rischio dell'inemendabilità del travisamento della prova, nei termini prospettati, è già neutralizzato dall'ordinamento,posto che un travisamento della prova, nel suo “contenuto oggettivo”, non denunciabile per revocazione, che occorrerebbe spendere nel giudizio di legittimità, non esiste: il travisamento della prova in senso proprio, come si è detto, è difatti un travisamento bifronte, al quale possono ricondursi sia il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività, sia il momento dell'individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi, con la conseguenza che, per un verso, il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione; per altro verso, il momento dell'individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio possono desumersi è, come è sempre stato, affare del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, non dissimilmente dal passato, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del “minimo costituzionale”. In questo secondo caso non v'è il rischio del consolidarsi di “un'inemendabile forma di patente illegittimità della decisione”, giacché, una volta che il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazione nella sua oggettività, pena la rettifica dell'errore a mezzo della revocazione, ed abbia adottato la propria decisione sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto da una motivazione rispettosa dell'esigenza costituzionale di motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idonee a renderla accettabile. Non residua, allora, nient'altro che l'eventualità che la Corte di cassazione sia di opinione diversa dal giudice di merito “intorno alla giustizia o alla perfetta legalità della decisione”, ma questa è un'eventualità che al diritto vigente non interessa. Resta, peraltro, fermo che: i) l’errore revocatorio ricorre soltanto in caso di svista del giudice nella consultazione degli atti del processo, svista che può avere ad oggetto fatti sostanziali e processuali quale l’avvenuto deposito di documenti; ii) il fatto supposto esistente o inesistente, che non deve aver costituito un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato, è il fatto probatorio; ove accada che l’errore percettivo sul fatto probatorio non possa essere intercettato mediante la revocazione, perché controverso ed oggetto di pronuncia, nulla osta a che esso costituisca motivo di ricorso ai sensi, a seconda dei casi, dei nn. 4 e 5 dell’articolo 360, comma 1, cod. proc. civ. Fermo, allora, quanto precede, nella specie la corte territoriale ha fondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazione nella sua oggettività, mentre ciò di cui oggi si duole la ricorrente è, sostanzialmente, un’asserita erroneità della verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio (che esula, però, dal concetto di travisamento della prova come puntualizzato dalla menzionata decisione resa da Cass., SU, n. 5792 del 2024). 1.4. In definitiva, la doglianza in esame, benché formulata con riferimento all’art. 360, comma 1, rispettivamente, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., in realtà si rivela sostanzialmente volta ad ottenere un riesame di accertamenti fattuali compiuti dalla corte di merito, così dimenticando, tuttavia, che: i ) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass.nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024; Cass. nn. 1166, 8671 e 20895 del 2025). In effetti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. n. 8671 del 2025 e Cass. n. 20895 del 2025, «Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile(Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)». 2. Il secondo motivo di ricorso, recante «Violazione e falsa applicazione di legge, sub specie degli artt. 1852, 1823 e 1283 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3-4, c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento», ascrive alla corte territoriale di avere operato «una inconsistente e priva di fondamento logico-giuridico operazione sillogistica tale per cui alla mancata prova, da parte del correntista, dell’ammontare dell’affidamento consegue la natura solutoria delle rimesse dallo stesso effettuate». Si assume che «Una simile considerazione è errata ancora una volta sul presupposto dell’errata interpretazione del dettato normativo da parte della Corte d’Appello di Catanzaro. Difatti, la natura solutoria della rimessa richiede la liquidità ed esigibilità del credito che viene soddisfatto con tale rimessa. Ma considerare solutorie le rimesse extrafido (o in mancanza di fido), collide insanabilmente con l’art. 1852 c.c., il quale, derogando per il conto corrente bancario al disposto di cui all’art. 1823 c.c. per il conto corrente in generale, esclude l’esigibilità del saldo creditorio per l’istituto di credito fino alla chiusura del rapporto di conto corrente, come confermato anche dai più recenti indirizzi giurisprudenziali (si veda Tribunale di Milano, sent. 24 giugno 2021, nel giudizio n. 47146/2019 r.g.). Ne discende che, in costanza di rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale ed agli interessi ultra-fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione» 2.1. Questa doglianza, peraltro nemmeno chiarissima nelle sue argomentazioni (perché, alla pagina n. 45 del ricorso, sembra riferirsi ad un conto aperto, laddove, invece, alla precedente pagina n. 3, si parla di conti chiusi),si rivela inammissibile ex art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ. Invero, giova premettere che, come sancito da Cass. n. 26897 del 2024 (cfr. pag. 7-9 della relativa motivazione), è onere del correntista «“allegare” i fatti costitutivi della domanda che specificamente attengono all’esistenza di un “pagamento” e alla natura “indebita” dello stesso, e detta allegazione si considera assolta con l’indicazione dell'esistenza di versamenti indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato; mentre l’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate, ha l'onere di “allegare” solo l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. n. 15895/2019, confermata da arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici, v. per tutte Cass. n. 34997/2023) poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti; né deve individuare e specificare le diverse rimesse solutorie in funzione di completare l’allegazione con l’indicazione del momento iniziale o del termine finale della prescrizione eccepita, trattandosi di questioni di diritto sulla quale il giudicenon è vincolato dalle allegazioni di parte (cfr. SS.UU. cit.); fermo quanto precede a proposito dell’onere di allegazione – distinto concettualmente dall’onere della prova attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum ed il secondo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione – “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (SS.UU. citate); perciò, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l’onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. n. 31927/2019; Cass. n. 2660/2019); ne consegue che, la sussistenza di apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell’accordato, non può che gravare sul correntista stesso; ma, onde verificare se la parte gravata abbia assolto al proprio onere probatorio, il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. n. 31927/2019; in senso conforme: Cass. n. 20455/2023; Cass.18230/2024), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti». L’impugnata decisione della corte distrettuale, dunque, si rivela, in parte qua, assolutamente coerente con tali principi (riaffermati anche dalle più recenti Cass. nn. 9203e 31770 del 2025. Cfr. in motivazione), che il Collegio condivide ed intende ribadire, né le odierne argomentazioni della ricorrente offrono significativi spunti di riflessioni per rimeditarli. 3. Il terzo motivo di ricorso, infine, rubricato «Violazione di legge – Omesso motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», contesta alla corte territoriale di non aver motivato le ragioni per cui avere preferito fondare la propria ratio decidendi sulle determinazioni della c.t.u. esperita dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], invece che su quelle rinvenibili nella c.t.u. esperita in primo grado «correttamente recepita dal giudice di prime cure». 3.1.Questa doglianza si rivela manifestamente inammissibile sia perché, al pari del primo motivo, nemmeno riporta i passaggi argomentativi essenziali della menzionata consulenza cui aveva aderito la corte distrettuale (sicché vanno qui richiamati il principio già esposto nel precedente § 1.1. di questa motivazione e l’ampia rassegna giurisprudenziale di legittimità riportata alla fine di quest’ultimo), sia perché mostra di non tenere minimamente conto che, come recentemente puntualizzato da Cass. n. 15596 del 2025 (alla cui ampia motivazione,– cfr . pag. 8 - 9 – che il Collegio condivide, può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), «In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, qualora ilgiudice aderisca (anche senza una specifica giustificazione) al parere del consulente che ha espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione nel caso in cui il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione oaliunde deducibili». 4. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente. 4.1. Considerata la manifesta inammissibilità dei formulati motivi, il Collegio ritiene che la condotta processuale della ricorrente sia connotata da colpa grave, tale da integrare un "abuso del processo" (secondo la nozione enucleata da Cass., SU, n. 22405 del 2018. Si vedano anche Cass. SU, n. 4315 del 2020; Cass. n. 30564 del 2023; Cass., nn. 29462 e 10327 del 2018; Cass., n. 19285 del 2016), per il quale va comminata la sanzione prevista dall'art. 385, comma 4, cod. proc. civ., (nel testo, qui applicabile ratione temporis, –trattandosi di giudizio intrapreso, in primo grado, nell’aprile 2006, anteriore alla sua abrogazione disposta dalla legge n. 69 del 2009), mediante la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. pagamento della somma di € 4.500,00, equitativamente determinata, in favore della controricorrente. 4.2. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dellamedesima ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e la condanna al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della controricorrente, ex art. 385, comma 4, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla sua abrogazione disposta dalla legge n. 69 del 2009) della somma di € 4.500,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’