CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 02984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5845/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]. 23/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (COMUNE ROMA), in persona del Sindaco p.t. , elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA], PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro REGIONE LAZIO, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimate- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 556/2022 depositata il14/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevatoche, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto [OSCURATO:PERSONA], la Regione Lazio, l’Agenzia del Demanio, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e della Finanze, la Presidenza della Repubblica Italiana e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Roma al fine di impugnare l’avviso di corresponsione, al Demanio dello Stato e alla Regione Lazio, dell’indennità risarcitoria, riferita all’annualità 2020, per l’uso e l’occupazione senza titolo di talune aree demaniali e di manufatti siti sulla spiaggia di Castelporziano in Roma; a fondamento dell’impugnazione proposta, la Gastaldi ha rilevato di aver ricevuto, negli anni precedenti, e di aver ogni volta puntualmente impugnato, la notificazione di altri cinque avvisi di corresponsione di identico contenuto riferiti ad altrettante annualità di indennità risarcitorie, e di avere altresì ogni volta invocato, tra le restanti difese, in via pregiudiziale: 1) il positivo accertamento della natura non demaniale (neppure quale pertinenza) dell’area de qua e del chiosco sovrastante, nonché della non appartenenza degli stessi alla dotazione della Presidenza della Repubblica, a [OSCURATO:PERSONA] o alla Regione Lazio; 2) l’avvenuta acquisizione per usucapione di tali beni; 3) l’accertamento della conseguente insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto indicati a fondamento dell’atto amministrativo impugnato; la stessa Gastaldi ha altresì rilevato come tutti i giudizi originati dalle precedenti impugnazioni fossero stati riuniti al giudizio più antico (avente R.G. n. 57598/2015 del Tribunale di Roma), avuto riguardo all’oggettiva connessione delle questioni dedotte e al carattere di pregiudizialità dell’accertamento avente a oggetto la natura dell’area e del chiosco in esame e dell’avvenuto eventuale acquisto per usucapione degli stessi da parte dell’istante; anche nel giudizio d’impugnazione oggetto del presente giudizio (avente R.G. n. 20371/2021 del Tribunale di Roma) la Gastaldi ha nuovamente riproposto, tra le restanti difese, in via pregiudiziale: 1) il positivo accertamento della natura non demaniale (neppure quale pertinenza) dell’area de qua e del chiosco sovrastante, nonché della non appartenenza degli stessi alla dotazione della Presidenza della Repubblica, a [OSCURATO:PERSONA] o alla Regione Lazio; 2) l’avvenuta acquisizione per usucapione di tali beni; 3) l’accertamento della conseguente insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto indicati a fondamento dell’atto amministrativo impugnato, instando per la sospensione del presente giudizio in attesa della risoluzione delle questioni poste a oggetto delle precedenti impugnazioni; con ordinanza resa in data 14/1/2022 (r.g.n. 20371/2021), il Tribunale di Roma, rilevato “che la connessione soggettiva ed oggettiva prospettata dalla stessa parte attrice nonché la certa diversità dell’annualità cui riferiscono le pretese creditorie opposte nei singoli giudizi convergono nell’escludere i presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., respinge l’istanza di sospensione”; con lo stesso provvedimento, il tribunale “rilevato che le domande di contenuto reale – di accertamento dell’usucapione – e quelle di cui al punto n. 2 delle conclusioni dell’atto di citazione risultano già proposte in giudizi tra le stesse parti, come del resto è allegato dalla stessa parte attrice […], dispone la separazione del presente giudizio di tali domande e dichiara relativamente ad esse nell’ambito del procedimento così separato ex art. 39 c.p.c. la litispendenza e disponendo la cancellazione della causa dal ruolo”; avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza sulla base di tre motivi di impugnazione; il Comune di Roma ([OSCURATO:PERSONA], v. memoria ex art. 47 c.p.c. p. 1 e p. 2), da un lato, e la Presidenza della Repubblica Italiana, l’Agenzia del Demanio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle I nfrastrutture e della M obilità Sostenibile, dall’altro, hanno depositato memoria: la Regione Lazio non ha svolto difese in questa sede; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una successiva memoria; nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento del secondo e la dichiarazione di inammissibilità del terzo; consideratoche, con il primo motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 39 e 40 c.p.c., nonché per violazione della normativa sull’[OSCURATO:PERSONA], per avere il giudice a quo erroneamente separato dalla causa di opposizione in esame le domande pregiudiziali di accertamento della natura del terreno su cui insiste il chiosco con le sue strutture e di accertamento del relativo avvenuto acquisto per usucapione, giungendo altrettanto erroneamente a dichiarare la litispendenza di tali domande con le cause di opposizione già proposte e riunite e a cancellarle dal ruolo, non tenendo conto della limitata applicabilità dell’istituto della litispendenza ai soli giudizi pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, e non già, come nel caso di specie, in relazione a giudizi tutti pendenti presso il medesimo ufficio giudiziario; con il secondo motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 103, co. 2 e 104, co. 2; c.p.c., nonché degli artt. 39, 99 e 112 c.p.c., per avere il tribunale erroneamente disposto la cancellazione delle causa separate dal ruolo, in assenza di alcun presupposto idoneo a giustificarla, e in violazione (oltre che delle norme sulla litispendenza altresì) del principio secondo cui, là dove cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c. ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione e una causa sia pregiudiziale rispetto all’altra o sia già giunta sentenza, gli istituti della sospensione di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c.; con il terzo motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato perviolazione degli artt. 40, 295, 273 e 274 c.p.c., per avere il giudice a quo erroneamente omesso di provvedere alla riunione del presente giudizio a quelli connessi già riuniti tra loro, ovvero alla relativa sospensione per ragioni di pregiudizialità; osserva preliminarmente il Collegio di dover rilevare l’inammissibilità del terzo motivo; al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il provvedimento che non accolga o rigetti l'istanza di riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso Ufficio giudiziario, costituendo atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza (in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla tra n slatio iudicii ), non è impugnabile con regolamento di competenza (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7707 del 24/03/2017, Rv. 643686 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8757 del 30/04/2015, Rv. 635113 -01); allo stesso modo, il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il diniego di sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede; questa disciplina non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU in quanto contempera l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo, da un lato, il diritto della parte che si vede respingere la richiesta di sospensione di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha definito il giudizio non sospeso e, dall'altro, la durata ragionevole del processo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20344 del 28/09/2020, Rv. 659251 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31694 del 04/12/2019, Rv. 656258 -01); devono essere, viceversa, accolti i primi due motivi (congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione); varrà preliminarmente riconoscere l’ammissibilità della proposizione del regolamento di competenza avverso il provvedimento che dichiara la litispendenza, trattandosi di un istituto che concorre all’identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicché la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui sono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza (Sez. 3, Ordinanza n. 8975 del 18/03/2022, Rv. 664255 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014, Rv. 632602 -01); nel caso di specie, peraltro, varrà ritenere l’ammissibilità del proposto regolamento di competenza pur quando il giudice di merito non abbia preceduto la sua decisione con l’invito rivolto alle parti di formulare la precisazione delle proprie conclusioni, risultando dalla lettura dell’atto impugnato (con particolare riguardo al contenuto dei provvedimenti e delle statuizioni ivi assunte) che il giudice a quo ha incontrovertibilmente e inequivocabilmente risolto davanti a sé in senso negativo la questione della competenza a decidere sulle domande oggetto di separazione, così rivelando il proprio intento di conclamare, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (cfr. da ultimo, ex plurimis, Sez. 6 -1, Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020, Rv. 656642 - 01); ciò posto, pervenendo al merito delle censure in esame, osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 c.p.c.; pertanto, se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c. ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscono la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c. (Cass. civ. n° 21761/13, n. 28662/20, n. 7876/22 ; v. anche Cass. n. 18286/15 e Cass.12441); nel caso di specie, non costituendo oggetto di contestazione la circostanza che i giudizi aventi ad oggetto le medesime domande avanzate nel procedimento avente R.G. n. 20381/21 fossero già pendenti presso il medesimo ufficio giudiziario (nella causa avente R.G. n. 57598/2015), il giudice a quo, lungi dal poter dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione delle cause dal ruolo avrebbe dovuto procedere all’applicazione degli artt. 273 e 274 c.p.c. ovvero, là dove ragioni di ordine processuale avessero impedito la riunione ed una causa fosse stata ritenuta pregiudiziale rispetto all'altra o fosse già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c.; sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza dei primi due motivi del proposto regolamento di competenza (inammissibile il terzo), dev’essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con la restituzione degli atti al Tribunale di Roma anche ai fini della regolazione delle spese del presente procedimento; P.Q.M. Accoglie il ricorsoper quanto di ragione; cassa il provvedimento impugnato e